Decreto omologazione Provida 2000 n.3225 del 27.09.2004

Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.3225 del 27.09.2004 – Dispositivo misuratore di velocità SINTEL ITALIA SPA – Via Pontina Vecchia, km 34.200 – Ardea (RM)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale  per la Motorizzazione

Prot. n° 3225

VISTI  gli artt. 45,142 e 201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 192 e 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificati rispettivamente dagli artt. 111 e 197 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610;

VISTA l’istanza in data 16 febbraio 2004, della Soc. Sintel Italia S.p.A. ,con sede in Via Pontina Vecchia Km 34,200- Ardea (Roma), intesa ad ottenere l’estensione dell’approvazione del misuratore di velocità denominato “Provida 2000 ”,concessa con D.M. n.°666 del 9 febbraio 2001, ad una versione connessa ad un monitor idoneo alla visualizzazione del segnale videocomposito in formato PAL;

VISTO il voto n. 99/04, reso nell’adunanza del 28 aprile 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  ha espresso parere favorevole all’estensione  dell’approvazione;

DECRETA

Art. 1.  E’concessal’estensione dell’approvazione del misuratore di velocità denominato “Provida 2000”,rilasciata con D.M. n.°666 del 9 febbraio 2001, alla Soc. Sintel Italia S.p.A., ad una versione connessa ad un monitor idoneo alla visualizzazione del segnale videocomposito in formato PAL.

Art. 2 . Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni per l’uso in lingua italiana nella versione aggiornata depositata presso questo Ufficio dalla Soc.Sintel Italia S.p.A.

Art. 3. Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il marchio del fabbricante.

Art. 4. Il presente decreto ha la stessa validità temporale prevista per il misuratore di velocità denominato “Provida 2000” approvato con D.M. 666 in data 9 febbraio 2001.

  Roma, 27.09.2004

Il DIRETTORE GENERALE

(Ing. Sergio DONDOLINI)

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