IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARTINA FRANCA
nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente
nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 550/07 avente per oggetto:
Opposizione a sanzione amministrativa a seguito di violazione al CDS, promossa da:
S. A., elettivamente domiciliato a Martina Franca, presso e nello studio dell’avv. C. L., che lo rappresenta e difende, in forza di mandato a margine dell’atto introduttivo
OPPONENTE-RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliato presso la Polizia Stradale di T.,
OPPOSTO- RESISTENTE
Dette conclusioni all’udienza del 21.09.07 erano integrate dalla richiesta della derubricazione senza la decurtazione di n.2 punti.”.Conclusioni per l’opposto, come da nota depositata in udienza: “..rigetto dell’opposizione e del ricorso …”
L’opponente chiedeva l’annullamento del ricorso, eccependo la nullità del verbale per: – violazione degli artt. 1 e 3, nonché dell’art. 4 della legge 168/2003 e dell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; – mancata dimostrazione circa la corretta funzionalità del dispositivo elettronico; – mancanza di prova in ordine alla corretta taratura della strumentazione utilizzata della sua corretta omologazione; – violazione dell’art. 345 comma 4 del Reg. al CDS; – violazione dell’art. 77 comma 7 del DPR n. 495/1992; – illegittimità della decurtazione dei punti sulla patente di guida; – nullità ed illegittimità sotto altro profilo.
Fissata l’udienza di comparizione con decreto in data 18.05.2007 per il giorno 21.09.2007, il Ministero opposto delegava il Comando della Polizia Stradale di T., che si costituiva in udienza, rinunciando al termine ex art. 163 bis c.p.c. e depositando la documentazione ex art. 23 della legge n. 689/81, nonché la nota in data 11.09.2007 prot. n. 14619.221.2 ID/200738 con richiami a disposizioni normative e circolari ministeriali.
Il difensore dell’opponente, comparso alla suddetta udienza, si riportava al ricorso, chiedendone l’accoglimento, e contestando anche la tardiva costituzione dell’opposto.
Dopo le p. c. e la discussione, vista la documentazione acquisita, l’opposizione era decisa ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81, con lettura dell’allegato dispositivo della sentenza a fine udienza.
Preliminarmente, si rileva l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente CDS nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione.
Il Comando di Polizia Stradale di Taranto non ha controdedotto tutto quanto eccepito dall’opponente nel proprio ricorso.
La violazione degli artt. 1 e 3, nonché dell’art. 4 della legge 168/2003 e dell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, eccepiti dal ricorrente sono in parte condivisibili, poiché in realtà la segnaletica esistente nel tratto di strada di che trattasi é generica e non specifica, non svolgendo alcuna funzione educativa, né preventiva per la sicurezza stradale.
In proposito occorre rilevare che l’art. 4/1 comma L. 168/2002 dispone testualmente: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2/2 comma lett. A e B del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12/ comma del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, sentito il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni.
I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art.2/2 comma lett. C e D, ovvero sui singoli tratti di strada di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del 2° comma”.
Correlativamente la circolare n.300/A/1/54585/101/3/3/9 del 03-10-2002 del Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S. – relativa ” all’installazione ed utilizzazione dei dispositivi di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni al CdS” al punto 4 dispone testualmente: “I decreti con i quali vengono individuati i tratti di strada in cui è possibile l’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi di controllo devono essere portati a conoscenza degli utenti della strada con tutti gli strumenti di comunicazione possibili”.
L’apposizione delle apparecchiature finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art. 142 CdS è soggetta, in virtù della citata legge e della detta circolare ministeriale, all’onere di darne “informazione all’automobilista”.
La Pubblica Amministrazione è tenuta ad apporre idonea segnaletica che riporti le seguenti indicazioni: il tratto di strada su cui l’accertamento viene effettuato; il tipo di accertamento, cioè che esso avviene con meccanismi automatici e senza l’obbligo di contestazione immediata (in virtù del disposto di cui all’art.4/4 comma L.168/2002); la legge che consente tale tipo di accertamento; i tipi di infrazione per i quali vengono utilizzati i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico. Nel verbale impugnato sul punto non vi è alcuna indicazione di aver adempiuto all’obbligo di completa informazione di cui all’art. 4/1 comma L. 168/2002.
In altre parole, non è sufficiente che il cartello elettronico riporti soltanto ” Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico”, poiché questo tipo di cartello può essere sufficiente nell’ipotesi di contestazione “immediata”, ma nell’ipotesi di contestazione differita, sullo stesso segnale deve essere inserita quantomeno la specificazione aggiuntiva ” e con esonero della contestazione immediata, come da decreto Pref. di Taranto n. 1371 del 04.11.2002.” Condizione, questa, contestata dal ricorrente e della quale in merito il resistente Ufficio accertatore non ha fornito alcuna prova.
Lo stesso Ministero dei Trasporti con D.M. in data 15.08.2007, in riferimento all’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, ha precisato, tra l’altro che “… per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli che… devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati.
Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.
La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e’ necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”.
Da quanto sopra precisato dal Ministero é evidente che la postazione del rilevamento deve essere preceduto da tutta una segnalazione necessaria sia per evitare l’effetto ” sorpresa” con il rischio di frenature improvvise che possono mettere in pericolo la sicurezza della circolazione, sia per una funzione educativa, come avviene per. esempio in Spagna con l’installazione di una segnaletica evidenziata con grandi cartelli luminosi, che indicano all’istante la velocità rilevata al passaggio del veicolo.
Relativamente alla taratura, si richiama preliminarmente il fondamentale principio di diritto, secondo il quale, quando si contesta una contravvenzione, sostenendo che l’apparecchiatura utilizzata può non essere perfettamente funzionante, è il resistente (e quindi la Pubblica Amministrazione) che deve portare la prova del corretto funzionamento, mediante il deposito di tutta la documentazione relativa al mezzo utilizzato (Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2001, n. 8515 (Accornero c. Pref. Genova) in Giust. civ. 2001, I, 2350) La circolare ministeriale del 30.06.2005 prot. n. 300/1/43252/144/5/20/03 afferma che la legge 273/1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità.
Si osserva a tal riguardo che la legge 273/91, all’art. 3- par. 1 Campioni Nazionali cita: ” I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni…), quindi parla di unità di misure di base e di quelle ” supplementari e derivate.”
Tecnicamente si precisa che la grandezza “velocità” non è una unità di misura di base del SI (Sistema Internazionale), bensì è una grandezza derivata in quanto risulta calcolata dal rapporto Spazio / Tempo.
Nell’elenco delle grandezze accreditabili o accreditate disponibile presso il SIT, oltre alle grandezze di base del SI, risultano presenti diverse grandezze, come per esempio quelle della ” Pressione, dell’Energia, della Tensione Elettrica, della Frequenza, e tante altre” nonché di grandezze non espressamente indicate come grandezze derivate dal D.M. 30 Novembre 1993 n. 591 (ad esempio. Radianza Spettrale, Impulso Atmosferico, Accelerazione, Potenza Ottica, ed altre).
In Italia risulta possibile, a norma di legge (273/91), l’accreditamento di Centri SIT per la taratura di misuratori di velocità, essendo ciò confermato da recenti lettere della Segreteria del SIT dove é precisato.”si dichiara altresì che il SIT ha la disponibilità e la capacità di accreditare tali laboratori” Orbene, se lo stesso Ministero delle Infrastrutture e T. in sede di emissione del decreto di omologazione dell’autovelox 104/C2 in data 16.05.2005 n. 1123, ha imposto all’art. 4 l’obbligo di taratura almeno annuale, seppure limitato alle apparecchiature utilizzate in modalità ” fissa”, non é opportuno che proprio lo Stato imponga ai propri accertatori di non eseguire la taratura con la scusa che i rilevamenti eseguiti dalla Polizia Stradale sono assistiti dai controlli diretti del personale.
Ciò non é condivisibile, poiché le escursioni termiche e tutti gli altri effetti potenzialmente distorsivi possono compromettere l’attendibilità anche degli strumenti utilizzati dalla Polizia Stradale.
Per quanto sopra, e con riferimento al complesso delle norme tecniche e giuridiche schematicamente sopra richiamate, in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova inoppugnabili le risultanze dell’apparecchiatura utilizzata da parte della Sezione Polizia Stradale nel caso di specie, poiché di detto strumento ne é stato omologato solo il prototipo, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili ad uno strumento, che oltre ad essere “omologato”, sia specificatamente tarato, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza e sull’attendibilità scientifica della misurazione effettuata.
Ciò in quanto, all’attualità é di fondamentale rilevanza che l’apparecchiatura utilizzata sia rigorosamente di una piena e completa attendibilità, onde evitarne l’applicazione errata o il suo discostamento dalla tolleranza ufficialmente imposta con l’omologazione, considerate le gravi conseguenze negative a carico del presunto trasgressore, come quella della decurtazione dei punti dalla patente di guida.
In mancanza di tale certificazione di taratura, permane la situazione di incertezza sulla attendibilità delle risultanze del misuratore ” Autovelox 104/C-2″, matricola n. 49409, utilizzato nel caso di specie.
Alla stregua di tali considerazioni, che si ritengono assorbenti degli altri motivi dedotti nel ricorso introduttivo, il ricorso così come proposto va accolto e conseguentemente va annullato l’impugnato verbale di contestazione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di processo, atteso che l’annullamento é disposto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge nr. 689/81, che prevede: ” Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.”
il giudice di Pace regg. di Martina Franca, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. S. A. e depositato il 09.05.2007, avverso il verbale di contestazione n. ATX …., di registro generale nr. 142/8 del CDS, così decide:
1) Accoglie l’opposizione e dichiara nullo ed illegittimo l’impugnato verbale di contestazione, compresa la sanzione accessoria della decurtazione di due punti e l’annotazione nell’anagrafe nazionali degli abilitati alla guida, ex arto 126 bis del C.d.S.;
2) Dispone, comunque, l’annullamento della sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente;
3) Ordina, ove del caso, la cancellazione dei dati immessi nel CED-SDI;
4) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Martina Franca il 21.09.2007
Il Giudice di Pace R. ( dott. Martino Giacovelli)