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Almeno una volta all’anno perfino la Cassazione decide puntualmente di ribaltare il proprio orientamento, qualsiasi esso fosse precedentemente stato.
Il nodo della discordia attiene alla corretta interpretazione dei commi 132 e 133 della Legge 127/1997 (comunemente definita come “Legge Bassanini bis”).
Chi sono gli ausiliari
Detta così sembra facile, eppure su come esattamente interpretare queste poche righe si danno puntualmente battaglia i più raffinati giuristi del nostro paese.
Se volessimo illustrare tutti gli ultimi cambi di rotta ed esporre le ragioni che hanno supportato ogni motivazione di sentenza, riusciremmo con molta difficoltà a delineare in modo netto i contorni della disciplina per come oggi va intesa.
La sentenza 2973/2016
Limitandoci, quindi, alla notizia del giorno, la Cassazione è tornata almeno in parte sui suoi passi, con la sentenza n. 2973/2016. Nel caso di specie oggetto del contendere era una multa per divieto di sosta rilevata dal personale ispettivo dell’azienda addetta al trasporto pubblico.
Il principio stabilito dalla sentenza n. 2973/2016 riguarda i limiti di competenza territoriale degli ausiliari ed in particolare proprio dei dipendenti delle aziende che si occupano del trasporto pubblico, i cui poteri di accertamento (e questa è la novità) non sono estesi all’intero territorio comunale, ma sono ristretti alle sole infrazioni commesse lungo le corsie riservate al trasporto pubblico. A costo di banalizzare eccessivamente la problematica, proviamo a fare un minimo di chiarezza. Quando si parla di ausiliari del traffico si deve fare riferimento ai già citati commi 132 e 133 della Legge Bassanini bis (che se fossero stati scritti in maniera un po’ meno sibillina, in tanti avrebbero avuto meno di che lavorare).
Questi due commi prevedono tre figure di ausiliari:
1. dipendenti comunali (comma 132)
2. dipendenti delle società che gestiscono i parcheggi (comma 132)
3. dipendenti della società che gestiscono il trasporto pubblico (comma 133).
Se è pacifico che i dipendenti delle società che gestiscono i parcheggi possano rilevare infrazioni solo nelle aree oggetto di concessione, il problema riguarda invece gli eventuali limiti territoriali imposti ai dipendenti della società che gestiscono il trasporto pubblico. La svolta quindi è questa: gli ausiliari individuati dal comma 133 (ovvero i dipendenti della società che gestiscono il trasporto pubblico) possono rilevare infrazioni solo quando esse sono connesse alla sosta e solo quando sono commesse lungo le corsie riservate.
Come e quando fare ricorso
Quindi, se fino ad ora in modo promiscuo i comuni ricorrevano alla figura del “dipendente dell’azienda di trasporto pubblico” (comma 133) per superare i limiti territoriali imposti agli ausiliari “dipendenti di società concessionarie della gestione della sosta” (comma 132), da adesso in poi si dovrà osservare un maggiore rigore, poiché i primi sono competenti a rilevare infrazioni in determinate zone e i secondi in zone differenti, senza che alcuno confinamento sia consentito.
I comuni non hanno ovviamente gradito la novità e già si sprecano le polemiche se siano più furbetti i furbetti della sosta selvaggia o i furbetti dell’indebito ampliamento delle competenze oltre i limiti previsti dalla legge.
Intanto molte amministrazioni hanno preannunciato di aver ritirato in autotutela tutti i verbali rilevati dagli ausiliari al di fuori delle corsie riservate. Per le multe già notificate, invece, non resterà che far ricorso, con buona pace di chi la multa intanto l’ha pure già pagata (poiché, giova ricordarlo, il pagamento rende in ogni caso improcedibile il ricorso).
Sentenze del genere fanno tanta notizia e sollevano l’interesse dei “mass media” generalisti, che quando devono parlare di diritti ne sbagliano tre su cinque, con il risultato che nei prossimi giorni i nostri uffici saranno più intasati di richieste rispetto a quanto già non avvenga solitamente.
Visto che a noi compete, invece, essere più precisi, chiariamo subito che non ogni multa sarà contestabile. A tal fine sarà necessario verificare che si tratti di una multa rilevata effettivamente da un ausiliario; appurare a quale categoria (delle tre sopra elencate) appartenga l’ausiliario e riscontrare se l’accertamento sia avvenuto effettivamente in una zona di sua competenze.
Se tutto questo non vi va i farlo da soli, inviateci copia del verbale ad info@ricorsi.net e nel giro di qualche ora vi diremo se poter far ricorso (o mettere mano al portafogli per ingrassare le tasche del comune).