Nella presente sentenza oggetto di commento, la Prefettura di Udine ricorre, sulla base di un unico motivo di opposizione, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine la quale, confermando la sentenza del giudice di pace di Pontebba (quale giudice di primo grado), ha accolto l’opposizione proposta da un automobilista avverso i verbali elevati a suo carico dalla Polizia Stradale di Udine.
Con due verbali di accertamento di violazione, era stata contestata al conducente, la violazione degli artt. 93, comma 7, e 193, commi 1 e 2, C.d.s. per aver quest’ultimo circolato con un veicolo, di sua proprietà, sprovvisto di regolare immatricolazione e di copertura assicurativa; il veicolo infatti (originariamente immatricolato in Italia e successivamente radiato dalla circolazione il 30 gennaio 2012 per definitiva esportazione) circolava con una targa temporanea tedesca.
Con unico motivo di opposizione, la Prefettura denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in cui il giudice di appello sarebbe incorso, ritenendo legittima la circolazione in Italia, con targa temporanea tedesca, anche per un veicolo che, al momento della contestazione, non proveniva dalla Germania.
Secondo la Prefettura, l’accordo sottoscritto da Italia e Germania in relazione al reciproco riconoscimento delle targhe prova andrebbe interpretato nel senso di consentire la circolazione con targa provvisoria rilasciata nell’altro paese contraente solamente ai veicoli dal medesimo direttamente provenienti; inoltre, ribadisce sempre la Prefettura, la targa temporanea straniera non esenterebbe il conducente del veicolo dall’obbligo di assicurazione in caso di circolazione irregolare.
In merito alle eccezioni sollevate, la Corte di Cassazione puntualizza, relativamente all’applicabilità dell’accordo sul reciproco riconoscimento delle targhe prova, che lo stesso parla genericamente di “viaggi di prova, collaudo e trasferimento” senza restringere in alcun modo il campo applicativo ai soli veicoli provenienti direttamente dalla Germania.
Inoltre, per quanto concerne la mancata copertura assicurativa, l’eccezione viene respinta perché si fonda esclusivamente sull’assunto della invalidità della targa temporanea di prova. Al riguardo la Cassazione argomenta come l’esposizione della targa estera confermerebbe la presenza di copertura assicurativa, dal momento che la Prefettura in sede di ricorso non ha mai eccepito che il mezzo circolava sprovvisto di polizza. Per tali ragioni il ricorso presentato dalla Prefettura viene respinto e viene confermato l’annullamento dei verbali precedentemente impugnati dall’automobilista.