Sia innanzi al Prefetto che innanzi al Giudice di Pace, il ricorrente può svolgere le proprie difese autonomamente, senza l’obbligo di farsi assistere da un avvocato. Ogni attività, anche processuale, attinente all’opposizione del verbale potrà essere svolta personalmente dal ricorrente, o suo delegato.
La norma che prevede tale possibilità è da rinvenire nell’art. 6, comma 9, del DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150, il quale testualmente prevede
Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
Diversamente, se così non fosse, non solo per l’opposizione dei verbali, ma per qualsiasi vertenza avente ad oggetto pretese di modesta rilevanza economica, verrebbe meno l’interesse ad agire, considerato il costo ingente che comporterebbe il necessario intervento di un legale, appositamente incaricato. La norma di riferimento è in particolare la L. 689/1981, art. 23, comma IV, che testualmente prevede che: «L’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente, l’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati».
2 risposte
Avendo sottoposto al vostro parere di fattibilità impugnazione di due contestazioni per eccesso di velocità vorrei sapere entro quale limite offrite un servizio di consulenza gratuito come specificato sul sito e da dove decorre l’eventuale pagamento di servizio di assistenza. Grazie saluti Iaffaldano