Ricorso alla multa per guida in stato d’ebbrezza

L’art. 186 del Codice della Strada disciplina e sanziona la guida in stato d’ebbrezza, riferendosi appunto a quella condizione di alterazione delle normali capacità fisiche e psichiche derivante dall’ingestione di sostanze alcoliche.
Evidentemente, l’ingestione di sostanze alcoliche produce effetti assolutamente soggettivi, variabili da individuo ad individuo e, nell’impossibilità di poter effettuare una valutazione oggettiva, il legislatore ha adottato come parametro di riferimento quello della percentuale di alcol nel sangue, così da poter significativamente graduare l’entità della sanzione in misura proporzionale ai valori riscontrati. Ci si riferirà per questo, nei paragrafi a seguire ai grammi per litro (g/l).
Per quel che riguarda la natura giuridica dell’istituto, si tratta di una delle poche fattispecie di reato ancora presenti nel codice della strada. È un reato di natura contravvenzionale, e per questo punito sia per dolo che per colpa, di competenza del Tribunale. Si tratta di un reato di pericolo, poiché la condotta sanzionata prescinde dall’effettivo prodursi di danni (sebbene tale eventualità contribuisca all’aggravamento della pena inflitta), la cui tipizzazione è volta alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione dell’alcolismo.

La multa per guida in stato d’ebbrezza

La normativa è stata oggetto di numerosi interventi legislativi dal Decreto Legge Bianchi del 2007 all’ultima riforma al Codice della Strada introdotta con la Legge 210 del 2010. Nella sua attuale formulazione, l’art. 186 del Codice della Strada prevede tre diverse fattispecie, che si distinguono per il diverso regime sanzionatorio commisurato al tasso alcolemico rilevato:
  • Tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro: è prevista l’ammenda da 500,00 a 2.000,00 euro e la sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi;
  • Tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 grammi per litro: è prevista l’ammenda da 800,00 a 3.200,00 euro, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi ad un anno;
  • Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro: è prevista l’ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni. Se il veicolo è di proprietà del trasgressore ne viene disposta la confisca, se il veicolo appartiene ad un soggetto estraneo al reato, è raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida. La patente di guida è revocata, in caso di recidiva nel biennio. Con il provvedimento di confisca il veicolo diviene bene acquisito dallo stato e, pertanto, non sarà più restituito al proprietario.
Nel caso in cui il conducente in stato d’ebbrezza provochi un incidente stradale tutte le sanzioni appena elencate sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che non appartenga a persona estranea al reato.
Qualora a seguito dell’accertamento, non se ne possa affidare la guida ad altra persona diversa dal conducente ebbro, il veicolo può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in custodia al proprietario o gestore di essa. Saranno posta a carico del trasgressore tutte le spese per il recupero ed il trasporto del veicolo.

L’ammenda è aumentata da un terzo fino alla metà nel caso in cui il reato sia accertato dalle ore 22,00 alle ore 7,00.

Il rifiuto all’esame etilometrico

Nel caso in cui il trasgressore rifiuti di sottoporsi all’esame etilometrico, viene applicata a suo carico la sanzione corrispondente al tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Con l’ordinanza con cui è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica entro sessanta giorni dall’accertamento, con la facoltà di prorogare il periodo di sospensione fino a quando l’interessato non si sia sottoposto alla visita. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Neopatentati e conducenti professionali

L’art. 186 bis del Codice della Strada ha introdotto il divieto assoluto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche a carico dei conducenti di età inferiore ai ventuno anni, dei neopatenti e dei conducenti professionali. Si intendono per neopatentati coloro i quali abbiano conseguito la patente di guida da meno di 3 anni e per conducenti professionali coloro i quali rientrino nelle seguenti categorie:
  • i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
  • i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
  • i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
A tali categorie di conducenti, colti al volante dopo l’assunzione di sostanze alcoliche, è inflitta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nei restanti casi si applicano le sanzioni già precedentemente illustrate, variabili in base al tasso alcolemico riscontrato, aggravate in misura pari da un terzo alla metà.

Anche per tali categorie, le pene sono ulteriormente raddoppiate nel caso in cui il conducente provochi un incidente.

La patente di guida è sempre revocata qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro per i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati; ovvero in caso di recidiva nel triennio per le restanti categorie di conducenti professionali o neopatentati. Per i conducenti professionali la revoca della patente potrà costituire giusta causa di licenziamento.

È punito più gravemente anche il rifiuto a sottoporsi all’esame, con le pene aumentate da un terzo alla metà, rispetto a quelle applicate ordinariamente per i conducenti che non rientrino in tali particolari categorie.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

I lavori di pubblica utilità o lavori di utilità sociale (l.s.u.)

La recente riforma al Codice della Strada, con la Legge 210/2010, ha introdotto importanti novità per quel che riguarda la possibilità di convertire la pena sia detentiva che pecuniaria in adempimento a lavori di utilità sociale, ovvero nella prestazione di attività non retribuite a favore della collettività, da svolgersi, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

L’istanza per il permesso di guida

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente, l’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente alla copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo in cui è stata accertata la violazione. Entro il medesimo termine di cinque giorni, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque per non oltre tre ore al giorno, per ragioni di lavoro adeguatamente motivate e documentate, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimi e massimi fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Qualora l’istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.

Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica entro sessanta giorni dall’accertamento. Qualora il trasgressore non ottemperi all’ordine, il prefetto può disporre in via cautelare la sospensione della patente fino all’esito della visita medica. Avverso il provvedimento di sospensione, emesso con ordinanza prefettizia, è possibile presentare ricorso, ai sensi dell’art. 205 del Codice della Strada, innanzi al giudice di pace del luogo in cui l’infrazione è stata rilevata. In materia, la competenza del giudice di pace è limitata alla verifica circa la legittimità del provvedimento di sospensione e può quindi estendersi al merito dell’infrazione nella misura in cui l’indagine circa la sussistenza del fatto sia funzionale a tale giudizio.

Le commissioni mediche locali

Come già accennato, prima che il conducente possa ritornare in possesso della propria patente, dopo aver interamente scontato il periodo di sospensione, sarà necessario che si sottoponga a visita presso la Commissione Medica Locale.

Le Commissioni mediche locali sono strutture costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia, con il compito di accertare l’idoneità psicofisica dei titolari di patente di guida, in tutti i casi in cui ciò sia espressamente richiesto dal Codice della Strada.

Secondo la più comune esperienza, la visita nella generalità dei casi si risolve in una lunga e snervante trafila burocratica, scandita da domande da presentare, bollettini da pagare e analisi cliniche da effettuare (generalmente del sangue e delle urine).

Qualora la visita effettuata presso la Commissione Medica Locale dovesse avere un esito non soddisfacente, l’interessato potrà contestare il giudizio. I gravami a disposizione sono due: è possibile presentare ricorso giurisdizionale presso il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o, in alternativa, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ritiro del certificato medico della Commissione medica locale. In alternativa è possibile sostenere a proprie spese una nuova visita medica presso un’unità sanitaria territoriale di Rfi (Rete ferroviaria italiana). Se la valutazione dell’unità sanitaria territoriale di Rfi è più favorevole il conducente può presentare la nuova certificazione medica all’Ufficio motorizzazione civile per un riesame del provvedimento emesso sulla base della precedente certificazione. La nuova certificazione medica più favorevole rilasciata da Rfi deve essere presentata all’Ufficio motorizzazione civile entro il termine massimo di 120 giorni dal ritiro del certificato medico della Commissione medica locale. L’Ufficio motorizzazione civile può accettare certificazioni presentate oltre questo limite solo se il conducente dimostra di aver richiesto la visita medica tempestivamente e nei termini ed il ritardo sia imputabile unicamente a Rfi.

Generalmente, il conducente che deve rinnovare la patente di guida presso una Commissione medica locale può richiedere all’Ufficio di Motorizzazione Civile un permesso di guida provvisorio in attesa della visita medica. Tuttavia, proprio per il caso che ci riguarda, di visita disposta a seguito di accertamento di guida in stato d’ebbrezza o alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, per espressa previsione normativa, non sarà possibile richiedere il permesso provvisorio di guida.

L’uso di sostanze stupefacenti

Per molti versi il Codice della Strada e il codice penale riservano il medesimo trattamento e la medesima disciplina alla guida in stato d’ebbrezza e alla guida sotto l’uso di sostanze stupefacenti. In questo articolo esaminiamo più nel dettaglio le pene e le modalità d accertamento previste per la guida in stato d’alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti.
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2 risposte

  1. Buongiorno,
    ho fatto ricorso al GDP per un verbale con data errata per sospensione patente per stato ebrezza, 0,8
    Ho l’udienza il 12/07 e la scadenza della multa che mi hanno detto di pagare ugualmente con data corretta è il 04/07 !! Devo pagarla ugualmente? Mi date qualche dritta per superare il ricorso?
    In caso di vincita l’esame in commissione va fatto ugualmente? Grazie in anticipo per l’aiuto

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