Se volessimo stilare una classifica dei Comuni che hanno maggiormente battuto cassa negli ultimi mesi, a contendersi la maglia nera tra le primissime posizioni figurerebbe certamente il Comune di Ciampino.
A fare strage di automobilisti è in particolare l’autovelox posizionato lungo la Via Appia Nuova al km 17.600, ovvero precisamente all’uscita del sottopasso in direzione Albano. Si tratta di un punto critico, in cui riuscire a sostenere il limite di velocità di 60 km/h è davvero impresa ardua.
Grazie al dispositivo i verbali emessi dal Comando di Polizia Municipale di Ciampino sono davvero tantissimi: le segnalazioni pervenute al nostro ufficio legale si attestano negli ultimi giorni su una media di circa 100 a settimana.
Venendo al dispositivo utilizzato, si tratta di un autovelox di ultima generazione, denominato Velocar Red & Speed Evo-R. Il numero di matricola dell’apparecchio collocato al km 17.600 è il 209.
Anche in relazione a questi verbali, abbiamo tuttavia individuato delle criticità che hanno portato a numerosi riscontri positivi.
Le sentenze di accoglimento del Giudice di Pace di Velletri
Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale di una recente sentenza con cui il Giudice di Pace di Velletri ha accolto il nostro ricorso presentato contro una multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox di Ciampino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Velletri
(sede di Albano)
Il Giudice di Pace ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
vertente fra: xxxxx, in proprio, dom.to in xxxx
Ricorrente
E: Comune di Ciampino, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to c/o cancelleria, con avv. xxx del F. di Roma per delega in atti
CONVENUTO
OGGETTO:
Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22/23 L. n. 689/1981 e D. Lgs. N. 150/2011
CONCLUSIONI
Come in atti. Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall’articolo 132, c.p.c., come novellato dall’articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009.MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e può essere accolta. Nel merito, l’opposto, pur costituito, non ha depositato
documentazione attestante la legittimità del proprio operato. In particolare:
– la concessione nella gestione della strumentazione:
La regolarità del sistema in questione è messa in discussione anche dal fatto che, in base al comma 5 dell’art. 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice delle Strada l’omologazione delle tecnologie adoperate “è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi” (cmq differente dalla mera “approvazione”);
– l’avvenuta verifica iniziale e periodica prevista dal DM n. 282 del 13 giugno 2017:
La Corte Costituzionale, con Sent. N. 113/2015 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegare nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità “siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”
– l’esistenza di limite di velocità sul tratto contestato, imposto dall’Ente Gestore e l’autorizzazione all’installazione con acquisizione dei necessari pareri delle Autorità preposte, su strada cd. “classata” (art. 26 CdS con autorizzazione da parte di ANAS non trattandosi di strada comunale e sulla quale il Comune opposto non può avere giurisdizione);
– la presenza in sede di banchina laterale per l’installazione di autovelox fisso su strade extraurbane;
– l’adeguata distanza dalla postazione del cartello di limitazione della velocità (DM 15 agosto 2007, art. 2, cf. Cass. Civ. sez.Il, sent. N. 9770 del 12.5.2016);
– infine, la visibilità dell’impianto che deve essere — appunto — “ben visibile” e posto ad altezza di conducente ai fini di detta adeguata visibilità (Art. 142, c. 6 CdS; conforme Cassazione Civile, sezione VI- 2, ordinanza n. 1661 del 22 gennaio 2019, secondo cui: “la sanzione nulla se la postazione non è segnalata e chiaramente visibile). Invero, posto che non ha trovato nessuna resistenza l’affermazione dell’opponente, compatibile con la documentazione prodotta, rileva il giudicante che sulla base dell’esame dell’atto di cui trattasi deve pervenirsi alla conclusione che, nel caso di specie, la sanzione è illegittima, non avendo i convenuti, sui quali incombeva l’onere di provare la legittimità del proprio operato, nulla prodotto in merito. Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con ogni effetto di legge. Detta motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso, per cui la sanzione comminata appare illegittima e l’opposizione deve essere accolta.
Nulla sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
A) Accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara illegittimo il provvedimento opposto (vav n. ZX 2183 come in atti);
B) Nulla sulle spese di giudizio; .
c) Fissa gg. 30 per deposito motivazione.
Così deciso in Albano L., 13 ottobre 2020
Il Giudice di PaceGiudice di Pace di Velletri
Pubblicato in cancelleria.
21 286102021Il Funzionario
Che fare se hai ricevuto il verbale?
Se anche tu sei tra le vittime dell’autovelox di Ciampino, il primo consiglio che possiamo darti e di non correre immediatamente a pagare la sanzione: se lo facessi di priveresti definitivamente della possibilità di presentare ricorso.
Quel che, invece, puoi fare di utile è inviarci immediatamente copia del verbale. Nel giro di poche ore riceverai la nostra valutazione gratuita e non vincolante: ti diremo se ci sono i presupposti per presentare ricorso e, in caso positivo, di guideremo sulla procedura da eseguire. Qualora non vi fossero i presupposti, riceverai comunque tempestivamente risposta, così da riuscire a pagare la sanzione entro il termine di cinque giorni, usufruendo dello sconto del trenta percento della sanzione.