SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 17 novembre 2009, n. 24248
Svolgimento del processo
che con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l’opposizione del sig. P.V. a verbale di contestazione della violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Pontassieve perchè il veicolo “proseguiva la marcia nonostante il divieto imposto dalla segnalazione del semaforo che proiettava luce rossa”;
che, in particolare, il Giudice di pace ha affermato che non era nella specie necessaria la contestazione immediata dell’illecito, ricorrendo l’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa, di cui all’art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. b); che il soccombente ha dunque proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura, cui resiste con controricorso il Comune intimato.
Motivi della decisione
che il ricorrente, premesso che nella specie il semaforo non era posto a presidio di alcun incrocio, essendo la strada ove era stato accertato l’illecito priva di intersezioni, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384 reg. C.d.S. e degli artt. 210 e 146 C.d.S., osservando che l’art. 384 reg. C.d.S. cit., lett. b) prevede, come ipotesi tipica di esclusione dell’obbligo della contestazione immediata, soltanto quella dell’attraversamento “di un incrocio” con il semaforo indicante la luce rossa;
che il motivo è manifestamente fondato, atteso che, come giustamente osservato dal ricorrente, l’art. 384 reg. C.d.S., lett. b) contempla non qualsiasi ipotesi di mancato rispetto del segnale costituito dalla luce rossa di un semaforo, bensì soltanto quella dell’attraversamento di un incrocio in presenza di detto segnale, onde la relativa causa tipica di esclusione dell’obbligo della contestazione immediata non ricorre in tutte le altre ipotesi, in cui il semaforo non sia posto a presidio di un incrocio: ipotesi in cui, quindi, la possibilità o impossibilità della contestazione immediata deve essere valutata caso per caso in relazione alle specifiche circostanze; che a tale principio di diritto, invece, il giudice di pace non si è attenuto, avendo ritenuto sussistente l’ipotesi di cui all’art. 384 reg. C.d.S. cit., lett. b) senza aver previamente accertato se l’illecito fosse stato commesso ad un incrocio che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Pontassieve in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009.