Auto aziendale: il ricorso può essere presentato dal conducente?

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La regola generale è che il ricorso può essere presentato solo da chi è proprietario del veicolo multato, ovvero da chi materialmente dovrà soggiacere alla sanzione comminata dal verbale.

Questa regola pone diverse criticità nel contesto dei veicoli appartenenti a flotte aziendali. Per le aziende, infatti, il modo più rapido e indolore per affrontare la problematica consiste nell’effettuare subito il pagamento delle sanzioni, attribuendo poi il costo al dipendente. Se questa via è meno onerosa per l’azienda (datore di lavoro) è chiaramente, al contrario, più gravosa per il lavoratore, che si trova in questi casi costretto a soggiacere ad una pena, che magari potrebbe ritenere ingiusta e meritevole di opposizione.

L’accordo tra azienda e lavoratore

Tuttavia, salvo l’eccezione di cui diremo fra qualche rigo, per il lavoratore non vi è verso di poter presentare autonomamente opposizione: il ricorso, infatti, dovrà sempre essere sottoscritto dall’azienda, ovvero dal legale rappresentante della società nel caso in cui si tratti di una persona giuridica. Solo un accordo interno (non opponibile all’organo accentratore), tra datore di lavoro e lavoratore, potrebbe consentire a quest’ultimo di provvedere materialmente alle fasi del ricorso (sottoscritto formalmente dall’azienda), assumendosi la responsabilità di ogni eventuale aggravio o conseguenza pregiudizievole che dovesse materialmente scaturire dal gravame.

Il ricorso contro la decurtazione dei punti

Tuttavia, come anticipavamo, questa regole conosce un’eccezione. Solo nel caso in cui la multa comporti non solo la sanzione pecuniaria, ma anche la decurtazione dei punti della patente, allora il conducente acquisirà la legittimazione a presentare ricorso a nome proprio. Diversamente, se così non fosse, questi si troverebbe ad essere destinatario di una sanzione, senza poterla contestare.

La legittimazione a poter presentare ricorso, è acquisita dal dipendente (conducente del veicolo) quando egli stesso compila il modulo per la dichiarazione dei dati del conducente (allegando al modulo copia della propria patente di guida) o quando alla compilazione provveda direttamente l’azienda. Anche in questa ipotesi è necessario operare una distinzione. Ricorrono, infatti, due diversi casi:

  1. quando il dipendente compila il modulo, egli stesso dichiara di aver conoscenza dell’illecito che gli viene imputato, sicché potrà presentare direttamente ricorso contro il verbale notificato all’azienda. In tal caso è bene che, nella premessa del ricorso, sia chiaramente specificata la qualità di conducente e sia allegata la comunicazione dei dati;
  2. quando il modulo è compilato dall’azienda, viceversa, l’organo accertatore non potrà comminare alcuna infrazione al (presunto) conducente, senza che questi sia stato prima ritualmente informato dell’illecito che gli viene imputato. Il verbale dovrà, quindi, essere rinotificato al conducente e sarà quindi intestato a suo nome, così ché alcun dubbio potrà porsi in ordine alla sua legittimazione alla presentazione del ricorso.

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