Come fare ricorso al Prefetto contro una multa

Gli articoli 203 e 204 del Codice della Strada sono dedicati alla materia del ricorso al Prefetto.
Sotto il punto di vista sistematico, il ricorso al Prefetto può essere classificato come un ricorso gerarchico improprio, e, pertanto, resta soggetto – per quanto compatibile con le norme del Codice della Strada – alle disposizioni dettate in materia di ricorsi amministrativi, dal D.P.R. n. 1199/1971. Nel rispetto del principio della semplificazione amministrativa, ciò comporta che siano da considerarsi ammissibili e ricevibili anche gli scritti in cui siano utilizzate forme irrituali ma da cui ugualmente emerga il proposito di contestare il verbale. Ugualmente saranno da considerarsi ammissibili e ricevibili anche i ricorsi inviati erroneamente ad autorità non competenti a riceverli (in tal caso, secondo la disciplina detta dalla Legge 241/1990, l’autorità investita del ricorso dovrà trasmettere il medesimo all’ufficio competente).

Competenza territoriale

Il primo problema che si pone nella redazione del ricorso consiste nella corretta individuazione della prefettura territorialmente competente, a cui l’atto dovrà essere indirizzato. La normativa, sul punto, sgombera il campo da ogni possibile indecisione, prevedendo chiaramente che il prefetto territorialmente competente sia individuato in relazione al luogo in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione. Altre circostanze sono assolutamente irrilevanti. La norma è inderogabile e non conosce eccezioni.

Come si presenta il ricorso

L’opposizione al Prefetto può essere proposta sia presentando il ricorso all’ufficio o al comando a cui appartiene l’organo accertatore, sia presentandolo direttamente all’ufficio del Prefetto. La presentazione può avvenire a mano o mediante spedizione del ricorso tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Al ricorso dovrà essere allegato anche il verbale della multa, preferibilmente in copia conservando per sé l’originale (che potrà tornare utile nel caso in cui il ricorso non dovesse essere accolto e si dovesse decidere di sollevare nuovamente opposizione innanzi al Giudice di Pace competente). Il verbale va allegato completo di tutti i suoi elementi, compresa la busta ed il bollettino di pagamento. La busta è elemento di essenziale importanza, poiché su di essa è apposto il timbro recante la data della consegna del verbale, data da cui andranno conteggiati i sessanta giorni concessi per la presentazione del ricorso. Nel caso in cui la busta fosse andata smarrita, dovrà essere onere del ricorrente produrre altra diversa documentazione da cui possa essere desunta la tempestiva presentazione del ricorso. In mancanza di ogni altro diverso rimedio, potrà richiedersi all’ufficio postale competente un duplicato della busta o altra diversa attestazione da cui risulti il numero della raccomandata contenente il verbale e la data della relativa consegna.

Oltre alla copia del verbale, sarà bene allegare fin da subito al ricorso anche copia degli atti e documenti che si ritiene offrano supporto alle proprie argomentazioni difensive. Il ricorso e i relativi allegati potranno essere inviati in un’unica copia.

Sebbene sul punto la normativa vigente non sia del tutto coerente, a titolo di maggior prudenza, è bene allegare al ricorso anche copia non autenticata del documento di identità del ricorrente.

Il ricorso al Prefetto potrà essere presentato anche mediante PEC, secondo le più dettagliate informazioni che riportiamo in questo approfondimento

Il termine entro cui il ricorso va presentato è di sessanta giorni, a partite dalla data di notifica del verbale.

La presentazione del ricorso al Prefetto è esente da ogni spesa o tassazione.

Il ricorso

Il ricorso è da intendersi a tutti gli effetti un atto giuridico. Ciò comporta che nella sua redazione sarà bene non tralasciare gli elementi formali e sostanziali che valgono a qualificarlo come tale.

Analizziamo questi elementi:

  • Intestazione dell’atto e indicazione dell’Ufficio Competente: come già detto, la competenza è attribuita all’ufficio di Prefettura del luogo in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione.
  • Qualificazione dell’atto: il ricorso al Prefetto è disciplinato dall’art. 203 del Codice della Strada, per cui sarà opportuno che tale riferimento sia contenuto nell’intestazione dell’atto («Ricorso ex art. 203 del Codice della Strada»).
  • Generalità dell’istante: per qualificarsi come tale, il ricorrente declinerà le proprie generalità, ed in particolare, il suo nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo di residenza ed eventualmente un differente domicilio a cui si può richiedere siano notificati i successivi atti della procedura. Nel caso in cui il veicolo sia intestato non ad una persona fisica, ma ad una persona giuridica, sarà bene specificarne la denominazione e la ragione sociale, la sede, la partita iva, nonché il nome del legale rappresentante che sottoscriverà l’atto.
  • Legittimazione attiva: l’istante dovrà specificare a quale titolo solleva opposizione. La facoltà di presentare ricorso può compete a particolari differenti soggetti in base ai singoli casi che possono verificarsi. Così il ricorrente potrà qualificarsi come tale in quanto proprietario del veicolo, oppure in qualità di legale rappresentante della persona giuridica a cui il veicolo è intestato, o come trasgressore (nel caso in cui l’infrazione gli sia stata immediatamente contestata o nel caso in cui egli abbia ottemperato alla comunicazione dei propri dati, oppure come genitore o tutore del minore o incapace a cui il verbale sia stato notificato, o in qualità di altro responsabile solidale del soggetto destinatario dell’ingiunzione.
  • Verbale: il ricorso indicherà in evidenza per esteso gli estremi dell’atto impugnato, ed in particolare: il numero del verbale, l’eventuale numero di protocollo se indicato, l’indicazione del Comando o dell’Ufficio di appartenenza dell’organo accertatore, la data e l’ora in cui è stata accertata la violazione, l’articolo (o gli articoli) del Codice della Strada oggetto di trasgressione.
  • Motivi di illegittimità: entrando nel merito della contestazione, il ricorso recherà precisa indicazione delle motivazioni per le quali l’istante ritiene illegittimo il verbale. Ogni motivazione dovrà essere fondata su precisi principi giuridici, norme di legge o orientamenti giurisprudenziali. Per quanto forse possa apparire scontato, è bene chiarire che motivazioni fondate su richieste di clemenza, o di “comune buon senso” non potranno essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità preposta. Le motivazione potranno essere molteplici e variare in base alla natura dell’infrazione contesta.
  • Udienza: è facoltà del ricorrente chiedere di essere sentito in pubblica udienza per poter ulteriormente articolare le proprie ragioni in contraddittorio con l’autorità opposta. La richiesta d’udienza è una facoltà e non un obbligo. Nel caso in cui non dovesse essere richiesta, l’ufficio potrà autonomamente procedere all’esame della contestazione. L’assenza, anche immotivata, all’udienza richiesta in ricorso non comporta alcun effetto preclusivo, né alcuna presunzione di rinuncia da parte del ricorrente (contrariamente a quanto previsto in materia di ricorso al Giudice di Pace). In caso di impedimento, il ricorrente potrà chiedere anticipatamente il differimento dell’udienza ad una data successiva.
  • Conclusioni: al termine del ricorso, l’istante dovrà rassegnare le proprie conclusioni, avanzando le proprie concrete richieste in ordine alla declaratoria di illegittimità del verbale ed il conseguente annullamento.
  • Documenti allegati: al ricorso potrà essere allegato ogni documento che si ritenga opportuno offrire a conforto delle proprie ragioni. Tali eventuali documenti allegati saranno analiticamente elencati e preferibilmente numerati al termine dello scritto, per una più corretta ed agevole individuazione.
  • Sottoscrizione del ricorrente: in calce al ricorso, il ricorrente dovrà apporre la propria firma autografa, a pena di inammissibilità della contestazione.
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2 risposte

  1. Per me la multa è ingiusta perché sulla stessa strada extra urbana dove il limite è di 70 km orari sono presenti 2 autovelox a meno di 1000 mt uno dall altro verificati da mio marito mediante un video con il contachilometri della macchina

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