Il caso analizzato in questa occasione riguarda l’individuazione di quale sia il giudice competente a decidere in merito alla richiesta di risarcimento avanzata da un utente della strada per il ristoro dei danni subiti dalla mancata adozione, da parte dell’amministrazione comunale, di misure finalizzate ad interrompere la pratica del pressante accattonaggio subita da lavavetri abusivi all’incrocio stradale presso il quale si trova abitualmente a passare con il proprio veicolo.
Ebbene, la Cassazione Civile con sentenza 13568 del 2 luglio 2015, ha stabilito che sia competente il giudice amministrativo a conoscere di questo tipo di richieste risarcitorie.
Ebbene, la Cassazione Civile con sentenza 13568 del 2 luglio 2015, ha stabilito che sia competente il giudice amministrativo a conoscere di questo tipo di richieste risarcitorie.
Il cittadino infatti si era rivolto al giudice ordinario per ottenere la condanna del comune di residenza al risarcimento del danno esistenziale patito come “cittadino automobilista circolante e fruitore di strade pubbliche” e per tale ragione vittima costante di un disagio derivato dalla continua richiesta di denaro da parte di pedoni appostati vicino agli impianti semaforici.La Cassazione ha rimesso alla cognizione del giudice amministrativo (quale giudice del legittimo esercizio della funzione amministrativa) questa problematica qualificando questa domanda di risarcimento danni come diretta conseguenza di un illegittimo esercizio del potere pubblico (configurabile con la palese assenza di controllo e di provvedimenti a carico di questi soggetti dediti all’accattonaggio abituale).