Revisione della patente e competenza del giudice di pace

Appartiene alla competenza del Giudice Ordinario (di conseguenza del Giudice di Pace) la controversia riguardante l’impugnazione del provvedimento con il quale la sezione provinciale della Motorizzazione Civile, conseguentemente all’azzeramento dei punti sulla patente, disponga la sottoposizione del trasgressore alla revisione della patentemediante un nuovo esame di idoneità.
Con questa interpretazione, la Corte di Cassazione (con sentenza a sezioni unite n. 15573 del 24 luglio 2015) ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il tribunale , condividendo la soluzione già adottata dal giudice di pace, aveva confermato la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare di una patente “azzerata” di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità, è equiparabile alle “singole decurtazioni” che vengono applicate, quali sanzioni accessorie, in caso di violazioni di norme del codice stradale.
Di conseguenza non può dubitarsi, chiarisce la Cassazione, che a conoscere di queste problematiche debba essere lo stesso giudice che si occupa di opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada (quindi il giudice ordinario). Per l’effetto di questo dispositivo quindi è stato accolto il ricorso con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e rinvio al giudice di pace territorialmente competente.
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