Un rilevante punto di debolezza dei verbali elevati mediante l’ausilio dei Sicve è che tali dispositivi sono in effetti privi di un valido provvedimento di omologazione.
Partendo con ordine, l’art. 45 del Codice della Strada e l’art. 192 del relativo regolamento di attuazione prevedono espressamente che l’omologazione dei prototipi sia valida solo nei confronti dei richiedenti e che, pertanto, questi ultimi non possano trasferirla ad altri soggetti.
In altri termini, se il Ministero approva l’utilizzo di un prototipo su richiesta di una società “Alfa” e lo omologa affinché possa essere utilizzato per le sue funzioni di rilevazione delle infrazioni, la società “Alfa” non potrà successivamente affidare ad una società “Beta” il compito di produrre tali dispositivi, poiché solo Alfa e non Beta è concessionaria del provvedimento ministeriale.
Malgrado tale espresso divieto, ciò è proprio quanto è accaduto con i tutor. L’omologazione è stata, infatti, rilasciata inizialmente a favore della società Autostrade per l’Italia e, successivamente (con Decreto dirigenziale 97818 del 9 dicembre 2010) è stata illegittimamente trasferita alla Società Autostrade Tech S.p.a.
Autostrade per l’Italia e Autostrade Tech S.p.a. sono soggetti giuridici assolutamente distinti e, pertanto, il trasferimento dell’omologazione non ha alcun valore, sicché si dovrà giungere alla conclusione che la multa per eccesso di velocità rilevata mediante Sicve sarà da considerarsi nulla, poiché lo stesso dispositivo difetta di un valido provvedimento di omologazione.