L’articolo 8, comma 2, lettera c, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dalla legge n. 15 del 2005 recita: «Nella comunicazione debbono essere indicati: (…) c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento». Tale normativa ha valenza per tutti gli atti amministrativi e quindi va applicata anche per i verbali di contestazione per violazioni al Codice della Strada.
Tale orientamento è stata recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale. I giudici costituzionali hanno affermato che l’indicazione del soggetto responsabile del procedimento «lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, della Costituzione ». Lo scopo della norma è evidentemente proprio quello di arginare fenomeni di mal costume che, in precedenza, spesso caratterizzavano l’operato della pubblica amministrazione, ponendo il cittadino, destinatario di un provvedimento amministrativo, nell’impossibilità finanche di poter individuare, nel complesso apparato burocratico, la persona (rectius, l’organo) designata quale suo interlocutore, a cui poter rivolgere istanze e nei cui confronti poter individuare eventuali responsabilità. Pertanto, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, in alcun modo può dirsi colmata dall’eventuale indicazione di altri soggetti, la cui istituzione ubbidisce a diversi precetti di legge (il responsabile immissione dati, il verbalizzante, l’agente notificatore, ciascuno con le sue funzioni, le sue competenze e le sue attribuzioni).
Pertanto, il verbale è da ritenersi nullo, nel caso in cui dalla sua lettura non risulti il nome o alcuna altra informazione che consenta di poter risalire in modo univoco al responsabile del procedimento.
Tutto quanto appena detto, va ribadito nel caso in cui nel verbale sia omessa l’indicazione del responsabile dell’immissione dei dati, ex art. 3, comma 2, d. lgs. 12.02.1993 n. 39. La citata norma, infatti, testualmente prevede: «Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. – II -Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa é sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile».
Mancanza del responsabile del procedimento amministrativo e dell’immissione dei dati
Se dopo un’attenta disamina del verbale, quindi, non hai rinvenuto alcuna indicazione che consenta l’identificazione del responsabile del procedimento amministrativo o del responsabile dell’immissione dei dati, sarà decisamente il caso di procedere con il ricorso.
Ma cosa scrivere esattamente nel ricorso?
Ecco qui a seguire le due motivazioni pronte all’uso, che potrai copiare e incollare nel tuo ricorso. Ovviamente potrebbero non essere le uniche doglianze da sollevare ed è sempre prudente fondare il ricorso non su una singola ragione d’opposizione. Per questo è sempre necessaria una valutazione generale dell’atto da impugnare, per la quale puoi trasmetterci gratuitamente copia della tua multa.
Terminata questa premessa, ecco le motivazioni
§ Omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento amministrativo: Nel verbale in questione non risulta il nome, né nessun altra informazione che possa far risalire al responsabile del procedimento amministravo in modo univoco, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 8 comma 2 lettera c della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dalla legge n. 15 del 2005 che recita: “Nella comunicazione debbono essere indicati: (…) c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento.” Tale orientamento è stata recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 377/2007, in si afferma che l’indicazione del soggetto responsabile del procedimento “lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, della Costituzione”. Lo scopo della norma è evidentemente proprio quello di arginare fenomeni di mal costume che, in precedenza, spesso caratterizzavano l’operato della pubblica amministrazione, ponendo il cittadino, destinatario di un provvedimento amministrativo, nell’impossibilità finanche di poter individuare, nel complesso apparato burocratico, la persona (rectius, l’organo) designata quale suo interlocutore, a cui poter rivolgere istanze e nei cui confronti poter individuare eventuali responsabilità. Pertanto, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, in alcun modo può dirsi colmata dall’eventuale indicazione di altri soggetti, la cui istituzione ubbidisce a diversi precetti di legge (il responsabile immissione dati, il verbalizzante, l’agente notificatore, ciascuno con le sue funzioni, le sue competenze e le sue attribuzioni).
§ Mancata indicazione del responsabile immissione dati: Si rileva altresì la mancata indicazione del responsabile dell’immissione dati ex art. 3, comma 2, d. lgs. 12.02.1993 n. 39, la cui omissione determina l’illegittimità del verbale (Giudice di pace di Bologna 31 dicembre 2001 n. 3295 in Arch. Giur). La citata norma, infatti, testualmente prevede: « – I – Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. – II -Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa é sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile».