Restiamo in tema di circolazione stradale, parlando non di multe – come di consueto – ma di sinistri e assicurazioni. Ad offrircene spunto è la Cassazione che, con la recente pronuncia del 27 luglio 2015 n. 15749, affronta uno dei temi più insidiosi per tutti i legali che operano nel ramo dell’infortunistica stradale.
Come noto, a seguito di un incidente, prima di poter intraprendere l’azione giudiziale, la parte danneggiata dovrà per legge inviare alla compagnia assicurativa una richiesta di risarcimento danni, per consentire l’eventuale definizione bonaria della vertenza.
Come noto, a seguito di un incidente, prima di poter intraprendere l’azione giudiziale, la parte danneggiata dovrà per legge inviare alla compagnia assicurativa una richiesta di risarcimento danni, per consentire l’eventuale definizione bonaria della vertenza.
Questa richiesta (redatta ai sensi dell’art. 22 della Legge 990 del 1969) potrà essere inviata a mezzo raccomandata (come riteniamo preferibile), posta elettronica certificata o tramite telefax. In quest’ultimo caso, tuttavia, Secondo la Cassazione, essa potrebbe essere inefficace qualora il danneggiato non disponga di alcun riscontro documentale a riprova dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte della compagnia assicuratrice destinataria.
La prova dell’avvenuta ricezione, precisa la pronuncia di Cassazione, sarebbe stata certamente possibile se il danneggiato si fosse avvalso degli strumenti di comunicazione ordinari oppure quelli espressamente indicati nella norma su indicata.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza con cui la corte di appello distrettuale aveva confermato la sentenza di rigetto, emessa in primo grado, della domanda proposta dal ricorrente nei confronti del proprietario e della compagnia di assicurazione fornitrice della responsabilità civile automobilistica in quanto non risultava effettuata la messa in mora ai sensi dell’art. 22, legge 990 del 1969, relativamente ad un sinistro stradale.