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i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, il cui importo supera i 200 euro, possono richiedere la rateizzazione del pagamento, a condizione che versino in condizioni economiche disagiate. La normativa vigente prevede questa possibilità come forma di tutela per coloro che, per motivi economici, potrebbero avere difficoltà nel saldare l’intero importo in un’unica soluzione.
Requisiti per la Richiesta di Rateizzazione
L’istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione. Tuttavia, questa possibilità è concessa solo a chi rientra in specifiche fasce di reddito. Per l’anno in corso, possono richiedere la rateizzazione i soggetti che abbiano un reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione fiscale non superiore a 10.628,16 euro.
Nel caso in cui il richiedente conviva con il coniuge o altri familiari, il reddito da considerare è la somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare. In questo caso, il limite di reddito di 10.628,16 euro viene aumentato di 1.032,91 euro per ogni componente della famiglia convivente, inclusi il coniuge e i familiari.
A Chi Presentare la Richiesta
La richiesta di rateizzazione deve essere inviata all’autorità competente in base all’organo che ha accertato la violazione:
- Prefetto: Se la violazione è stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti dello Stato (ad esempio Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza).
- Presidente della Giunta Regionale, Presidente della Giunta Provinciale, o Sindaco: Se la violazione è stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti delle Regioni, Province o Comuni.
Modalità di Rateizzazione e Importi Minimi
A seconda della somma da pagare e delle condizioni economiche del richiedente, la sanzione può essere ripartita secondo i seguenti criteri:
- Fino a 12 rate se l’importo dovuto non supera 2.000 euro.
- Fino a 24 rate se l’importo dovuto non supera 5.000 euro.
- Fino a 60 rate se l’importo supera 5.000 euro.
Tuttavia, è importante notare che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Sulle somme rateizzate si applicano anche gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche.
Tempistiche per l’Esito della Richiesta
L’autorità competente ha 90 giorni per emettere un provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza di rateizzazione. Se entro questo termine non viene adottato alcun provvedimento, l’istanza si intende respinta.
Rinuncia al Ricorso
È importante tenere presente che, nel momento in cui si presenta la richiesta di rateizzazione, si rinuncia alla facoltà di presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. In altre parole, il richiedente, scegliendo di rateizzare la sanzione, accetta implicitamente la sanzione stessa e non può più contestarla in sede legale (articolo 204-bis del Codice della Strada).
Importi e Normative in Variazione
I limiti di reddito e gli importi relativi alla rateizzazione possono subire variazioni nel corso del tempo, in base a nuove disposizioni legislative o aggiornamenti delle soglie fiscali. È sempre consigliabile verificare i dati aggiornati al momento della richiesta, consultando le fonti ufficiali o rivolgendosi a un professionista.