Il caso riguarda in particolare un verbale per eccesso di velocità relativo ad una infrazione commessa lungo una strada provinciale di Venezia a due corsie per senso di marcia.
Accogliendo l’eccezione sollevata dall’automobilista, il Giudice di Pace ha annullato il verbale ritenendo che la segnaletica relativa al limite massimo di velocità non fosse stata correttamente apposta, poiché presente solo su un lato della carreggiata e non su entrambi.
Come si è argomentato in sentenza, particolari condizioni di traffico potrebbero, infatti, impedire che la segnaletica, collocata esclusivamente sul margine destro della carreggiata, sia visibile anche agli automobilisti che si trovino a percorrere la corsia di sinistra, così che agli stessi non sarà legittimamente imputabile alcuna responsabilità per aver violato il divieto.
Il giudice incaricato ha dato così applicazione all’art. 104, comma 3, del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), ritenendo che, in caso di percorrenza di strade con più corsie, non sia sufficiente che i segnali di prescrizione e divieto siano posti unicamente sul lato destro della carreggiata, poiché sarà, inoltre, necessario in tali casi adottare accorgimenti che rendano la segnaletica idonea alle specifiche condizioni della strada su cui essa è collocata, posizionando i segnali anche sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata medesima.
Nel caso di specie, il giudice basandosi su prove fotografiche prodotte dal ricorrente, da cui risultava inequivocabilmente sia la presenza di più corsie nel tratto stradale percorso, sia l’assenza, su ambo i lati, di cartelli stradali indicanti i limiti di velocità consentiti, ha annullato la contravvenzione.