È ormai chiaro che questa emergenza sanitaria è destinata a cambiare completamente la nostra quotidianità e le nostre abitudini, per la necessità di evitare gli assembramenti e rispettare la distanza interpersonale.
Ma come conciliare l’esigenza del distanziamento sociale con la necessità di partecipare alle udienze innanzi ai Giudici di Pace?
Il caso è disciplinato dal D.L. n. 18 del 17.03.2020. L’art. 83, comma 7, infatti, prevede che ciascun ufficio giudiziario possa adottare le misure necessarie al fine di evitare assembramenti all’interno delle strutture.
Prendiamo in considerazione, in particolare, la lett. g, che regola quelle udienze civili, per le quali non è ritenuta indispensabile la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. Questo è proprio il nostro caso: i ricorsi avverso verbali e cartelle esattoriali.
Ebbene, in virtù del decreto, gli uffici possono disporre che, in luogo dell’udienza (in cui il ricorrente di norma avrebbe dovuto presenziare personalmente), le parti si limitino a depositare delle semplici e sintetiche note scritte, contenenti istanze e conclusioni, cosicché e il Giudice possa successivamente adottare fuori udienza il proprio provvedimento.
Ecco, quindi, come stanno cambiando le cose: il Giudice di Pace può decidere (ma è a sua discrezione) di comunicare al ricorrente, entro 7 giorni, che l’udienza in presenza sia annullata ma che, prima della data stabilita, si debbano inviare degli scritti difensivi alla cancelleria. Sarà poi il Giudice a comunicare l’esito del ricorso.
Insomma, l’intera procedura avverrà a distanza.
Le modalità operative precise sono poi lasciate all’organizzazione del singolo Ufficio e al Protocollo che sarà appositamente predisposto di concerto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo di cui il Giudice di Pace è competente.
Queste modalità sono, comunque, sostanzialmente simili. La trattazione scritta dovrà essere sintetica e attenersi alla fase processuale di riferimento (domande, eccezioni, richieste) senza essere ridondante: la ratio è fare in modo che non sia inviato un secondo ricorso, quanto una conferma dello stesso. In questo modo, il ricorrente sarà dispensato dal presentarsi personalmente all’udienza stessa.
Queste dichiarazioni scritte andranno poi presentate in forma disgiunta. Ossia, il ricorrente invierà la sua documentazione e il resistente (la Prefettura o il Comune) farà altrettanto, separatamente.
Ciò entro il termine stabilito dal Giudice (per esempio, entro tre giorni dalla data d’udienza) e in ogni caso non dopo la data dell’udienza stessa.
Per quanto riguarda l’invio di tale produzione scritta, essa avverrà tramite mail. Non sarà necessario disporre di un indirizzo PEC.
Di seguito, un modello che potrete utilizzare per le vostre trattazioni scritte, che dovrà essere firmato in calce.
Ufficio del Giudice di Pace di …
Note autorizzate R.G. n.
Il sottoscritto ricorrente sig. …, nato a … in data …, residente nel Comune di … alla Via …, codice fiscale … , in riferimento al giudizio distinto dal n. R.G. …
dichiara
di riportarsi integralmente al ricorso, chiedendo l’annullamento del verbale n. …, emesso dal Comando di Polizia di …, per le motivazioni di cui al ricorso medesimo.
L’istante richiede, inoltre, che, in caso di rigetto, la sanzione sia riportata al minimo edittale.
…, gg/mm/aaa
Nome e Cognome
(firma)