Interessante appare il caso affrontato dal Giudice di Pace di Salerno che in evidente controtendenza rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, che frequentemente assolvono la PA da tutte le attività imposte dai doveri di natura amministrativa, ha, nel caso di specie, “punito” la pigrizia dei verbalizzanti.
Vediamo brevemente i fatti: un conducente alla guida del proprio veicolo veniva multato, nel momento in cui veniva fermato per un controllo, poiché sprovvisto del certificato assicurativo.
Il cittadino veniva pertanto invitato con apposito provvedimento annotato sul verbale di accertamento di violazione ad esibire nelle successive 48 ore il certificato attestante la copertura assicurativa del mezzo presso gli uffici di polizia di zona.
Il Giudice di Pace incaricato di analizzare il ricorso in opposizione presentato dal conducente del mezzo avverso il verbale elevato per omessa esibizione, rilevava come il Ministero dell’Interno (preposto al coordinamento delle attività di polizia stradale) con una specifica circolare emanata nel 2003 (precisamente la n. 300/A/1/44248/109/16/1) ha stabilito che in tema di ordine di esibizione di documentazione attestante la regolarità della circolazione stradale vige il principio dell’autocertificazione.
Pertanto l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione del certificato attestante la copertura assicurativa avrebbe ben potuto, attraverso la consultazione di pubblici registri o altri sistemi, verificare l’esistenza o meno della documentazione richiesta.
Nel caso specifico i verbalizzanti avrebbero potuto constatare la sussistenza della copertura assicurativa tramite la consultazione della banca dati ANIA, di conseguenza il verbale è da considerarsi illegittimo e per tale ragione è stato annullato.