Giudice di Pace di Taranto Sent. n. 3257/05 del 27 maggio 2005

Il Giudice di Pace di Taranto dichiara la nullità del verbale relativo ad infrazione rilevata tramite Autovelox 105 SE omologato con decreto n.  909734 del 5.02.2003. A fondamento della decisione, l’omessa taratura del dispositivo, come prevista dal successivo decreto di omologazione n.1123 del 16.05.2005.

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
In Nome del Popolo Italiano

 

Il Giudice di Pace di Taranto- Dott. Martino Giacovelli – ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. N° 504/05: Opposizione a verbale di contestazione relativo alla contravvenzione al C.d.S., promossa da
V.D.M.J. nata ad A. di C. il 01.02.1954 e residente in T. alla Via P. n. 65 opponente


contro

COMUNE DI S., in persona del sindaco pro-tempore, opposto non costituito
Conclusioni per l’opponente:
” Voglia il Giudice di Pace adito, così provvedere:
– accogliere l’opposizione proposta avverso il verbale di contestazione nr 2625/2004, redatto il 15.11.2004 dalla Polizia Municipale di S. per la violazione di cui all’art 142, Comma 8 del C.d.S., assunta avvenuta in data 09.08.2004, per i motivi innanzi detti e, per l’effetto, dichiarare lo stesso verbale nullo e, comunque, privo di ogni effetto sanzionatorio, archiviando lo stesso.
– Chiede, inoltre, che la presente opposizione sia decisa, comunque, sulla base della documentazione agli atti, per come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 534 del 5.12.1990 e con sentenza n. 507 del 18.12.1995, avendo difficoltà ad essere presente personalmente alla fissanda udienza di comparizione.”


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19.01.2005 la sig.ra V.D.M. J., in qualità di proprietaria dell’autovettura ” Renault Megane”, targata BH…AR, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione nr. 2625/2004, redatto il 15.11.2004 dalla Polizia Municipale del Comune di S., per la violazione dell’art. 142, comma 8° del C. d. S., avvenuta alle ore 14.06 del giorno 09.08.2004, sulla S.S. S. Km. 38+500, del Comune di S., avendo il conducente di detta autovettura circolato alla velocità di Km/h 127, che detratto il 5 % di tolleranza, risultava aver superato di Km./h 30 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso ( limite di 90 Km/h). Velocità rilevata con l’apparecchiatura ” Autovelox 105 SEOm. 909734 del 5.02.2003.
In via preliminare, la ricorrente precisava di non ricordare di essere stata nel luogo indicato in verbale, né di essere stata conducente dell’autovettura targata BH…AR, trattandosi di autovettura utilizzata anche da diversi familiari e pertanto impugnava e contestava l’accertamento di velocità, effettuato a mezzo dell’apparecchiatura di rilevamento suddetta, sostenendo, anzitutto, la illegittimità del rilievo della velocità eseguito con strumento privo di omologazione. In particolare, come precisato nella nota ministeriale 8 novembre 2004, Prot. n.3610, diretta al Comune di Treviso, i rilevatori di velocità in uso ( tra i quali anche quello Autovelox 105 SE) risultavano approvati con riferimento alle norme precedenti al decreto legge 27 giugno 2003, n.151, convertito con legge 1° agosto 2003, n.214, per cui non ancora omologate per essere adoperate in assenza dell’operatore di polizia, essendo ancora al vaglio dell’Ufficio Ministeriale di competenza le richieste di omologazione dei suddetti dispositivi automatici. Trattandosi nel caso di specie di rilevatori “a postazione fissa” omologati in data 5.02.2003 ed utilizzati senza la presenza di agenti operatori, l’utilizzo degli stessi era da ritenere illegittimo.Da ciò scaturiva la circostanza che il Comune aveva effettuato, nel caso di specie, il controllo di velocità con uno strumento, privo dell’attestazione di omologazione per essere utilizzato senza la presenza degli agenti, in violazione del comma 1-ter dell’art. 201 del d. lg.vo 30.04.1992 n. 285 per come modificato dall’art. 4 del d.l. 27 giugno 2003 n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003 n. 214.
A ciò la ricorrente aggiungeva:
– che la Polizia Municipale di S. era incompetente territorialmente all’accertamento della violazione al CDS vigente, per essere avvenuta la stessa fuori dal centro abitato, rinveniente ciò dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 12 del c.d.s. e dell’art. 22 dell’annesso Reg. Nel caso di specie non vi era prova e menzione delle autorizzazioni previste e risultava quindi altresì violata la legge 01.08.2002 n. 168;
– che il verbale di accertamento della violazione era da ritenersi nullo, altresì, per difetto di notifica, non essendo stata redatta la relata di notifica, riportata in verbale, non emergendo dalla medesima quale fosse stato l’agente incaricato per la spedizione;
– che inadeguata era la segnaletica esistente in zona sottoposta al rilevamento elettronico de quo della velocità a postazione fissa ( Autovelox 105 SE);
– che l’art. 126 bis. La Corte Costituzionale con sentenza nr. 27 del 2005 aveva dichiarato la illegittimità dell’art. 126-bis, comma 2°, del codice della strada, nella parte in cui assoggettava il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente nel caso di omissione della comunicazione all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente trasgressore delle regole della circolazione stradale.
Alla luce di quanto sopra esposto, erano evidenti i diversi motivi di illegittimità e violazioni di legge contenuti nella contestazione, per cui il verbale era da annullare.
Disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 14.04.2005, alla stessa si presentava la ricorrente che si riportava al ricorso, chiedendo l’integrale accoglimento. Nessuno compariva per il Comune di S. Avendo, quest’ultimo, ricevuto in data 02.03.2005 il rituale decreto-ordinanza di comparizione del 20.01.2005 ex art. 23 della legge n. 689/81, si rilevava d’ufficio che alla data del 14.04.2005 non era stato rispettato il termine di 60 giorni previsto dall’art. 163 bis C.P.C. a favore del Comune opposto, essendo intercorsi dalla notifica n. 45 giorni, per cui l’udienza di prima comparizione era differita al 26.05.2005 con prosecuzione al 27.05.2005. A quest’ultima, nessuno compariva, né il Comune provvedeva al deposito della documentazione in ottemperanza all’ordinanza notificatagli, per cui sulla precisazione delle conclusioni della sola parte opponente, la causa era decisa con lettura del dispositivo in udienza e con riserva di motivazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale e come premesse, qualche accenno é opportuno fare per delineare il potere di questo G.di P. di esaminare con piena cognizione la legittimità e la fondatezza della pretesa della P.A., partendo dall’atto di contestazione.
L’art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente al giudice delle opposizioni alle sanzioni amministrative un potere decisorio, che non può essere circoscritto alle richieste e deduzioni delle parti (dove il cittadino spesso si presenta nel processo senza l’assistenza di un difensore qualificato). Orbene, il giudice investito della competenza dell’opposizione alle sanzioni amministrative, deve tener presente il sistema processuale speciale nel quale opera, la cui legge originaria dal titolo ” Modifiche al sistema penale”, ha subito diverse modificazioni, tra le quali ultima quella dovuta al Decreto L.vo in data 30.12.1999, n. 507, relativo alla ” Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio.” Tutto questo complesso di norme, delinea un procedimento speciale, che oltre alle proprie norme specifiche ( art. 23 della legge n. 689/81), sussume norme in parte da quello penale, in parte da quello amministrativo ed infine anche da quello civile ordinario. La Suprema Corte di Cassazione inizialmente ha più volte ribadito la possibilità del giudice di rilevare d’ufficio determinati motivi di nullità dell’atto impugnato ( Ved. sentenze in data 19.12.1989 n. 5721, in data 22.03.1989 n. 1435, in data 9.05.1986 n. 3081, in data 28.01.1989 n. 538, in data 12.11.1987 n. 8327). Successivamente la stessa Corte ha modificato in parte tali orientamenti in sentenze successive dando rilievo ai limiti imposti al giudice dall’art. 112 c.p.c., la cui interpretazione restrittiva, come ben noto, impone al giudice di limitare i rilievi di nullità solo relativamente all’inesistenza dell’atto amministrativo. Di recente la Suprema Corte é ritornata su detti orientamenti iniziali, stabilendo che l’opposizione può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa della P.A., devolvendosi al giudice adito ” la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa”, come precisato da ultimo nella sentenza del 10.02.1999 n. 1122, nella quale é precisato che: ” L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell’atto della p.a.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’autorita’ amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell’onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal comma 6 dell’art. 23 della legge), spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all’opponente. Detta opposizione puo’, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la cognizione circa la legittimita’ e la fondatezza della pretesa stessa.”
Precisato ciò, si rileva preliminarmente l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui ne imponeva il deposito.
Ancora in via preliminare, si pone, d’ufficio, nell’esame dell’opposizione di che trattasi un problema di applicazione della nuova espressione utilizzata dal legislatore nell’art. 204-bis del Codice della Strada, per come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003 n. 214 in relazione al vigente art. 38 c.p.c..
Orbene, il 1° comma dell’art. 204 bis novella individua quale Giudice competente per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione ed al verbale di accertamento, stante la acclarata facoltatività del preventivo ricorso al prefetto ( dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale in data 5.04.2004 n. 114), quello “… del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Il legislatore, quindi, non ha considerato più il giudice del ” luogo di accertamento della violazione”, ma ha usato l’espressione che ad occuparsi dell’opposizione debba essere il “giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui é stata commessa la violazione”.
In sostanza, il legislatore ha evidentemente voluto dare prevalenza all’effettiva commissione della violazione rispetto a quella precedente ” del luogo dell’accertamento di violazione” di cui all’art. 22 della legge n. 689/81, che regolava la materia prima della suddetta modifica; di conseguenza ora é necessario anzitutto che la violazione risulti effettivamente commessa dal trasgressore e non sia la conseguenza, come nel caso di specie, di un eventuale errore di rilevamento della velocità dell’autovettura di che trattasi, non avendo in realtà ciò comportato alcuna commissione di violazione.
Qualora, invece, la Pubblica Amministrazione decide di resistere all’opposizione, la suddetta disposizione del 204 bis privilegia, in questa ipotesi, la stessa P. A.. Invero, se dovesse ammettersi, senza riserva alcuna, che il nuovo articolo 204 bis del C.d.S. individui un caso di competenza assolutamente inderogabile, con conseguente e dovuta rivelabilità d’ufficio, si vedrebbe fortemente limitato e particolarmente difficoltoso ( come nel caso di specie, essendo la residenza dell’opponente relativamente lontana dal luogo della commessa violazione) il diritto alla difesa costituzionalmente garantito ai cittadini dall’articolo 24 ed una disparità di trattamento ex art. 3 della Costituzione.
Verso l’affermazione sempre più incisiva di questo principio é, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 18.03.2004 che ha dichiarato illegittima quella parte dell’art. 22 della legge 24.11.1981 n. 689, laddove non consentiva l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione e di conseguenza, essendo ora possibile la costituzione delle parti anche tramite il servizio postale.
Si consideri, inoltre, che nella maggior parte dei processi di opposizione, gli Enti resistenti, anche se con sedi negli stessi Comuni del giudice competente, inviano tramite il servizio postale la documentazione ex art. 23 della legge n. 689/81, potendo ora, a seguito di detta sentenza costituzionale, agevolmente accompagnare detta documentazione con una comparsa di risposta da valere anche ai fini di costituzione in giudizio, eccependo anche l’eventuale incompetenza territoriale del giudice adito.
Va rilevato, ancora, che la competenza territoriale, così come ora delineata dall’art.204 bis del C.d.S., è più logicamente assoggettata al regime di cui al 1° e 2° comma dell’art. 38 C.p.C. per come modificati dopo il 30.04.1995 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4, della legge 26 novembre 1990, n. 353.
E’ opportuno rammentare che precedentemente a dette modifiche i due commi ( 1° e 3°) dell’art. 38 prevedevano: ” L’incompetenza per …territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo ( 1° comma). L’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti dall’art. 28 può essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta…”(comma 3°). Orbene, soppresso il precedente 2° comma dell’art 38, attualmente il 1° comma prevede: “L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.”
Il 2° comma prosegue: “L’incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall’articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta…”
Il 3° comma aggiunge: “Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.”
In altre parole, la novella entrata in vigore dopo il 30.04.1995, ha eliminato l’inciso “in ogni stato e grado del processo”, limitandone l’eccezione, anche d’ufficio, ” non oltre la prima udienza”, e ciò senza alcuna eccezione o esclusione.
Da quanto sopra é evidente che la rilevazione dell’incompetenza per territorio può essere rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione.
Si tratta del principio recentemente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8294 del 20.04.2005, I sez. – presidente il dr. Plenteda di Lecce, nella quale é detto: “La competenza sull’opposizione all’ordinanza – ingiunzione ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, è devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, al giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione; pertanto, nei giudizi instaurati nel vigore del testo vigente (a seguito della modifica apportata dall’art. 4 della legge n. 353 del 1990) dell’art. 38 cod. proc. civ. (e, quindi, dopo il 30 aprile 1995) tale forma d’incompetenza territoriale del giudice adito è rilevabile, anche d’ufficio, ma solo entro la prima udienza di trattazione.”
( ItalgiureWeb RV. 580639)
Nel caso di specie, si rileva che non essendo necessario acquisire alcuna documentazione particolare, indispensabile presso il Comune di S., né svolgere attività istruttorie che comportino lo spostamento di soggetti processuali (p.es. audizioni di verbalizzantti, prove testimoniali, ecc.), potendosi definire il presente giudizio esclusivamente su nome applicative di diritto, questo giudice ritiene di poter trattare e trattenere la causa in decisione in questa sede, principalmente per motivi di economia processuale.
Orbene, il Comune di S. non solo non ha sollevato la relativa eccezione di incompetenza territoriale nelle forme previste dall’art. 38 c.p.c., ma non ha inviato nemmeno la documentazione ex art. 23 della legge n. 689/81, aderendo implicitamente a qualcuna delle motivazioni di nullità dedotte dall’opponente, agendo di conseguenza opportunamente, onde evitare eventuali spese processuali.
Precisato quanto sopra, nel merito si osserva che di fondamentale rilevanza é l’eccezione sollevata dall’opponente, relativamente alla mancata omologazione dell’apparecchiatura elettronica “a posto fisso” utilizzata il 09.08.2004 nel rilevamento di che trattasi. Già il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale per la Motorizzazione in data 8 novembre 2004, prot. n.3610 con nota diretta al Comune di Treviso-Polizia Municipale aveva precisato, tra l’altro che: “…gli attuali dispositivi di controllo delle velocità non possono essere adoperati in assenza dell’operatore di polizia. Sono attualmente al vaglio di quest’ufficio richieste di omologazione di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter comunque non è ancora concluso.”
Detta omologazione risulta avvenuta in data 16.05.2005 ( e cioé successivamente alla data del 09.08.2004 di rilevamento della violazione riferita all’opponente) con decreto del Dir.Generale Motorizzazione n.1123 del 16.05.2005, il quale all’art. 4 ha previsto, oltre ad altre raccomandazioni di utilizzo, in particolare, che: “Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Autovelox” sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.”
In altre parole, ottenuta l’omologazione suddetta, ora la P.A. deve provvedere a far certificare da strutture autorizzate l’avvenuta c.d. taratura.
A tal riguardo il servizio di Taratura in Italia, con nota in data 10.05.2005, in riferimento ai Misuratori di velocità di autoveicoli, in persona del responsabile della Segreteria Centrale del SIT ha dichiarato che: “… non esistono Laboratori accreditati dal SIT per la taratura di dispositivi atti a misurare la velocità degli autoveicoli, anche detti autovelox.. Non risultandomi a tutt’oggi disponibile tale tipo di taratura, neppure presso gli Istituti Metrologici Primari italiani, per poter permettere l’effettuazione di queste misurazioni in modo riferibile ai campioni del sistema SI, è necessario ricorrere a tarature presso Istituti Metrologici o Laboratori accreditati di altri paesi (ad es. in Svizzera presso il METAS o i Laboratori accreditati dalla struttura di accreditamento svizzera SAS). Gli elenchi dei Laboratori che possono effettuare la taratura in questione, si possono trovare…La necessità che le misure, in base alle quali si regolano transazioni fra terzi, siano riferibili ai campioni del sistema SI, è stabilito dalla normativa internazionale (ISO 9001, ISO 10012, ISO 17025, …), dalle leggi nazionali (273/1991, leggi e decreti metrici, …), dalle direttive UE e dalla prassi largamente in uso in altri paesi, presso i quali si possono ottenere tarature riferibili.
Il SIT è disponibile ad effettuare gli accreditamenti per il settore in questione.”
Per quanto sopra, stante la inesistenza di nuova omologazione dopo il 13.03.2003 e della taratura dell’apparecchiatura Autovelox 105SE a postazione fissa utilizzata, il verbale impugnato non può che essere annullato.
Infine, non condividendosi gli altri motivi di annullamento dedotti dall’opponente, gli stessi sono considerati irrilevanti ai fini della decisione.
Considerati gli attuali contrasti giurisprudenziali in materia e la mancata resistenza del Comune opposto, si ritiene equo compensare le spese di giudizio per giusti motivi,


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta dalla sig.ra V. D.M.J. con ricorso depositato in data 19.01.2005 avverso il verbale di contestazione n. 2625 redatto il 05.11.2004, così provvede:
1) accoglie il ricorso depositato in data 19.01.2005;
2) annulla il verbale di contestazione n. 2625, relativo alla violazione del 09.08.2004, reg. verbale n. 2625/2004, emesso dalla P.M. di S. e tutti gli atti dal medesimo verbale dipendenti;
3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.
Così deciso a Taranto il 27 maggio 2005 Il giudice di Pace
( Dr. Martino Giacovelli)
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