È prassi comunemente riscontrata che i verbali emessi dalla Polizia Stradale per infrazioni di eccesso di velocità rilevate con tutor, mai riportano il numero di matricola del dispositivo utilizzato, né ogni altro qualsiasi elemento che possa consentire di individuare univocamente l’apparecchio.
Tale omissione dà quindi adito a possibile contestazione del verbale dal momento che, considerata l’irripetibilità dell’evento, non risulterà possibile verificare neanche ex post che lo strumento adottato sia effettivamente e correttamente funzionante. Ne deriva, pertanto, un’ irrimediabile ed ingiusta compressione del diritto di difesa che, per dettato costituzionalmente, deve sempre essere garantito a chi sia soggetto ad una altrui pretesa.
Questa eccezione circa l’illegittimità del verbale, vale evidentemente non solo per le infrazioni rilevate con dispositivo SICVe, ma per ogni violazione accertata con apparecchiature elettroniche di cui dovrà essere possibile rinvenire prova circa le effettuate verifiche di funzionamento. La circostanza che non sia precisamente individuabile il dispositivo utilizzato rende, quindi impossibile e vana ogni eventuale esibizione documentale prodotta dall’amministrazione opposta.