Giudice di Pace
Ancona
Sentenza 27 luglio 2007, n. 734
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA
nella persona del Dott.ssa Ileana Caleffi,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
nella causa civile iscritta al n.271 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell’anno 2007
promossa
D A
– G. A., residente ad Ancona in via ****** ed ivi domiciliato, in giudizio personalmente.
RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato del Prefetto dott. Francesca Piccolo Viceprefetto Aggiunto, costituita in cancelleria in data 12/6/2007 con decreto di comparsa di costituzione
RESISTENTE
CONCLUSIONI
- per parte ricorrente: come agli atti;
- per parte resistente: come agli atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Ricorreva il G., avverso il verbale n. ATX 0001003875 del R. G. n.184450 del Ministero dell’Interno, emesso dalla Polizia Stradale di Ascoli Piceno per violazione all’art.142 comma 8 del CdS accertata in data 24/8/2006 alle ore 22/27, a mezzo autovelox marca Sodi. Scientifica modello 104/c2matricola 1339 senza contestazione immediata e con applicazione della sanzione accessoria ex art.126 bis CDS, di decurtazione di 2 punti dalla patente chiedendone l’annullamento con istanza di sospensione:
- per mancato rispetto da parte della Polizia della modalità di installazione e di impiego, previsto dal manuale d’uso;
- per visibilità degli agenti ex art.43CdS,
- mancata prova in ordine alla corretta taratura dell’autovelox;
- mancata prova dell’avvenuta violazione, con il solo deposito di una foto e non di una sequenza fotografica prevista dall’art.4/2° comma della legge 168/02.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Prefettura, contestando nel merito quando ex adverso dedotto e riportandosi alle contro deduzioni del Reparto operante e ribadendo:
- la non necessità dell’omologazione delle strumentazioni, sostituite prima del 2005;
- che la legge 273/91 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misurazione della velocità, e che per le apparecchiature usate con la presenza degli operatori non è previsto nessun controllo di verifica della funzionalità della strumentazione essendo detti strumenti provvisti di sistemi di autodiagnosi dei guasti
- che l’onere della inattendibilità di quanto attestato dall’operatore non può essere sostituito da semplici dubbi ma deve trovare riscontri in fatti e dati obiettivi idonei a superare il valore probatorio eminente che la legge riserva ai verbali degli agenti accertatori.
All’udienza del 13/6/07 é presente il ricorrente avv.to G. nessuno compare per la Prefettura pur costituita.
Il G. chiede termine per l’esame comparsa e autorizzazione di deposito di note che il Giudice di Pace concede da depositare 6 giorni prima dell’udienza fissata per il 4 luglio 2007:
In detta data il Giudice di pace dopo la discussione trattiene la causa in decisione dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante ritiene che il ricorso debba essere accolto avendo dimostrato il ricorrente che gli autovelox in uso presso la P. S. di Ascoli e precisamente gli autovelox 104/C2 devono avere una conferma metrologica al contrario di quanto sostenuto da controparte “che i costruttori non prevedono alcuna verifica periodica di funzionalità”.
Dal manuale di uso dell’apparecchio e dalla risposta dello stesso costruttore si evince invece che ogni anno questo strumento (costruito prima del 1995 ormai completamente sostituito perché tecnologicamente superato) per volere della ditta costruttrice deve essere sottoposto alla conferma metrologica da parte della stessa società che costruisce questa apparecchiatura, la quale provvede a smontarla pezzo per pezzo affinché la strumentazione corrisponda metrologicamente al campione di riferimento omologato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
La frequenza necessaria di controllo risulta essere di almeno un anno dall’uscita dalla fabbrica e dalla data di ogni successiva dichiarazione di conformità rilasciata ogni volta, a condizione comunque che da parte dell’utilizzatore vengano rispettate le condizioni di utilizzo previste.
Tale verifica, cioè lo stato di conferma della positività della strumentazione risulta da una targhetta auto adesiva, applicata sull’autovelox, che nel caso de quo non appare essere mai stata applicata a questo apparecchio.
All’art. 4 del D.M. 29/10/1997 relativo all’approvazione dei prototipi d’apparecchiatura per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, è chiaramente detto che gli organi di Polizia Stradale …….. devono rispettare le modalità di istallazione e di impiego previsto nei manuali d’uso.
Questo autovelox in dotazione alla Polizia Stradale di Ascoli Piceno, non è stato mai sottoposto, a partire dalla uscita dalla fabbrica (prima del 1995) alla conferma metrologica.
Per tutti questi motivi, ritenendo questo giudice che ci possano essere seri dubbi, sulla perfetta funzionalità di questo autovelox 104/C2 usato dalla Polizia Stradale di Ascoli Piceno, per cui ai sensi dell’art.23 comma 9 legge 698/81 della legge di depenalizzazione, si accoglie il ricorso.
P.Q.M.
IL GdP, dott. Ileana Caleffi definitivamente deliberando per l’effetto accoglie il ricorso, annullando il verbale di contestazione ATX0001003875 Rg.184450 emesso dalla Pol Stradale di Ascoli Piceno il 14/11/06.
Spese legali compensate.
Ancona il 04/07/07
IL CANCELLIERE (C1) IL GIUDICE DI PACE
(F.to Dott.ssa Benedetta Lombardi) (F.to Dott. Ileana Caleffi)
Depositato in Cancelleria ai sensi dell’art.133 c.p.c. oggi: 27 luglio 2007
mgd/ IL CANCELLIERE (C1)
(F.to Dott.ssa Benedetta Lombardi)