Quando un automobilista riceve un provvedimento di sospensione della patente derivante da una violazione del Codice della Strada (come l’eccesso di velocità o altre infrazioni di rilevante gravità), è possibile presentare un ricorso contro tale decisione. L’art. 218, comma 5, del Codice della Strada consente infatti di opporsi a questa misura davanti al Giudice di Pace.
Quando è possibile presentare il ricorso?
Il ricorso in opposizione alla sospensione della patente può essere presentato quando l’automobilista ritiene che il provvedimento sia illegittimo o che esistano validi motivi per contestare la sospensione. Alcuni esempi di situazioni in cui il ricorso potrebbe essere fondato includono:
- Errori nella procedura amministrativa: ad esempio, se la notifica del provvedimento non è stata correttamente eseguita.
- Discrepanze nei dati: quando vi sono errori nei fatti accertati dalle autorità, come la velocità effettivamente rilevata rispetto a quella indicata nel verbale.
- Violazioni del diritto di difesa: se non è stata data all’automobilista la possibilità di fornire adeguate spiegazioni o se sono state ignorate circostanze attenuanti.
Come si presenta il ricorso?
Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione. L’autorità competente a ricevere il ricorso è il Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il sottoscritto . . ., residente in . . ., codice fiscale . . . , elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in . . .,
1) in data . . . veniva notificata al ricorrente l´ordinanza di sospensione della patente . . . disposta dal Prefetto in data . . ., per il periodo di giorni . . ., in seguito all´accertamento della violazione dell´art. 142, comma 9, del Codice della strada, . . .
2) che detto provvedimento è da considerarsi illegittimo in quanto . . .;
3) . . .
Tutto quanto sopra premesso, . . ., ut supra rappresentato e difeso,
alla S.V. affinché, previa sospensione dell´atto impugnato, fissata con decreto la comparizione delle parti, voglia dichiarare inefficace e/o annullare l´ordinanza di sospensione della patente . . .
Con vittoria di spese, diritti ed onorario.
Si producono:
1) Provvedimento prefettizio di sospensione della patente;
2) . . .
3) Con osservanza
Luogo e data
Firma