Mancata indicazione del luogo dell’infrazione

Quando una violazione non è immediatamente contestata al trasgressore, ed il verbale è, quindi, successivamente  notificato all’intestatario del veicolo, occorre che esso descriva con esattezza e precisione tutti gli elementi di tempo, di fatto e di luogo relativi all’infrazione.
Tale previsione persegue evidentemente un duplice scopo: da un lato deterrente (per consentire al trasgressore di individuare anche a distanza di tempo quel suo comportamento oggetto d censura da parte dell’amministrazione), dall’altro lato persegue uno scopo di garanzia, fornendo al destinatario della sanzione tutti gli elementi necessari per poterla contestare.
Così ad esempio, ove la sanzione riguardi un ingresso in zona a traffico limitato, sarà bene che il verbale indichi con esattezza non solo la località e la via, ma anche un numero civico (o altro punto di riferimento) nelle cui prossimità l’infrazione sarebbe stata accertata. Oppure ancora, nel caso di una multa per divieto di sosta, sarà opportuno che il verbale indichi anche a quale lato della strada l’autovettura era posteggiata, poichè in determinate vie il divieto può riguardare un solo lato della strada. Oppure, infine, in occasione di un accertamento per eccesso di velocità è necessario che il verbale indichi la direzione di percorrenza, così da individuare il senso di marcia e quindi la corsia in cui l’infrazione sarebbe stata rilevata. In assenza di tali elementi, tornando ai suddetti esempi, sarebbe altrimenti impossibile sollevare eccezioni di nullità circa l’assenza del divieto di sosta su uno dei due lati della strada o circa l’assenza della prevista segnaletica di preavviso su un determinato tratto di strada soggetto a controllo della velocità tramite dispositivi elettronici.

Cosa prevede l’art. 201, comma 1, C.d.S.?

L’articolo 201 del Codice della Strada disciplina la notifica dei verbali per infrazioni che non possono essere contestate immediatamente. Il comma 1 di tale articolo specifica che “il verbale deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione, il giorno, l’ora e il luogo in cui essa è stata commessa”.

Questi dettagli sono essenziali per permettere all’automobilista di difendersi in modo adeguato. In particolare, la mancanza di una precisa indicazione del luogo rende difficile, se non impossibile, per il trasgressore verificare l’effettiva correttezza della rilevazione dell’infrazione. Ciò crea un vizio sostanziale nel verbale, che può compromettere la sua validità.

L’importanza di una localizzazione precisa dell’infrazione

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito l’importanza della localizzazione precisa dell’infrazione ai fini della validità del verbale. In una sentenza particolarmente rilevante (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 26088/2013), la Corte ha chiarito che l’omessa indicazione del luogo preciso dell’infrazione impedisce la verifica dell’eventuale irregolarità della rilevazione. Questo significa che la mancata indicazione di un riferimento chilometrico, di un numero civico o di un altro elemento univoco per identificare il luogo dell’infrazione è un motivo valido per chiedere l’annullamento del verbale.

Nel caso di rilevazioni automatiche, come nel caso di autovelox, telecamere o altri dispositivi elettronici, l’indicazione precisa del luogo è ancora più importante, poiché permette di verificare la correttezza della segnalazione e la conformità alle norme sulla taratura e sul posizionamento di tali dispositivi.

Le conseguenze di un verbale incompleto

Un verbale che non contiene l’indicazione precisa del luogo in cui si è verificata l’infrazione è annullabile perché viola il diritto di difesa dell’automobilista. Infatti, in assenza di queste informazioni, il trasgressore non è in grado di contestare in modo efficace la sanzione, non potendo accertare se l’infrazione sia stata rilevata correttamente.

Un esempio pratico è quello delle multe per eccesso di velocità rilevate tramite autovelox. Se nel verbale non è indicato il chilometro preciso della strada dove è stato posizionato l’autovelox, il conducente non può sapere con certezza dove è avvenuta la presunta violazione e, quindi, non può verificare se l’autovelox era regolarmente segnalato o se la strada fosse idonea a tale rilevazione.

Quando si può presentare ricorso?

Il ricorso per omessa indicazione del luogo dell’infrazione può essere presentato in diversi casi, tra cui:

Verbali senza riferimenti chiari: il verbale non riporta un numero civico, un riferimento chilometrico o un altro punto di riferimento chiaro.

Contestazioni non immediate: nel caso di violazioni rilevate da strumenti elettronici o in situazioni in cui non è stato possibile contestare immediatamente l’infrazione.

Verbali che contengono informazioni generiche o vaghe: come nel caso in cui venga indicato solo il nome di una strada, ma senza riferimenti specifici che permettano di individuare il punto esatto.

In questi casi, l’automobilista può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto, ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada, o entro 30 giorni al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 204-bis del Codice della Strada.

Il ricorso per vizi di forma

È importante comprendere che il ricorso in questi casi non entra nel merito dell’infrazione, cioè non contesta se l’infrazione sia stata commessa o meno. Il ricorso si basa esclusivamente su un vizio di forma, ovvero sulla mancanza di elementi essenziali che rendono il verbale incompleto o errato. La giurisprudenza è chiara nel considerare la precisione del luogo dell’infrazione come un elemento sostanziale del verbale, e non semplicemente una formalità.

Il testo della motivazione

Finita la teoria, passiamo alla pratica e, quindi, alla redazione del tuo ricorso. Ecco qui a seguire la motivazione che potrai copiare e incollare all’interno dell’atto per chiedere che il verbale sia annullato in virtù dell’omessa precisa indicazione del luogo in cui la presunta infrazione sarebbe stata rilevata

§ Omessa indicazione del luogo esatto in cui sarebbe avvenuta la rilevazione dell’infrazione (art. 201/1 C.d.S.): Il verbale è incompleto e non dà possibilità di riscontro dell’infrazione. Esso non reca, infatti, la precisa indicazione del luogo in cui sarebbe stata commessa la violazione, non essendo indicato alcun riferimento chilometrico o alcun numero civico in prossimità del quale l’istante avrebbe dato luogo alla condotta deprecata. Si tratta di elementi non solo formali, ma che investono profili sostanziali, impedendo il pieno esplicarsi delle regioni di questa difesa. Quelle stesse ragioni alla cui tutela è, infatti, rivolto il violato art. 201, comma 1, C.d.S. il quale prevede che, nel caso la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale successivamente notificato debba contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione.

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