Il caso fortuito, rilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., può derivare anche da fatto colposo del danneggiato. Questo principio è stato ribadito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 21 settembre 2015, n. 18463). Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la pronuncia impugnata con la quale la corte di Appello territoriale aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento danni avanzata da una signora nei confronti di un Comune a seguito di una caduta causata dalla presenza di una buca di notevoli dimensioni esistente sull’asfalto di una strada del territorio comunale.
Secondo la Cassazione, il giudice di secondo grado ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che la danneggiata fosse corresponsabile dell’accaduto. La signora infatti, benchè ipovedente, aveva consapevolmente attraversato la pubblica via pur non essendo in grado di avvistare tutti gli eventuali ostacoli presenti sul suo tragitto.
Tale condotta “temeraria” posta in essere dalla signora configura quindi un fatto colposo imputabile alla medesima da cui deriva una parziale limitazione della responsabilità risarcitoria a carico del comune quale custode della strada.