Nel caso di infrazione rilevata tramite Photored F17A, grava sull’amministrazione opposta (attore in senso sostanziale) l’onere di provare il fondamento della propria pretesa in ordine alla sanzione irrogata. Qualora, pertanto, a fronte di precise eccezioni di merito da parte del ricorrente, il comune non depositi documentazione volta a dimostrare il rispetto dell’iter procedimentale disposto dal decreto di omologazione del Photored F17A, il ricorso va accolto, come previsto dall’art. 23 c. 12 della L.689/1981.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Taranto Avv. Franco Longo ha pronunciato la seguente
nella causa iscritta al n.2835/05 R.G.
TRA
…………., elettivamente domiciliato in Taranto, Via ……., nello studio dell’Avv. …….. dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso. – opponente –
CONTRO
COMUNE DI M., in persona del Sindaco p.t., -opposto-
L’opponente eccepiva la nullità del verbale deducendo numerosi motivi di opposizione attinenti alcuni alla violazione di norme del CDS e del Reg. Esec, tra cui l’omessa immediata contestazione, altri la regolarità formale del verbale ed altri ancora inerenti la inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica utilizzata per l’accertamento della presunta violazione per omessa taratura; concludeva chiedendo l’annullamento del verbale e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente con condanna del Comune di Massafra al pagamento delle spese di lite.
Disposta la comparizione delle parti, il Comune di M. si costituiva provvedendo al deposito della documentazione e di una relazione scritta a firma del Comandante di P.M. in cui si chiedeva il rigetto dell’opposizione.
All’udienza del 18.11.2005 nessuno compariva per il comune di M.; il ricorrente precisava le conclusioni e discuteva la causa; quindi veniva pronunciata la decisione, della cui parte dispositiva veniva data pubblica lettura.
Con la modifica al codice della strada introdotta con il D.L. n. 151/2003,convertito nella legge n.214/2003, è stabilito che nel caso di attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa, non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ai sensi dell’art. 201 CDS, comma 1-ter. Da ciò deriva che, nel caso in cui l’infrazione non sia accertata direttamente dagli argani di polizia, è necessario l’utilizzo di un’apposita apparecchiatura all’uopo omologata.
L’utilizzo dell’apparecchiatura omologata, quindi, deve essere utilizzata in maniera appropriata e con particolare scrupolo dal momento che la stessa sostituisce l’accertatore. Tale utilizzo, inoltre, deve essere particolarmente preciso giacchè deve trasferire in un momento successivo le percezioni che avrebbe dovuto avere l’accertatore se presente al fatto.
A seguito delle innovazioni introdotte dalla richiamata legge 214/2003, il Ministero dei Trasporti in data 18.03.2004 ha emesso un nuovo decreto di approvazione del Photored F17A che fissa e prevede due ipotesi distinte: la prima che consente l’utilizzo del detto apparecchio senza necessità di adattamenti e modifiche ma solo in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto, la seconda che consente l’utilizzo del Photored in maniera automatica, senza la presenza dell’organo di polizia, quando l’apparecchiatura è installata in modo fisso, in posizione protetta e non manomettibile, quando è prodotta la documentazione fotografica in cui sia visibile la panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento o quella ripetitiva posta dopo l’incrocio e quando sono scattati almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea di arresto e l’altro quando il veicolo si trova al centro dell’intersezione, quando è indicato l’intervallo temporale tra i due scatti.
In particolare, occorre ritenere che, oltre al posizionamento dell’apparecchiatura – altezza di almeno 2,20 metri – costituisce elemento determinante, per garantire la legittimità e la validità dell’accertamento della violazione, la visualizzazione nei fotogrammi del tempo trascorso dall’inizio del segnale del rosso dopo il quale il dispositivo entra in funzione; tempo che deve essere prefissato tenendo conto della geometria dell’incrocio e del posizionamento dei sensori; ciò in ossequio alle indicazioni diramate dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 03.01.2005.
Indicazioni che trovano supporto giuridico nel dettato normativo di cui all’art.41 c.10-11 CDS, là dove è statuito che durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.
La ratio legis della seconda parte del richiamato art.41 c.10 CDS è quella di legittimare un comportamento vietato, in linea di principio, ma consentito quando il conducente, in condizioni di luce gialla su un incrocio semaforizzato, non possa più > trovandosi in prossimità della striscia di arresto, senza provocare alla circolazione un pericolo maggiore di quello che ne deriverebbe dal suo arresto.
Deve, dunque, ritenersi che il suddetto decreto di omologazione, non ha confermato semplicemente l’idoneità dell’apparecchiatura Photored F17A, ma ha previsto la necessità della sussistenza di nuovi requisiti di funzionamento degli stessi apparecchi,nonché nuovi parametri al fine di far ritenere idoneo e legittimo il funzionamento di detti strumenti per la rilevazioni delle infrazioni al CDS, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati senza l’ausilio degli accertatori.
Il rilievo fotografico o, comunque, il verbale che da un lato non indica il tempo trascorso tra l’accensione della luce gialla e quella rossa – elemento che sarebbe importante ai fini dell’accertamento dell’elemento psicologico della violazione commessa – e non indica il tempo trascorso dall’inizio del segnale di rosso dopo il quale il dispositivo entra in funzione, non consente di ritenere la certezza del corretto funzionamento dell’apparecchiatura.
Esaminando il caso di specie alla luce delle considerazioni innanzi esposte, si rileva come l’ente opposto non ha provato in giudizio l’avvenuto adeguamento dell’apparecchiatura Photored F17A alle prescrizioni innanzi richiamate; invero il Comune di M. ha depositato due fotogrammi in cui, da un lato in uno risulta difficilmente leggibile il numero di targa del veicolo raffigurato, dall’altro non è stato rispettato il precetto della visualizzazione dell’elemento temporale come innanzi specificato, tanto che entrambi i fotogrammi riportano, in termini di ora e di minuti, lo stesso tempo.
Deve affermarsi, infatti, che il giudizio di opposizione in materia di illeciti amministrativi si atteggia ad un normale giudizio di cognizione, in cui, però, incombe all’Ente opposto l’onere probatorio, tanto che, in detto procedimento, l’amministrazione, formalmente resistente, assume invece il ruolo sostanziale di parte attrice e, pertanto, è obbligata a provare la fondatezza delle proprie ragioni, in particolare quando il ricorrente solleva specifiche contestazioni nel merito.
Ne consegue che ove l’amministrazione opposta non adempia l’onere di dimostrare compiutamente l’esistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’intero iter procedimentale del proprio operato e che consentano di dimostrare, senza alcuna possibilità di errore, il verificarsi dei fatti costitutivi della violazione attribuita al ricorrente, l’opposizione proposta da quest’ultimo deve essere accolta, secondo il disposto dell’art. 23 c. 12 della L.689/1981.
Per le suesposte ragioni, l’opposizione deve essere accolta con conseguente annullamento del verbale impugnato e di ogni altro atto da esso dipendente.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
1. accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato e tutti gli atti dallo stesso dipendenti;
2. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Taranto il 18.11.2005
Il Giudice di Pace
(Avv. Franco Longo)