Ebbrezza e revoca dei lavori di pubblica utilità

Parliamo di un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione del 18 maggio 2015 (Sent. N. 20460) con la quale si analizza la problematica delle sanzioni penali “alternative” a chi viene condannato per guida in stato di ebbrezza. In caso di non corretta esecuzione, da parte del soggetto condannato per guida in stato di ebbrezza, dei lavori per pubblica utilità per tutto il periodo prescritto, il lavoro comunque svolto in modo proficuo e con risultati favorevoli deve essere considerato come espiazione della pena, mentre il periodo per cosi dire “non conforme alle finalità riabilitative proprie del lavoro per pubblica utilità” deve essere trasformato in pena detentiva ed essere regolarmente scontato dall’interessato nella sede carceraria.
Il caso specifico riguardava la revoca, effettuata con ordinanza del 2 aprile 2014, da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, della sanzione sostitutiva del lavoro per pubblica utilità e consequenziale ripristino della pena originariamente inflitta per il reato di guida in stato di ebbrezza (ex art. 186 C.d.s.) a carico di un soggetto che durante il periodo di esecuzione dei lavori socialmente utili a cui era stato designato aveva più volte compiuto atti di disobbedienza ed improduttività.Il Giudice aveva dunque ritenuto non computabile la pena già espiata come lavoro socialmente utile ed aveva pertanto ripristinato la pena detentiva iniziale – ignorando quindi il periodo in cui il condannato aveva espletato le proprie mansioni in modo regolare.

Avverso questo provvedimento, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la duplicazione della pena applicata causa il mancato computo del periodo in cui la pena alternativa era stata scontata regolarmente. Con la sentenza in commento la Cassazione ha dunque affermato la detraibilità del periodo di positivo svolgimento del lavoro socialmente utile, in caso di revoca della misura alternativa, con la conseguente applicazione della sola frazione residuale di pena detentiva prevista.

Questa pronuncia pone in evidenza il rapporto complementare tra la pena detentiva e la pena alternativa (lavoro socialmente utile) previste nel caso di guida in stato di ebbrezza evidenziando come in casi particolari, gli istituti possano applicarsi congiuntamente senza sovrapporsi o creare situazioni irrituali in sede di applicazione della pena comminata al reo.

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