Salvo rare eccezioni, questi dispositivi sono del tutto sprovvisti di fotocamera e rilasciano, come unico riscontro dell’avvenuta violazione, uno scontrino in cui sono riportati la velocità rilevata, il giorno e l’ora. È chiaro che una rilevazione del genere espone gli agenti accertatori a margini di errore molti ampi, poiché nel giro di pochi secondi dovranno effettuare la misurazione e subito dopo intimare l’alt al veicolo che avrebbe superato il limite di velocità.
La problematicità di queste rilevazioni è ulteriormente aggravata, come si è detto, dall’assenza di un riscontro fotografico che possa dare certezza della corretta individuazione del veicolo del trasgressore.
Da queste premesse parte la recentissima ordinanza della Cassazione n. 22883 del 29.10.2014, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dall’amministrazione comunale e confermato l’annullamento della multa, poiché risultavano non congruenti i dati riportati nel verbale con gli estremi temporali annotati sullo scontrino emesso dal telelaser.
Si tratta di un’ordinanza di grande valore, poiché viene di fatto scardinata la fede privilegiata attribuita a verbale, in virtù della contraddittorietà insita negli atti procedimentali attinenti alle modalità d’accertamento dell’infrazione. A nulla sono valse, infatti, le eccezioni sollevate in proposito dall’amministrazione resistente, ritenute dai giudici della Suprema Corte assolutamente inammissibili ed infondate.