Istanza di restituzione della patente

Oltre la sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti, per molte infrazioni, il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria relativa alla sospensione della patente.
Inutile sottolineare che in questi casi la portata afflittiva della sanzione è enorme: l’automobilista a cui sia stata, infatti, sospesa la patente non è più nella giuridica condizione di poter guidare, con tutte le conseguenze che ciò può comportare per la sua vita lavorativa, affettiva e di relazione.

In questi casi, quando sia accertata una violazione da cui consegua la sospensione della patente, gli agenti accertatori sono tenuti a prelevare il documento di guida del trasgressore e a trasmetterlo entro il termine di cinque giorni alla competente prefettura.
La Prefettura, a sua volta, dispone del termine perentorio di 15 giorni dall’invio per emettere l’ordinanza di sospensione, che deve essere immediatamente comunicata al trasgressore. Pertanto, il termine entro cui al trasgressore deve essere comunicato il provvedimento di sospensione è di 20 giorni dalla data dell’accertamento dell’infrazione.

La normativa di riferimento è l’art. 218 del Codice della Strada, il quale prevede:
Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L’ordinanza è notificata immediatamente all’interessato e comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri , che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.842 a € 7.369. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo (1) (2).

Questa che segue è la formula da poter utilizzare per richiedere che la Prefettura restituisca la patente nel caso in cui entro il ventesimo giorno non sia stato ancora comunicato il provvedimento di sospensione. L’istanza può essere presentata a mano presso l’ufficio o spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Modello di istanza per la restituzione della patente

PREFETTURA DI . . .

Il sottoscritto . . ., nato a . . . il . . . e residente in via . . . n. . . ., codice fiscale . . ., elettivamente domiciliato in . . .,

Premesso che

– in data . . ., la . . . (indicare l´Autorità intervenuta), elevava all´istante, conducente dell´autovettura targata . . ., verbale di contestazione n. . . ., per violazione dell´art. . . . c.s. per aver « . . . (descrivere la contravvenzione concretamente elevata) . . . »;
– a titolo di sanzione amministrativa accessoria gli accertatori ritiravano all´esponente la patente di guida che in seguito inviavano alla Prefettura intestata in data . . . (o comunque entro il termine di legge di cinque giorni);
– tuttavia, nei quindici giorni successivi al predetto provvedimento la S.V. non emanava l´ordinanza di sospensione prevista dall´art. 218 c.s..
Tutto quanto sopra premesso, l´esponente

chiede

che la S.V. voglia disporre la restituzione all´istante della patente di guida n. . . . rilasciata il . . . e ritirata in data . . .,
Luogo e data

Con osservanza.

Il richiedente

Ti potrebbe interessare

3 risposte

  1. Salve buon giorno io vorrei sapere i tempi di notifica della prefettura in quanto è stato sospesa la patente di guida a mia moglie per un incidente all’articolo 189 sono passati 2 mesi e nessuno a notificato.niente

  2. Mi scusi Avvocato se lo riportato qui ma credo che sià più il posto giusto per porre la domanda che però nel mio caso come descritto sotto io la patente lo presa 2 volte dopo la cautelare del prefetto tramite commissione medica…in attesa del penale avvenuto dopo più di 2 anni..

    Gentile Avvocato ma un istanza al prefetto ovviamente fatta da un avvocato per un assoluzione del giudice penale Artic,187 comma 8 emessa all’epoca dal prefetto…ed assolto come descritto sotto ha i tempi stabiliti per contravvenzioni,seppur secondo me l’avvocato credo l’abbia fatta per cancellare i postumi di un reato che poi risulto oggi innocente? Cioè credo per contenzioso o pratiche amnistrative derivanti dal presunto reato emesso nella causale!
    Purtroppo è roba di pochi giorni dal processo definitivo e l’avvocato mi ha accennato di un istanza,ma io vado a tentativi perchè non è mia materia perchè non ho capito nulla!

    Descrizione.

    Nel Febbraio 2021 ho avuto la sospensione cautelare del prefetto sù segnalazione dei CC per l’artic.187 comma 8 o meglio rifiuto di sottopormi alle analisi in ospedale dopo che sul posto di blocco era tutto regolare soffiando per l’alcol in quanto astemio….ma loro per ripicca mi hanno quasi rovinato perchè persi il lavoro all’epoca e circa quasi 3.000 euro di avvocato…finito per fortuna a “buon fine” nella parte penale ecc..
    Nel frattempo dopo aver scontato i 3 mesi cautelari della prefettura immediati,in pratica mi obbligava per tale reato (penale) a rinnovare in commissione medica legale 1+1 anno spendendo ogni volta quasi 400 euro..per avere la patente che all’inizio è una revisione, e dopo diventa rinnovo sempre con i loro accertamenti sempre con le analisi del capello se risultano pulite…

    Oggi dopo più di 2 anni è arrivata la sentenza penale di Assoluzione Perchè il fatto non sussiste e quimdi faccenda chiusa! Assolto perchè i CC volevano portarmi dopo aver fatto il test alcol 2 volte pulito a fare le analisi del sangue in un ospedale che distava circa 45 km dal posto di blocco e da casa perchè avevano sconfinato dalla loro città,ed essendo sera in pratica interrogato dal giudice spiegavo che essendoci il primo treno la mattina alle 7,30 io dovevo passare un intera notte per le strade in una città oltretutto al freddo e a quasi 45km,quando avevamo un ospedale civile a 7km dove mi hanno fermato nella mia cittàToscana!

    Col rito abbreviato “condizionato” in pratica il giudice ha impiegato poco a capire che i CC avevano fatto detto tra noi degli errori grossolani e quindi mi assolto in formula piena…altrimenti in caso di condanna avrei avuto una seconda sospensione patente e condanna da 1 a 2 anni tutto aggravato perchè erano passate le 22 serali di 15 minuti..l’auto non confiscata perchè intestata a mia madre,ma pure questo avrebbe inciso sull’eventuale seconda condanna penale con altra aggravante..

    Cè un però io con la sentenza di assoluzione Penale (“non del giudice civile”,ma Sentenza del giudice penale ordinario) che mi ha assolto in forma PIENA definitiva….in teoria dovrebbe decadere anche il rinnovo in commissione medica legale per il quale mi trovo per un reato che sono stato assolto con formula piena??
    Oppure devo continuare una vita a fare rinnovi in commissione pure da innocente??
    Qualcuno ha esperienza o consiglio in merito?

    Il mio avvocato ha fatto un istanza alla Prefettura credo col decreto di assoluzione avvenuta in settimana dopo 2 anni di attesa “che già aspettavo che prima o poi sarebbe avvenuta”..e mi ha detto di attendere,ma scadendo la patente tra poco non ho certezza dove dovrò farlo!?
    Io pensavo fosse una cosa automatica che con l’assoluzione decadesse pure la parte amnistrativa!

    Secondo voi ho speranza che possa decadere anche la commissione medica con l’assoluzione del reato?
    Premetto che prima avevo la scadenza normale,adesso sono assolto ma tra un mese mi scade la patente e non sò come muovermi in attesa della presunta istanza del mio avvocato che mi ha fatto assolvere penalmente perchè il fatto non sussiste!
    In attesa di qualcuno che possa consigliarmi!
    Ringrazio tale sito che in qualche occasione dà buoni consigli in una materia dove sono reati molto rognosi!
    Del resto in bocca al lupo per chi ci stà passando!
    Grazie!
    Saluti!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *