Ricorso in opposizione al provvedimento di sospensione della patente

Quando un automobilista riceve un provvedimento di sospensione della patente derivante da una violazione del Codice della Strada (come l’eccesso di velocità o altre infrazioni di rilevante gravità), è possibile presentare un ricorso contro tale decisione. L’art. 218, comma 5, del Codice della Strada consente infatti di opporsi a questa misura davanti al Giudice di Pace.

Quando è possibile presentare il ricorso?

Il ricorso in opposizione alla sospensione della patente può essere presentato quando l’automobilista ritiene che il provvedimento sia illegittimo o che esistano validi motivi per contestare la sospensione. Alcuni esempi di situazioni in cui il ricorso potrebbe essere fondato includono:

  • Errori nella procedura amministrativa: ad esempio, se la notifica del provvedimento non è stata correttamente eseguita.
  • Discrepanze nei dati: quando vi sono errori nei fatti accertati dalle autorità, come la velocità effettivamente rilevata rispetto a quella indicata nel verbale.
  • Violazioni del diritto di difesa: se non è stata data all’automobilista la possibilità di fornire adeguate spiegazioni o se sono state ignorate circostanze attenuanti.

Come si presenta il ricorso?

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione. L’autorità competente a ricevere il ricorso è il Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

GIUDICE DI PACE DI . . .
Ricorso in opposizione alla sospensione della patente ex art. 218, comma 5, C.d.S.

Il sottoscritto . . ., residente in . . ., codice fiscale . . . , elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in . . .,

premesso che

1) in data . . . veniva notificata al ricorrente l´ordinanza di sospensione della patente . . . disposta dal Prefetto in data . . ., per il periodo di giorni . . ., in seguito all´accertamento della violazione dell´art. 142, comma 9, del Codice della strada, . . .
2) che detto provvedimento è da considerarsi illegittimo in quanto . . .;
3) . . .
Tutto quanto sopra premesso, . . ., ut supra rappresentato e difeso,

ricorre

alla S.V. affinché, previa sospensione dell´atto impugnato, fissata con decreto la comparizione delle parti, voglia dichiarare inefficace e/o annullare l´ordinanza di sospensione della patente . . .
Con vittoria di spese, diritti ed onorario.
Si producono:
1) Provvedimento prefettizio di sospensione della patente;
2) . . .
3) Con osservanza
Luogo e data

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