Giudice di Pace di Carinola Sent. del 11 ottobre 2005

Giudice di pace Carinola
sentenza del 11/10/2005

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARINOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

Il Giudice di Pace, in persona del’l avv. Pietro Tudino ,all’udienza del 11-10-.05, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto “OPPOSIZIONE ex artt.22, 23 l.689/81”
TRA
DI. MA in p del legale rapp.pte p.t. C/o avv C Angelachi opponente —
E
POLIZIA MUNICIPALE DI MONDRAGONE in p del Sindaco PT– amministrazione OPPOSTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato presso questa cancelleria l’opponente ricorreva , ex artt.22., 23 l .689/81 , con atto a firma del proprio procuratore , avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale di Mondragone il giorno 17-9-04 quanto alla violazione di cui all’art. 180 VIII co c.d.s. , eccependo violazioni formali e sostanziali delle norme regolatrici della procedura in materia.
All’udienza del 11.10.05 questo Giudice, verificata la regolarità dell’instaurazione del presente giudizio, stante la compiuta notificazione dell’avviso alle parti, verificato che dagli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio vi fossero sufficienti elementi per giungere ad una decisione di merito,a seguito di avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dell’opposta amministrazione, assegnava la causa a sentenza, pronunciandosi a mezzo di separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non deve procedersi a declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto esso risulta ritualmente pervenuto, nei termini di legge (60 gg), a firma dell’opponente, presso la cancelleria di questo ufficio a mezzo del servizio postale , cosi’ come la normativa richiede . La mancata cauzione da parte del ricorrente non è piu’ condizione di ammissibilità del ricorso ai sensi della recente pronuncia della C cost. n. 114-04, abrogativa dell’art. 204 bis c.d.s.
Cio’ detto, è opportuno valutare nel merito l’eventuale fondatezza dell’atto di ricorso proveniente dall’opponente il quale incentra le proprie doglianze sostanzialmente sull’asserita carenza di responsabilità al riguardo posto che il verbale orginario posto a fondamento dell’odierna violazione non sarebbe stato in concreto notificato all’opponente il quale non avrebbe cosi’ avuto effettiva conoscenza dell’invito come imposto dall’opposta amministrazione.
Il ricorso appare fondato nel senso come precisato;
Anzitutto non è in discussione la legittimità della procedura come adottata dal Comune di Mondragone quanto alla possibilità di procedere alla elevazione di un nuovo verbale (diverso da quello originario) , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 180 c.d.s , allorquando sia stata omessa, da parte del proprietario intimato sul punto, la prevista dichiarazione relativa alla indicazione dei dati del conducente del veicolo contravvenzionato in assenza di immediata contestazione. Tale orientamento risulta inequivocabilmente sostenuto in sede di legittimità costituzionale delle norme al C.D.S. a seguito della nota sentenza n. 27.2005 con la quale – pur dichiarandosi l’illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 126 bis II comma c.d.s. – si sosteneva appunto che… ”nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione l’art. 180 comma 8 del c.d.s….”.
Quel che invece rileva ai fini dell’accoglimento del ricorso è la circostanza che il primitivo verbale, seppur regolarmente notificato all’odierno opponente ( le risultanze istruttorie relative alla avvenuta notifica di tale verbale alla data del 24.6.04 smentiscono l’affermazione del ricorrente circa l’omessa notifica nei suoi confronti) è di fatto privo di ogni seppur minima indicazione circa l’effettività di un invito rivolto nei confronti del proprietario volto alla comunicazione dei dati astrattamente richiesti. La norma azionata dall’opposta amministrazione prevede infatti che esista un previo formale invito dell’Autorità (in questo caso diretto alla esibizione della patente di guida da parte del proprietario o dell’effetivo responsabile a fini di sospensione ) e che esso, pur notificato, non sia stato adempiuto da parte del destinatario, salvo il giustificato motivo da valutarsi caso per caso. Orbene, dall’esame del p.v. allegato a cura dell’opposta amministrazione, malgrado il supplemento istruttorio pur richiesto con ordinanza di questo GDP, non emerge l’esistenza di un formale invito diretto alla consegna di dati e/o documenti, come tale idoneo a fungere da presupposto per l’applicazione dell’art. 180 c.d.s.
Si deve pertanto procedere all’accoglimento del ricorso che precede ai sensi dell’art. 23 penultimo co l.689-81, difettando prove certe in ordine alla responsabilità del proprietario circa la mancata allegazione di dati e/o documenti in assenza di formale invito in proposito.
Atteso il contenuto della decisione si compensano le spese di lite

PQM

Il GDP ,letti gli artt. 22 E SS. L.689-81, LA SENT , c. Cost n. 27. 2005 E l’art. 180 C .D.S. ACCOGLIE il ricorso e COMPENSA le spese di lite.
Carinola 11 ottobre 2005 il G.d.P. 

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