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Melpignano è un piccolo comune della Provincia di Lecce sul cui territorio insiste l’autovelox collocato lungo la SS 16. L’autovelox è un Photored F17DR, numero di matricola 009, che ogni giorno sforna migliaia di multe. Troppe perché il Comando di Polizia Locale possa riuscire a notificarle entro i termini, come diremo qualche riga più in giù ;).
Perché così tante multe?
Se dedichiamo alle multe di Melpignano questo nostro piccolo approfondimento è perché, dati alla mano, è proprio da qui che provengono numerosissime richieste che riceviamo. Sarà una coincidenza? Non proprio. In primo luogo perché mantenere i limiti di velocità, sul lungo tratto rettilineo della SS 16 in cui è collocato l’autovelox, è una missione quasi impossibile. In subordine, perché è ormai acclarata l’irregolarità della segnaletica di preavviso, che dovrebbe informare gli automobilisti della presenza dell’autovelox.
L’irregolarità della segnaletica di preavviso
La legge parla chiaro: gli autovelox devono essere presegnalati e la segnaletica deve rispettare delle specifiche condizioni. Lo scopo della norma è evidentemente quello di vietare le imboscate e i tranelli con cui spesso fino a prima le amministrazioni si sono arricchite sulle tasche degli automobilisti, ponendo a rischio la sicurezza stradale. Malgrado la norma, tuttavia, sulla SS 16 la segnaletica continua a non essere apposta regolarmente.
La sentenza del Giudice di Pace di Lecce (sent. n. 2417/2020)
Sul punto si è già espressa una recente sentenza con cui il Giudice di Pace di Lecce ha annullato la multa per eccesso di velocità emessa dal Comando di Polizia Municipale di Melpignano.
Il Giudice ha, infatti, ribadito l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui l’art. 4 della L. n. 168/02 è norma di carattere imperativo, la cui violazione comporta la nullità dell’accertamento e, quindi, del verbale. L’art. 4 della L. n. 168/02 prescrive, infatti che: “dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data informazione agli automobilisti”.
Il ritardo nella notifica
Lo dicevamo all’inizio: molto spesso le multe notificate dal Comando di Polizia di Melpignano giungono ai destinatari oltre il termine di novanta giorni ed è facile immaginare, in effetti, che gli addetti al servizio fatichino notevolmente a reggere il passo del dispositivo automatico.
In realtà, tuttavia, abbiamo riscontrato nei verbali di Melpignano un artifizio utilizzato dal comando di polizia per guadagnare ingannevolmente tempo.
Ci riferiamo alla prassi (che in verità è in uso anche presso altri Comuni che soffrono delle medesime difficoltà) di postdatare la data di accertamento dell’infrazione rispetto alla data in cui l’infrazione sarebbe stata commessa.
Per maggiore chiarezza, basterà dare uno sguardo al verbale che alleghiamo alla fine di questo breve articolo. Nelle prime righe, troviamo indicato che il giorno 22 ottobre sarebbe stata accertata l’infrazione commessa il giorno 5 agosto. Il Comando di Polizia sembra, quindi, voler fare riferimento ad una interpretazione letterale della norma contenuta nel Codice della Strada, secondo cui il termine di novanta giorni per la notifica della multa decorrerebbe dall’accertamento dell’infrazione. In realtà, nelle intenzioni del Legislatore non era prevista alcuna ipotesi in cui fosse possibile differire la data di accertamento da quella della rilevazione dell’infrazione, sicché l’infrazione deve dirsi accertata nello stesso istante in cui è rilevata, anche nel caso in cui la rilevazione avvenga mediante uno strumento automatico, come un autovelox appunto. Un’interpretazione diversa, porterebbe altrimenti ad un’aberrazione giuridica, ad un paradosso: ovvero far decorrere un termine a carico di un soggetto, ma prevedere che esso inizi a decorrere da quando lo stesso soggetto insindacabilmente decida. È evidente, viceversa, che il termine di 90 giorni deve necessariamente decorrere dall’unica data certa e oggettiva: quella in cui la presunta infrazione sarebbe stata commessa e rilevata.
Come fare ricorso
Se desideri la nostra assistenza, noi siamo qui per aiutarti, un passo dopo l’altro, per contestare la multa. Il primo passo da compiere consiste nel trasmetterci il verbale. Lo esamineremo gratuitamente e nel giro di poche ore riceverai la nostra risposta. Ti diremo se la multa è impugnabile e ti illustreremo come poter procedere. Per inviarci copia del verbale basta una foto, che potrai trasmetterci via mail ad info@ricorsi.net o mediante il modulo di contatto.
COMUNE DI MELPIGNANO LE
Ufficio Polizia Locale
Piazza A.Avantaggiato 2
73020 MELPIGNANO LE
VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE
DELLA STRADA (Art. 201 del D.Lgs. 30/04/92 n.285 e successive modificazioni)
N.R.G. 41789/20 – verbale V036224 Il giorno 22/10/2020, negli uffici della
Polizia Locale, il sottoscritto agente verbalizzante a seguito della
rilevazione effettuata nel territorio di questo Comune il 05/08/2020 alle ore 19:39
in località S.S.16 KM. 981 + 549 DIREZIONE MAGLIE (F17DR MATR.009; TARATURA:
250_19 DEL 03.07.2019) a mezzo di misuratore di velocità a postazione fissa
PHOTORED F17DR omologato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti n.257 del 19.01.16, la cui funzionalità era stata verificata
preventivamente e munita di certificato taratura del centro accreditato
LAMI-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO, procede all’accertamento della
violazione di cui all’Art. 142 C. 7 o. 2 del C.d.S. (sanzione: min. Euro 42,00
– max. Euro 173,00; la sanzione è aumentata di un terzo se commessa dopo le ore
22.00 e prima delle ore 07.00), rilevando che il conducente del veicolo FORD
WERKE-CNG TECHNIK FORD-CNG TECHNIK targato *** di proprietà di *** nato il **/**/1953
a LECCE (LE) (****) residente in VIA **** LECCE (LE) trasgressore: nato il a residente
in circolava alla velocità di 100,8 Km/h, per cui sottratta la tolleranza
dovuta per l’apparecchiatura di rilevamento, pari al 5% e comunque non
inferiore a 5 Km/h, la velocità calcolata è di Km/h 95,76, eccedendo di Km/h
5,76 il limite massimo di velocità stabilito in Km/h 90. L’infrazione non è
stata immediatamente contestata ai sensi dell’art. 201 c. 1 – bis lett. f) del
C.d.S., in quanto accertata in tempo successivo mediante dispositivo ex art. 4
L. 168/2002. L’accertamento è stato effettuato su tratto di strada individuata
dal Prefetto di Lecce con Decreto Prefettizio n.0081389 del 17/07/2019 Area III
e segnalato con idonea segnaletica. La violazione del suddetto articolo
determina la decurtazione di punti O . Sanzioni accessorie:
11 risposte
Non riesco a scaricare la foto dal link di riferimento ” https:lamiaviolazione.com/melpignano” . Mi da sempre errore quando digito il captcha.
Chiedo pertanto di essere contattato oppure indicandomi come devo muovermi per avere la possibilità di consultare la foto interessata.
Se mai non dovessi essere contattato sarò costretto a fare ricorso e ad denunciare il comune di Melpignano per la mancanza di risposta, tra l’altro sulla statale 16 dove è presente l’autovelox sono ad indicarvi che è privo di segnalazione. Quindi…..
Salve, ho ricevuto pure io due multe dal comune di Melpignano e volevo capire se pagarle oppure no visto che sto leggendo ovunque articoli di mancata segnalazione velox nel tratto di strada ss16.
Buonasera, ho ricevuto anche io un verbale per eccesso di velocità, rilevata in data 13/02/2021, ben oltre 19 mesi da quando quell’autovelox è stato sottoposto a check up di taratura. Posso fare ricorso per mancata taratura entro i 12 mesi dell’apparecchio?
ricevuto in data 21/02/22 una multa relativa ad una infrazione del 27/10/21, notificata alla polizia locale di Melpignano il 27/10/21…come mi devo comportare?
Buongiorno.. Anch’io ho ricevuto una multa.. Il problema che non guidavo io.. Come faccio a dimostrarlo?
ho ricevuto un verbale nella strada statale 16 km 981 a Melpignano provincia di Lecce come faccio a sapere se l’autovelox e stato sottoposto a taratura negli ultimi 12 mesi?, e quindi evitare di pagare?