La sentenza in esame (emessa dalla quinta sezione della Corte di Cassazione, n. 33253 del 2015) tratta un caso di violenza piuttosto efferata tra utenti della strada. Uno dei due conducenti, “tagliava la strada” all’altro per impedirgli di procedere nella direzione impegnata; il conducente “ostacolato” a sua volta aggrediva il suo interlocutore con una tavoletta di legno e ne riceveva in cambio un pugno sul viso riportando una frattura del setto nasale ed una contusione cranica.
La Cassazione, investita del ricorso presentato sia dall’imputato che dalla parte civile ha confermato che costituisce violenza privata il fatto di compiere, nella circolazione stradale, “deliberati atti emulativi tali da interferire consistentemente nella condotta di guida di altro utente della strada costringendolo a determinarsi in modo diverso dal proprio volere”.
Nella sentenza in esame si descrive un comportamento compiuto in violazione di regole della circolazione stradale cosi grave da mettere in pericolo l’incolumità delle persone anche senza che la condotta abbia comportato un contatto fisico tra i soggetti coinvolti. La Cassazione ha inoltre ravvisato una condotta rientrante nell’eccesso di legittima difesa da parte dell’imputato che, reagendo all’impedimento stradale posto in essere dalla vettura dell’altro conducente, anziché fare retromarcia con la propria auto e ripartire, ha ritenuto più “idoneo” scendere dal veicolo e aggredire fisicamente l’antagonista.