Multe per eccesso di velocità con Sicve Tutor

Hai da poco ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevata con i tutor (ovvero i SICVe collocati per la maggior parte lungo i tratti autostradali) e ti stai domandando se sia possibile contestarla o se sia il caso di pagarla.

Sei arrivato al posto giusto, perché se leggerai quest’articolo fino in fondo ti spiegheremo in quali casi la tua multa è annullabile e come dover proceder per l’opposizione.

Come se non bastasse, qualche riga più giù troverai anche il link da cui poter scaricare il modello di ricorso da utilizzare.

Per presentare ricorso non servono infatti particolari competenze tecniche, ma solo un po’ di studio e tanta buona volontà. Se, invece vorrai prendere subito la via più facile, puoi inviarci copia della tua multa e nel giro di poche ore gratuitamente ti risponderemo, illustrandoti se e come poter procedere per chiederne l’annullamento.

Per qualsiasi dubbio, ti consigliamo, infine, di contattare il nostro servizio di assistenza telefonica, dal lunedì al venerdì al numero 0810030533.

Annullabilità della multa

Come ti dicevo, la parte più difficile consiste nel comprendere se la tua multa presenta o meno dei profili di illegittimità che ne consentano l’annullamento, perché chiaramente non ogni multa è opponibile.

La casistica di vizi e irregolarità è pressoché infinita, giacché la materia è in costante evoluzione, visto il continuo susseguirsi di leggi e sentenze e ovviamente in quest’articolo non possiamo trasferirti tutto lo scibile giuridico esistente sulla materia. Ci limiteremo, quindi, solo ad un paio di esempi semplici e concreti, che potranno almeno renderti l’idea.

Veniamo, quindi, subito agli esempi.

I vizi delle multe rilevate con tutor

1. La tolleranza strumentale dei tutor

Come forse già saprai, la particolarità dei tutor, è che non misurano la velocità istantanea in un preciso punto, ma misurano invece la velocità media su un determinato tratto di strada. Proprio la circostanza che il sicve misuri non la velocità istantanea, ma la velocità media, è un primo elemento su cui porre immediatamente molta attenzione.

Il “regolamento di attuazione al codice della strada” prevede, infatti, che per gli strumenti che utilizzano la misurazione della velocità media, il limite di tolleranza strumentale non debba essere fisso al 5% (come per i comuni autovelox), ma debba essere variabile fino al 15%, in base all’entità della misurazione effettuata.

La tolleranza strumentale è una forma di arrotondamento per difetto che si applica alla misurazione dal dispositivo, per scongiurare il rischio che un lieve errore di misurazione possa compromettere l’affidabilità della rilevazione.

Chiaramente, applicando questa norma estensivamente anche ai tutor, che pure appunto misurano la velocità media, ci ritroveremmo con delle misurazioni differenti nel caso in cui il limite di tolleranza strumentale non sia calcolata tenendo conto di questa norma.

Prendiamo ad esempio un ‘ipotetico verbale  che abbia misurato una velocità 150 km/h. Sottraendo a questo valore la tolleranza strumentale del 5%, ci ritroveremmo con rilevazione di 142,5 km/h. È chiaro che se invece del 5% avessimo detratto il 15% allora saremmo potuti arrivati ad una soglia inferiore a quella del divieto e non ci sarebbe stata nessuna multa o comunque una multa inferiore.

 Quindi, come dicevo, qui il problema si fonda sull’interpretazione che si dà a questa norma contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice della strada. È una interpretazione dubbia (in diritto non è che le certezze siano poi tante), ma che proprio nel dubbio potrebbe volgersi a nostro favore. Questo è un primo punto.

Passiamo al successivo e affrontiamo un’altra questione.

2. Il decreto di omologazione dei tutor

Soffermiamoci in particolare sul decreto di omologazione del sicve. Il decreto di omologazione che generalmente è citato nei verbali emessi dalla Polizia Stradale è il n. 3999 del 2004 (anche se non è detto che sia per forza uguale a quello citato nel verbale che hai ricevuto, perché i dispositivi col tempo man mano si aggiornano e quindi vengono omologati con decreti successivi).

In ogni caso, tutti i decreti di omologazione del sicve sono stati rilasciati in favore della società “Autostrade per l’Italia”.

Il problema è che un decreto dirigenziale del 2010 ha disposto che ad “Autostrade per l’Italia” subentrasse una nuovo società, denominata Autostrade Tech S.p.A. e che, quindi, tutte le omologazioni concesse in favore della prima società si intendessero trasferite all’altra.

Ebbene, questo decreto è assolutamente illegittimo, in quanto contrasta con il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, che esclude espressamente che i decreti di omologazione possano essere trasferiti tra soggetti diversi.

Per dirla in estrema sintesi, la conseguenza di tutto questo ragionamento è che ad oggi il dispositivo SICVe è utilizzato in difetto di un legittimo provvedimento di omologazione e che quindi non è idoneo per rilevare le infrazioni per eccesso di velocità. È una motivazione che conoscono in pochi e che noi illustriamo in modo molto preciso e puntuale nei ricorsi che presentiamo.

3. Il numero di matricola dei tutor

Facciamo  solo un brevissimo accenno alla mancanza del numero di matricola dell’apparecchiatura utilizzata. Ok, l’infrazione è stata rilevata con un sicve, ma esattamente con quale esemplare? Senza numero di matricola non è possibile saperlo e non è possibile che la pubblica amministrazione, ottemperando al proprio onere probatorio, dimostri di aver sottoposto quel preciso esemplare alle verifiche di funzionamento periodiche e alla taratura. Quindi, per dirla in due parole, se non c’è il numero di matricola, non c’è certezza della taratura (che invece è obbligatoria) e il verbale dovrà essere considerato illegittimo.

4. Le multe seriali rilevate con i tutor

Ultimissima questione che affrontiamo riguarda le multe seriali. Per multe seriali intendiamo quelle multe che si riferiscono a rilevazioni avvenute a brevissima distanza l’una dall’altra, a volte si tratta di appena pochi minuti. Il problema è che i sicve sono posti talmente a breve, brevissima, distanza l’uno dall’altro, che – succede molto di frequente – superando il limite una volta, l’infrazione viene rilevata da più dispositivi che emettono, quindi, altrettante multe. Per questo, quasi sempre chi supera la velocità una volta, riceve poi due o tre multe in rapida successione. Un vero bagno di sangue! Ovviamente, anche questo è un astuto stratagemma studiato dalle pubbliche amministrazioni per incassare più soldi. È uno stratagemma astuto, ma chiaramente illegittimo. Chiaramente l’eccesso di velocità è un atto illecito, ma che non si consuma istantaneamente, ha una sua durata, un momento iniziale e uno finale. Durante questo periodo di durata, la pubblica amministrazione può rilevare l’infrazione quante volte vuole, ma saranno le rilevazioni ad essere molteplici, non le violazioni! Quindi, concludendo, nel caso di multe seriali, per tutti i verbali successivi al primo, si potrà chiedere l’annullamento in virtù della unicità dell’infrazione rispetto alla molteplicità delle rilevazioni.

Il ricorso

Adesso che ti sei fatto un’idea di cosa poter scrivere nel ricorso, veniamo all’atto vero e proprio. Qui di seguito troverai le due formule da utilizzare, una per il ricorso al prefetto e l’altra per il ricorso al giudice di pace.

Se non sai a quale dei due organi ti convenga presentare ricorso, puoi contattarci telefonicamente al numero 0810030533 e faremo insieme qualche ragionamento, valutando quale sia la strada per te più conveniente, alla luce dei vantaggi svantaggi che ciascuna di esse comporta.

Per renderti le cose più semplici puoi anche direttamente scaricare le due formule di ricorso in formato pdf cliccando sui due rispettivi link.

Il nostro servizio funziona così

Come hai appena visto, valutare se una multa per eccesso di velocità rilevata con dispositivo Tutor è annullabile (oppure no) richiede un po’ di studio e ancora maggiore è l’impegno che dovrai dedicare alla procedura da seguire, perché un piccolo banale errore, potrebbe rendere il ricorso improcedibile o improponibile.

Se vuoi, invece, con la nostra assistenza potrà essere tutto più semplice. Procederemo un passo per volta e ti guideremo dalla valutazione gratuita del verbale fino all’annullamento della multa e all’accoglimento del ricorso.

Il testo del ricorso

Vuoi far da solo? ecco il testo della motivazione per contestare la multa per eccesso di velocità rilevata tramite dispositivo che misura la velocità media

§ Nullità dell’accertamento mediante misurazione della velocità media: il dispositivo utilizzato per l’accertamento della presunta infrazione differisce dai comuni autovelox, in quanto il suo funzionamento prevede che oggetto di misurazione non sia la velocità istantanea in un determinato punto, ma quella media lungo uno specifico tratto di percorrenza. 
Secondo il principio affermato dall’art. 345 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, quando oggetto di rilevazione è la velocità media, il limite di tolleranza strumentale da applicare, dovrà essere del 5%, del 10% o del 15% in base al coefficiente rilevato dallo strumento di rilevazione. 
La citata norma, in materia di individuazione degli indici di tolleranza strumentale, testualmente prevede: «alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora». 
Ne discende la nullità del verbale per la illegittima applicazione del limite di tolleranza strumentale. 
In tale senso si è già espresso il Giudice di Pace di Viterbo (sentenza del 6.10.2008): «Poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato. Pertanto, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita. In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge. Pertanto, nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l’effettiva violazione commessa si deve applicare l’art. 23/12° comma legge 689/81». 
Tale valutazione è stata seguita da numerose successive sentenze di merito, fino a rappresentare orientamento consolidato circa l’illegittimità dei verbali rilevati con sistemi di misurazione della velocità media, per l’illegittima applicazione del limite di tolleranza strumentale pari al 5%. 
Si citano a titolo meramente esemplificativo le seguenti pronunce: «Deduceva la ricorrente che alla velocità risultata era stata applicata la riduzione dei 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, ma questa riduzione non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia con mezzi diversi da un’autovelox, il quale rileva la velocità immediata. Negli altri casi, di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142 comma 6 CDS per es. scontrino entrata —uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma va applicata una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada. Invero, non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox” il Tutor, in quanto quest’ultimo è uno strumento di accertamento delle violazioni di “eccesso di velocità” per media di velocità percorsa tra due postazioni. Per necessaria analogia, con la media calcolata con mezzi diversi dall’autovelox, ed in difetto di previsione normativa deve applicarsi la riduzione prevista ex art. 345. comma 3 disp. att.ne. Va quindi, applicata la riduzione progressiva del 5%. 10% e 15%. Pertanto in tale situazione la verbalizzazione effettuata è illegittima in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge». (Giudice di Pace di Napoli D.ssa Filomena Iovane Sentenza n. 18204/2011 del 09/03/2011). 
Ancora: «Altra doglianza fondata è la omessa applicazione della tolleranza progressiva. Invero l’art. 345 c.3 Reg. cod. della strada opera una distinzione nei casi di rilevazione di eccesso di velocità tra I’autovelox che misura la velocità immediata ed i sistemi che misurano la velocità media tenuta in un tratto di strada. In questo caso è previsto un correttivo progressivo dell’errore di rilevazione del 5%,10% o 15%. Sicché al tutor in quanto strumento di misurazione per media di velocità tra due postazioni deve applicarsi per analogia la riduzione progressiva. Sicché con l’applicazione della riduzione del 5%, 10% o del 15% non è certo che sia stato superato il limite imposto di velocità. Per tanto non vi è prova sufficiente della responsabilità dell’opponente e l’opposizione va accolta» (Giudice di Pace di Napoli D.ssa Carmela Romita Sentenza n. 41605/2011 del 08/11/2011).

Hai ricevuto una multa per eccesso di velocità?

Se hai ricevuto una multa per eccesso di velocità, ti raccomandiamo di leggere subito la nostra guida: come fare ricorso contro le multe per multe per eccesso di velocità o di inviarci subito copia del verbale per una consulenza gratuita e non vincolante

14 risposte

  1. Buonasera,
    dopo l’interessante articolo proposto, mi sorge una domanda.
    Dopo aver visto, dal sito della polizia di stato, tutte le postazioni dei nuovi tutor (SiCVe PM), è possibile che i “vecchi” tutor siano ancora accesi?
    Lo scrivo per certo in quanto ho effettuato un viaggio in occasione del ponte pasquale. Ebbene, sulla stratta interessata, TUTTE le postazioni dei vecchi tutor erano accese. Rilevate anche da un’app installata sullo smartphone.
    Se dovessi incorrere in qualche sanzione amministrativa, dovrei dichiararmi “colpevole” oppure no?
    Grazie

  2. Salve, anche io ho già pagato una multa con sistema sicv e volevo sapere se posso fare ricorso avendola già pagata? Ora ne ho presa in altra e volevo sapere come comportarmi. Avete dei punti di informazione o uffici per avere una consulenza in merito?

  3. Buongiorno sono un camionista lavoro per un spa ed ho preso 2 multe per velocità nel giro di 2 mesi con tutor sulla A 26 al km 7+270 sui verbali non ci e nessuna matricola dei tutor e mi scrivono organo verbalizzante CNAI ROMA vorrei sapere se si può fare qualche ricorso se e possibile grazie saluti milanesi pierluigi

  4. Buonasera mi sono arrivate due multe relative al tutor in via Appia variante Montegiove dir Napoli varco b km 104+100 comune terracina
    Applicando solo il 5% su un limite di 80
    Volevo sapere se è giusto
    Poi la segnaletica non specifica che si tratta di tutor

  5. Buongiorno
    mi sono state notificate 3 multe in un solo giorno in una forcella di 30 minuti, con il sitema turor per eccesso di velocità media nella fascia +10 km/h e 40 km/h, le devo pagare tutte e tre?- 3 punti x 3 = -12 punti sulla patente??

  6. Buongiorno

    Ho ricevuto un’infrazione di velocità mediante tutor (velocità media), quando sulla strada non è segnalato lo stesso ma semplice “controllo elettronico della velocità”. Leggevo di recente che si può ricorrere in questo caso, confermate? Grazie in anticipo

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