Soggetti responsabili dell’infrazione

La normativa individua analiticamente i diversi soggetti a cui l’amministrazione può ingiungere il pagamento di una sanzione pecuniaria connessa ad una infrazione al Codice della Strada. Tra tali soggetti, secondo la terminologia civilistica, ricorre un vincolo di “responsabilità solidale”. Ciò sta a significare che ad ognuno di essi l’amministrazione potrà intimare il pagamento dell’obbligazione pecuniaria per una più rapida ed agevole realizzazione dell’interesse creditore. Il soggetto che avrà effettuato il pagamento avrà poi, ovviamente, diritto di agire in regresso nei confronti dell’effettivo autore della violazione.

Le ipotesi prese in esame dal Codice della Strada riguardano i veicoli in usufrutto, quelli acquistati con patto di riservato dominio (a rate secondo la più diffusa definizione), quelli utilizzati a titolo di locazione finanziaria. In ciascuna di queste ipotesi, secondo la definizione appena citata, sono solidalmente responsabili con l’effettivo autore della violazione, rispettivamente: l’usufruttuario, l’acquirente, il locatario.

Il medesimo rapporto di solidarietà si applica anche alle ipotesi in cui la violazione sia commessa da un soggetto sottoposto all’altrui vigilanza, direzione o autorità, per cui, la persona incaricata è responsabile in solido con l’effettivo trasgressore per la violazione da questi commessa.

Infine, il C.d.S. prende in esame l’ipotesi in cui la violazione sia stata commessa da un rappresentante o da un dipendente, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze. In tale ipotesi l’effettivo trasgressore è obbligato in solido al pagamento della sanzione con la persona giuridica, con l’ente e con l’associazione o con l’imprenditore per conto del quale al momento della condotta svolgeva le sue mansioni di dipendente o rappresentante.

È bene chiarire che a ciascuno di questi soggetti, in tutte le diverse possibili ipotesi, l’amministrazione potrà ingiungere il pagamento, ma solo il soggetto cui sia stato di fatto notificato il verbale sarà da ritenersi legittimato alla presentazione del ricorso.

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