REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA- 1a SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA- 1a SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.ro 4112/06 R.G., avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi della L. 689/81:
TRA
TIZIA , nata a Caserta il …. ed ivi residente alla Via ….. n. …; (opponente)
E
Comune di Caserta, in persona del Sindaco p. t., (opposto)
Conclusioni
come da verbale di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso pervenuto a mezzo posta in data 4.5.2006, veniva proposta opposizione avversa il verbale di contestazione reso dalla Polizia Municipale di Caserta, n. 703xxx/2006/P del 27.4.2006, il cui originale è stato notificato in data 22.7.2006, conseguente a violazione dell’art. 157, c. 6 e 8, C.d.S. poiché il conducente del veicolo Ford Fiesta, tg. xxxxxxx, in data 27.4.2006, alle ore 10,13, in Caserta, alla Via …. n. …, sostava in area di parcheggio a pagamento senza esporre il grattino.
Deduceva, tra l’altro, la ricorrente che l’autovettura era parcheggiata con esposto sul cruscotto il permesso per disabili, nelle strisce blu proprio di fronte alla propria abitazione, il cui lato della carreggiata era stato reso sosta vietata con rimozione. Nel frattempo, l’istante accompagnava, in poco tempo, presso la propria abitazione, nel civico 158, l’anziano genitore intestatario del permesso e le veniva contestato il verbale. Nelle vicinanze non esistevano posti per invalidi. Chiedeva, pertanto, l’annullamento del verbale di contestazione impugnato.
Il Giudice, con decreto notificato alle parti, fissava l’udienza di comparizione delle parti stesse.
L’opposto Comune di Caserta, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della proposta opposizione perché infondata, con vittoria delle spese di giudizio.
All’esito dell’udienza di comparizione, il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81 e della Sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale.
Deduceva, tra l’altro, la ricorrente che l’autovettura era parcheggiata con esposto sul cruscotto il permesso per disabili, nelle strisce blu proprio di fronte alla propria abitazione, il cui lato della carreggiata era stato reso sosta vietata con rimozione. Nel frattempo, l’istante accompagnava, in poco tempo, presso la propria abitazione, nel civico 158, l’anziano genitore intestatario del permesso e le veniva contestato il verbale. Nelle vicinanze non esistevano posti per invalidi. Chiedeva, pertanto, l’annullamento del verbale di contestazione impugnato.
Il Giudice, con decreto notificato alle parti, fissava l’udienza di comparizione delle parti stesse.
L’opposto Comune di Caserta, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della proposta opposizione perché infondata, con vittoria delle spese di giudizio.
All’esito dell’udienza di comparizione, il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81 e della Sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è fondata e va accolta.
Invero, il comma 6 dell’art. 157 C.d.S. dispone testualmente: “Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.
Non può, dunque, revocarsi in dubbio che la ricordata norma fa preciso riferimento ai luoghi in cui la sosta è limitata nel tempo e non all’ipotesi di parcheggio a pagamento.
Peraltro, è pacifico che in tutti i luoghi in cui la sosta è a tempo limitato (non a pagamento), il conducente del veicolo che espone il cd. “disco orario”, sul cruscotto, con l’indicazione dell’orario di inizio della sosta, assolve alla prefata norma, con la conseguenza che, scaduto il tempo stabilito, il conducente deve allontanarsi e lasciare libero il posto in modo da consentire l’avvicendamento con altri veicoli.
Diversa è l’ipotesi di parcheggio a pagamento, dove la sosta dei veicoli è consentita per un periodo piuttosto lungo in una zona appositamente riservata dall’autorità competente, con il pagamento di una somma oraria determinata dalla medesima autorità, assistita questa da regolare provvedimento della G.M..
In tale quadro, è del tutto evidente che il conducente del veicolo è solo tenuto al pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa, ma certamente non è passibile di sanzione amministrativa per una violazione che non ha commesso, né prevista e neppure sanzionata dal C.d.S..
Sicché, la proposta opposizione è fondata e va accolta, con la conseguenza che il verbale della Polizia Municipale di Caserta va annullato.
La natura della controversia ed i motivi che hanno portato all’accoglimento dell’opposizione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Invero, il comma 6 dell’art. 157 C.d.S. dispone testualmente: “Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.
Non può, dunque, revocarsi in dubbio che la ricordata norma fa preciso riferimento ai luoghi in cui la sosta è limitata nel tempo e non all’ipotesi di parcheggio a pagamento.
Peraltro, è pacifico che in tutti i luoghi in cui la sosta è a tempo limitato (non a pagamento), il conducente del veicolo che espone il cd. “disco orario”, sul cruscotto, con l’indicazione dell’orario di inizio della sosta, assolve alla prefata norma, con la conseguenza che, scaduto il tempo stabilito, il conducente deve allontanarsi e lasciare libero il posto in modo da consentire l’avvicendamento con altri veicoli.
Diversa è l’ipotesi di parcheggio a pagamento, dove la sosta dei veicoli è consentita per un periodo piuttosto lungo in una zona appositamente riservata dall’autorità competente, con il pagamento di una somma oraria determinata dalla medesima autorità, assistita questa da regolare provvedimento della G.M..
In tale quadro, è del tutto evidente che il conducente del veicolo è solo tenuto al pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa, ma certamente non è passibile di sanzione amministrativa per una violazione che non ha commesso, né prevista e neppure sanzionata dal C.d.S..
Sicché, la proposta opposizione è fondata e va accolta, con la conseguenza che il verbale della Polizia Municipale di Caserta va annullato.
La natura della controversia ed i motivi che hanno portato all’accoglimento dell’opposizione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la proposta opposizione e, per l’effetto, annulla il verbale di contestazione n. 703xxxx/2006/P del 27.4.2006, reso dalla Polizia Municipale di Caserta;
2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
1) Accoglie la proposta opposizione e, per l’effetto, annulla il verbale di contestazione n. 703xxxx/2006/P del 27.4.2006, reso dalla Polizia Municipale di Caserta;
2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Caserta, all’udienza del 10 Novembre 2006
Il Giudice Coordinatore
(Avv. Generoso Bello)