Così, ricorrendo a questo espediente interpretativo, molti verbali sono redatti nella forma «In data 15 febbraio 2015 si è accertato che il conducente del veicolo targato AA123AA in data 15 gennaio 2015 ha violato l’art. …».
Oltre la forma, tuttavia, c’è da guardare alla sostanza. Nella sostanza è chiaro che tale differimento rappresenta un profilo di illegittimità del verbale. Nelle intenzioni del legislatore il termine “accertamento” è utilizzato promiscuamente, intendendosi per scontato che l’accertamento sia contestuale al momento in cui l’infrazione sia stata commessa. Diversamente, sarebbe altrimenti del tutto vanificata la previsione di un termine per la notifica del verbale, se esso prendesse a decorrere da un qualsiasi indeterminato momento stabilito dallo stesso soggetto notificante, secondo il proprio utile.
In altri termini, se fosse corretta l’interpretazione operata in tali casi dalle forze dell’ordine si avallerebbe un principio che porterebbe a conclusioni paradossali, poiché, in assenza di un termine che stabilisca entro quanti giorni debba essere “rilevata” l’infrazione “accertata” dal dispositivo elettronico, dovremmo considerare legittimo un verbale notificato entro novanta giornidall’accertamento, malgrado l’accertamento stesso sia avvenuto a distanza di anni dall’infrazione. È evidente che se questa interpretazione fosse corretta sarebbero del tutto mortificate e sacrificate le finalità rieducative della sanzione, che dovrebbe avere lo scopo di indurre il trasgressore a non reiterare la propria condotta illecita.
L’uso di dispositivi elettronici per il rilevamento dell’infrazione impone, pertanto, di affermare che l’accertamento avvenga nell’esatto momento in cui l’infrazione sia stata commessa: oltre al significato semantico delle parole, se si affida alla macchina il compito di “rilevare” le infrazioni dovrà indissolubilmente affidarsi ad essa stessa il compito di averle nel medesimo momento anche “accertate”, poiché non vi è ragione (né nella logica, né appunto nelle intenzioni del legislatore), per cui i due momenti debbano essere considerati distintamente l’uno dall’altro. Ne consegue, in conclusione, che il verbale dovrà essere annullato, sia per la sua errata formulazione (ovvero per l’indebita distinzione tra rilevazione e accertamento dell’infrazione), sia conseguenzialmente poiché, sarà da considerarsi spirato il termine per la notifica del verbale, conteggiando i novanta giorni dal momento in cui l’infrazione sarebbe stata commessa.