Prescrizione ici 2008

Negli ultimi tempi molti cittadini italiani stanno ricevendo notifiche di atti di accertamento fiscale da parte dei più svariati Comuni di Italia che stanno richiedendo il pagamento dell’imposta Comunale sugli Immobili (di seguito anche semplicemente ICI) relativamente all’annualità 2008.
Orbene, si faccia attenzione a una peculiarità fondamentale.
Il termine di prescrizione dell’ICI è regolato dall’art. 1, Comma 171 della Legge n. 206/2006 che prescrive l’onere da parte degli Enti territoriali comunali di procedere all’esazione dell’imposta di cui trattasi, qualora questa non sia stata evasa dal cittadino o da questi versata in misura minore, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di riferimento.
L’ICI 2008, dunque, si prescrive al 31.12.2013.Chi ricevesse tali avvisi di accertamento nel corso dell’anno 2014, qualora questi siano notificati a mezzo Posta, non deve farsi ingannare dalla data di ricezione, perché in tema di notifiche postali si applica la Legge n. 890/1982 e l’art. 149 c.p.c.
Tale modalità di notifica è del tutto particolare perché individua, in forza anche di quanto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2004, due momenti diversi di perfezionamento.
Il notificante assolve il proprio compito con la consegna dell’atto alle Poste. È, dunque, questa la data che è fondamentale per valutare se la notifica sia tempestiva.

Per il notificato, di contro, gli effetti della notifica (e dunque la decorrenza del termine di pagamento o di opposizione) decorrono dal giorno in cui ha la conoscenza legale della notifica (indi dal giorno della consegna se il plico postale viene consegnato dal Postino – Ufficiale Giudiziario a mani del destinatario o dal giorno del ritiro dell’atto dalle Poste qualora questo avvenga entro i 10 giorni dal deposito all’Ufficio Postale o, ancora, dal decimo giorno dal deposito se alcun ritiro prima viene svolto).
Orbene, se un avviso di accertamento ICI 2008 venisse notificato nel 2014 ma consegnato alle Poste entro il 31.12.2013, il diritto portato dall’atto fiscale non è prescritto.

Viceversa, qualora la consegna postale sia avvenuta dall’1.1.2014, sarà invalsa la prescrizione.

Se l’atto notificato fosse prescritto, attenzione, non è sufficiente scegliere di non pagare la somma ingiunta perché la prescrizione non opera mai d’ufficio.
Ai sensi dell’art. 2939 c.c., infatti, la prescrizione deve essere eccepita a cura della parte interessata nella prima difesa utile, altrimenti si rinunzia alla prescrizione e l’accertamento, pur se prescritto, è idoneo titolo esecutivo.

In conclusione, dunque, se si ricevesse per via postale un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008 e questo fosse stato consegnato dal Comune alle Poste dall’1.1.2014, tale atto andrà opposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, chiedendone l’annullamento per intervenuta prescrizione.

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