Notifica ricevuta da falso dipendente

Parliamo di un caso molto frequente, relativo alla notifica di una cartella esattoriale (o di una multa) quando ad esserne destinataria non è una persona fisica, ma una persona giuridica (ovvero una società). Cosa succede se a ricevere l’atto risulta essere un soggetto che non figura tra i dipendenti dell’azienda?
Si tratta di un’ipotesi che può verificarsi spesso, anche perché condizionata dalla circostanza che non sempre l’ufficiale giudiziario (o il messo notificatore) ha modo di verificare l’identità e il ruolo del soggetto al quale materialmente consengna il plico notificato.
Iniziamo dal principio della vicenda giudiziaria.
Con una sentenza emessa nel 2009 la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione proposta da una Società in nome collettivo avverso l’avviso di mora con cui veniva richiesto il pagamento di € 145.132,06 poiché tale avviso era relativo ad una cartella esattoriale nulla per difetto di notifica.

Nel giudizio di appello veniva rilevato che la cartella esattoriale richiamata nell’avviso di mora risultava notificata presso la sede legale della società ricorrente a mani di un soggetto qualificatosi come socio della medesima azienda e che la circostanza che tale soggetto fosse autorizzato alla ricezione degli atti non era stata adeguatamente provata.
La società soccombente propone ricorso per Cassazione articolando la propria linea difensiva su un unico motivo.

La ricorrente ribadisce come fosse stata fornita prova dell’assenza di un particolare rapporto tra colui che aveva ricevuto l’atto e la società, poiché dall’esame della visura camerale della società, era stato dimostrato che nessun soggetto con il nome del destinatario della notifica aveva mai avuto rapporti societari con l’azienda.
Inoltre il destinatario non risultava neppure dipendente poiché non indicato nel libro matricola e pertanto doveva escludersi che la consegna dell’atto fosse stata effettuata a mani di persona addetta alla ricezione o alla sede (come previsto dall’art. 145 cpc). Si precisava, in via subordinata, che la notifica doveva in ogni caso ritenersi nulla perché effettuata in luogo diverso dalla sede legale della ricorrente e pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica della cartella esattoriale e la consequenziale prescrizione estintiva delle somme pretese.

La Suprema Corte conferma il contenuto della sentenza impugnata e quindi determina il rigetto della domanda stabilendo che ai fini della regolarità della notifica di atti a persona giuridica, ai sensi dell’art. 145 c.p.c. è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa può risultare da un incarico (anche provvisorio o precario) di ricevere la corrispondenza.

Nel caso di specie è risultata infatti determinante la relazione dell’ufficiale giudiziario il quale nella relata di notifica attesta la presenza di persona che si trovava nei locali della sede aziendale e dunque l’azienda avrebbe dovuto fornire una prova contraria sulla base della quale colui che ritirò gli atti oltre a non essere un dipendente della ditta, non era neppure addetto alla ricezione degli atti.

Per quanto riguarda poi il profilo attinente la difformità tra il luogo di notificazione e la sede legale della società, la Suprema Corte, sempre analizzando la relata di notifica rileva che l’ufficiale giudiziario recatosi senza esito presso la sede legale avrebbe successivamente perfezionato la notifica presso una diversa sede dell’azienda definita “effettiva”.

Le attestazioni fatte dall’Ufficiale Giudiziario quindi vanno considerate veritiere sino a querela di falso riguardando esse stesse il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale e quindi, in assenza di circostanze che provino il contrario non consentono al giudice di disconoscere la regolare attività di notificazione.
Si richiama inoltre l’art. 46 del Codice Civile che – in tema di notifiche alle persone giuridiche – stabilisce che i terzi possono considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva.

Tale principio va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali.

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