Bassano in Teverina nulle le multe per eccesso di velocità sulla S.S. 675
La S.S. 675 Umbro Laziale è una strada statale a carreggiate separate delimitate da spartitraffico invalicabile con due corsie per ciascun senso di marcia. Per la sua conformazione deve, quindi, senza ombra di dubbio, essere considerata una strada extraurbana principale, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Codice della Strada.
Ne consegue che lungo la Strada Statale 675 Umbro Laziale, in quanto strada extraurbana principale, dovrebbe essere imposto il limite di velocità di 110 km/h.
Invece no. In dispregio alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, l’amministrazione comunale ha inteso, invece, imporre il limite di velocità di 90 km/h (e nessuno pensi che l’abbia fatto per rilevare un maggior numero di infrazioni!).
L’illegittima applicazione del limite di velocità inferiore a quanto dovuto, per fortuna, non è piaciuta al Giudice di Pace di Viterbo, che ha annullato la multa e accolto il nostro ricorso.
Ecco il testo integrale della sentenza
Il Giudice di Pace ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa
TRA
F. O. nata a Roma il — ricorrente
CONTRO
Sindaco del Comune di Bassano in Teverina – resistente
Oggetto : opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso il provvedimento amministrativo irrogativo di sanzione di cui agli atti. Verbale n. xx per violazione dell’art, 142/8 del CdS per aver superato il limite di velocità sulla S.8. N. 675 Umbro Laziale al km. 40+910
Conclusioni come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 23 L. 689/1981 il ricorrente di cui all’intestazione ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra.
Ne ha dedotto l’illegittimità:
strada extra urbana principale con il limite di km/h 110,00
mancanza di taratura
mancata segnalazione della postazione
omessa contestazione immediata
Si costituiva Amministrazione che chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul merito l’opposizione va accolta ed annullato il provvedimento impugnato in quanto l’Amministrazione ha errato nell’indicare il limite di velocità di Km/h 90 sulla strada S.S. n. 675 Umbro Laziale poiché tale strada per le sue caratteristiche (strada a carreggiate separate da spartitraffico invalicabile con due corsie di marcia ciascuna), si deve considerare ai sensi dell’art. 2 del CdS strada extraurbana principale con il limite di velocità di 110 Km/h.
Pertanto la parte ricorrente, avendo con il suo autoveicolo una velocità accertata di Km/h 102,00 non superava il limite di velocità di km/h 110,00 e di conseguenza il verbale impugnato va annullato
Le spese del giudizio come da dispositivo.
POM
Il Giudice di Pace di Viterbo, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta da F. O. nei confronti del Comune di Bassano in Teverina ed annulla il verbale n. xxx
Compensa tra le parti le spese del giudizio per contrasto giurisprudenziale
Una risposta
Anni fa nel giro di due giorni ho preso due multe (due comuni diversi tra cui uno era Bassano in Teverina e l’altro non ricordo) …tutte alla folle velocità di 102 o 104 Km/h.
Ho fatto ricorso ma la prima multa, che era di competenza del Giudice di pace di Viterbo ha dato ragione al Comune, l’altro giudice di Pace, se non erro di Civita Castellana ha dato ragione a me, contestando lal Comune di Bassano in Teverina la stessa motivazione . (ancora lo ringrazio!!!!)