Giudice di Pace di Taranto Sent. del 13 agosto 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 3343/06 avente per oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa a seguito di violazione al CDS del MINISTERO DEGLI INTERNI, promossa da:

L. R. FRANCESCO S., residente in Oriolo alla Via Francesco B., elettivamente domiciliato in Massafra, Piazza Vitt. Emanuele presso lo studio dell’Avv. Vito M., dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell’atto di opposizione ricorrente-opponente

CONTRO
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro, opposto non costituito
Conclusioni per l’opponente:
“.il Giudice di Pace adito, contrariis relectis, Voglia
a) dichiarare illegittimo l’accertamento effettuato e conseguentemente annullare il verbale n. 700003735945 rendendolo inesigibile e privo di effetti giuridici conseguenti;
b) ordinare la cancellazione dei dati immessi nel CED-SDI;
c) in subordine confermare la sanzione pecuniaria in misura ridotta senza la decurtazione dei punti sulla patente di guida
d) condannare il Ministero dell’Interno- Prefetto di Taranto al pagamento delle spese e competenze all’ avv. Vito M. anticipatario.”

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 20.04.2006 il sig. L. R. impugnava il verbale n. 700003735945 redatto in data 01.04.2006 e contestato immediatamente dal Comando Polizia Stradale di T., per la presunta violazione dell’art. 142 comma 9° del Codice della Strada, commessa dall’opponente quale conducente del veicolo targato BP256NS di sua proprietà, avvenuta alle ore 09.50 sulla SS ” Jonica” al Km 473,00 nel Comune di Palagiano ( superstrada a due corsie per ogni senso di marcia e separate da spartitraffico invalicabile), essendo stata rilevata una velocità di 142,45 con un eccesso di 52,45 Km/h, rispetto al limite di 90 Km/h.
L’opponente assumeva nel ricorso la nullità del verbale per diverse motivazioni, nonché di essere stato costretto a violare il CDS, poiché colto da dolore precordiale, tentava di raggiungere l’ospedale di Taranto.”
Fissata l’udienza di comparizione per il giorno 12.07.06 con provvedimento di sospensione del ritiro della patente di guida, parte opponente non inviava la documentazione ex art. 23 L.689/81.
Il difensore dell’opponente, comparso alla suddetta udienza, riportandosi al ricorso, invocava lo stato di necessità ed eccepiva la mancata taratura dell’apparecchiatura utilizzata, per cui in subordine, in caso di non accoglimento del ricorso, quantomeno la derubricazione.
Discussa la causa, vista la documentazione agli atti, l’opposizione era decisa ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81, con lettura del dispositivo della sentenza a fine udienza e con riserva di motivazione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, si rileva l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente CDS nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione.
In particolare, per come affermato dal ricorrente, é presumibile lo stato di necessità e la situazione di forza maggiore nelle quali risulta avvenuta la violazione di che trattasi, attesa la documentazione sanitaria depositata.
Si può ritenere, pertanto, che nel caso in esame, a favore del trasgressore ricorra l’esimente dello stato di necessità ex art. 4 della Legge n 689/1981, secondo cui: ” Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità…”
A tal riguardo la Suprema Corte ha stabilito il principio: ” L’esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da stato di necessità, secondo la previsione dell’art. 4 della l. n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive. ( Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 1999, n. 4710)
Del pari, imprudente è però da ritenere la condotta del ricorrente, che potendosi fermare in una piazzola di sosta, avrebbe potuto invocare e poi attendere l’intervento del soccorso “118”, evitando di commettere una grave violazione che poteva avere conseguenze ancora più gravi, proprio in rapporto ai sintomi lamentati.
Esaminando nel merito l’eccezione della mancata taratura dello strumento utilizzato ( ProVida 2000) per la determinazione dell’eccesso di velocità, diventa di fondamentale rilevanza la documentazione non depositata dalla parte opposta in merito all’attestazione della verifica della preventiva funzionalità dell’apparecchiatura utilizzata il giorno della presunta violazione.
In base a detto strumento, é noto che la rilevazione della velocità si effettua sulla base della correlazione tra il tempo impiegato dal veicolo controllato per percorrere uno spazio tra due punti di riferimento posti sulla carreggiata e la misura della distanza percorsa tra gli stessi punti dall’auto di servizio su cui è installato il dispositivo.
In altre parole é necessario anzitutto fissare sulla carreggiata i due punti di riferimento, che devono essere evidenziati con segnaletica, seppure mobile, ma con l’indicazione dello strumento utilizzato per il rilevamento del controllo della velocità.
Inoltre, é necessario che lo strumento, come tutte le apparecchiature di controllo elettronico della velocità, deve essere specificatamente tarato, quantomeno dalla ditta costruttrice, non essendo operativi ancora ad oggi gli Istituti specializzati del settore accreditati presso il SIT.
Nel richiamare la circolare ministeriale del 30.06.2005 prot. n. 300/1/43252/144/5/20/03, la quale tra l’altro, afferma che la legge 273/1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità, si osserva a tal riguardo che la legge 273/91, all’art. 3- par. 1 Campioni Nazionali cita: ” I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni…), quindi parla di unità di misure di base e di quelle ” supplementari e derivate.”
Tecnicamente si precisa che la grandezza “velocità” non è una unità di misura di base del SI (Sistema Internazionale), bensì è una grandezza derivata in quanto risulta calcolata dal rapporto Spazio / Tempo.
Nell’elenco delle grandezze accreditabili o accreditate disponibile presso il SIT, oltre alle grandezze di base del SI, risultano presenti diverse grandezze, come per esempio quelle della ” pressione, dell’energia, della tensione elettrica, della frequenza, e tante altre” nonché di grandezze non espressamente indicate come grandezze derivate dal D.M. 30 Novembre 1993 n. 591 (ad esempio. Radianza Spettrale, Impulso Atmosferico, Accelerazione, Potenza Ottica, ed altre).
In Italia risulta possibile, a norma di legge (273/91), l’accreditamento di Centri SIT per la taratura di misuratori di velocità, essendo ciò confermato da recenti lettere della Segreteria del SIT dove é precisato.”si dichiara altresì che il SIT ha la disponibilità e la capacità di accreditare tali laboratori”
Si aggiunge, inoltre, che il vigente 8° comma dell’art. 192 (art. 45 C.s) del D.P.R. 16/12/1992 n.495, (Omologazione ed approvazione,) prevede: ” Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale.” A tal riguardo, nel caso di specie si rileva che nessuna certificazione di conformità dello strumento utilizzato di che trattasi risulta esibito dall’opposto.
Per quanto sopra, e con riferimento al complesso delle norme tecniche e giuridiche schematicamente sopra richiamate, in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova inoppugnabili le risultanze dell’apparecchiatura utilizzata dagli accertatori nel caso di specie, poiché di detto strumento ne é stato omologato solo il prototipo, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili ad uno strumento, che oltre ad essere “omologato”, sia specificatamente tarato, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza e sull’attendibilità scientifica della misurazione effettuata.
Ciò in quanto, all’attualità é di fondamentale rilevanza che l’apparecchiatura utilizzata sia rigorosamente di una piena e completa attendibilità, onde evitarne l’applicazione errata o il suo discostamento dalla tolleranza ufficialmente imposta con l’omologazione, considerate le gravi conseguenze negative a carico del presunto trasgressore.
Come per gli autovelox, anche per la ProVida 2000, si ripete, soltanto la certificazione di “taratura” specifica dello strumento utilizzato, dal punto di vista tecnico consente di accertare scientificamente se lo strumento ha funzionato regolarmente.
Per non onerare di una gravosa e costosa consulenza tecnica d’ufficio ( a carico delle parti) e per motivi di economia processuale, sarebbe stato necessario il deposito di una regolare certificazione formale di taratura, che dal punto di vista tecnico avrebbe consentito di eliminare qualsiasi dubbio in merito al rilevo eseguito.
In mancanza di tale certificazione di taratura, permane la situazione di incertezza sulla attendibilità delle risultanze del misuratore ” Provida”, utilizzato nel caso di specie.
Pertanto, la violazione di cui al verbale impugnato, può essere derubricata per le considerazioni sopra esposte, dall’art. 142 comma 9° all’art. 142 comma 8°, ritenendo per giusti motivi di applicare il doppio del minimo della sanzione conseguente alla violazione dell’art. 142 comma 8° del C.d.S, considerato anche lo stato di necessità dimostrato con la documentazione sanitaria depositata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di processo,

 

P.Q.M.

il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. L. a Francesco S., e depositato il 20.04.2006, avverso il verbale di contestazione n. 700003735945 in data 01.04.2006, così decide:
1) accoglie per quanto di ragione il ricorso avverso il verbale di contestazione n. 700003735945 redatto in data 01.04.2006 dalla Sezione Polizia Stradale di T., derubricando la violazione contestata dal 9° comma all’8° comma dell’art. 142 del CDS;
2) conferma l’esigibilità della sanzione al doppio del minimo edittale, previsto dall’8° comma dell’art. 142 del CDS;
3) ritiene applicabile la sanzione accessoria della decurtazione di due punti dalla patente del ricorrente;
4) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Taranto il 13 agosto 2006 Il Giudice di Pace
( dott. Martino Giacovelli)

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