Il decreto n. 282/2017 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce in particolare le modalità attraverso cui dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, che prevede l’obbligatorietà della taratura e delle verifiche di funzionamento periodiche, da effettuare sui dispositivi elettronici utilizzato per la rilevazione delle infrazioni per eccesso di velocità.
Il decreto n. 282/2017 stabilisce, in particolare, che la taratura e le verifiche di funzionamento siano da effettuare con cadenza periodica non superiore ad un anno.
Per tale ragione, nella disamina di un verbale per eccesso di velocità è importante verificare che sia riportata la data in cui sarebbe stata effettuata la taratura dell’autovelox, giacché rappresenterebbe motivo di illegittimità la circostanza che la taratura risulti risalire a più un anno dalla data di accertamento dell’infrazione.
Riportiamo qui a seguire il testo integrale del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282/2017
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
VISTO l’articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”, e successive modificazioni, che prevede, tra l’altro, l’approvazione o l’omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;
VISTO l’articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l’approvazione o l’omologazione anche dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;
VISTO l’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;
VISTO l’articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;
VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997 recante “Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego”;
VISTO l’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2003, n. 214, e dall’articolo 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
VISTI in particolare il comma I bis del richiamato articolo 201, che elenca sotto le lettere da a) a g bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1 ter ed 1 quater, che prevedono che per i casi sotto le lettere b), t), g) e g bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare il rilevamento a distanza e in modo automatico, tra l’altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione;
VISTO il decreto del Ministro dei trasponi, di concerto con il Ministro dell’interno, 15 agosto 2007, recante “Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”;
VISTO l’articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 113, depositata il 18 giugno 2015, che ha dichiarato incostituzionale, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;
VISTO l’articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di pesi e misure;
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;
VISTA la legge 11 agosto 1991 n. 273, recante “istituzione del sistema nazionale di taratura, che definisce gli istituti metrologici primari, i campioni nazionali ed i centri di taratura”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’interno, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio c del mare, delle infrastrutture c dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della difesa, 22 dicembre 2009, con il quale ACCREDIA è stata designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento, in applicazione dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.99; VISTI gli atti di indirizzo n. 1/01106 e n. 1/01116, approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 2016 e accolti dal Governo;
CONSIDERATO che in attesa della modifica dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992 si rende opportuno dare comunque attuazione al disposto della sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale;
CONSIDERATO che in sede di approvazione del prototipo delle apparecchiature per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità i competenti uffici del ministero, pur in assenza di specifiche norme di riferimento, hanno comunque imposto, nei decreti di approvazione dei prototipi, la necessità di verifiche periodiche, in maniera esplicita ovvero con rinvio al rispetto delle prescrizioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione;
CONSIDERATO, in particolare, che per le apparecchiature destinate ad operare in modalità automatica, senza l’ausilio degli organi di polizia stradale, fin dall’anno 2003 è stata prescritta la verifica periodica con cadenza almeno annuale, mentre per un limitato numero di dispositivi, destinati a funzionare esclusivamente sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale, sono state ritenute sufficienti le verifiche di funzionalità e i controlli da eseguirsi ogni qual volta il dispositivo viene messo in opera, comprese le eventuali procedure di autodiagnosi che escludono il funzionamento in caso di errori di installazione o di puntamento, e le operazioni di manutenzione e verifica prescritte nei manuali d’uso e manutenzione;
ATTESA la necessità di uniformare i comportamenti dei costruttori dei dispositivi ed apparecchiature di cui trattasi, e degli organi di polizia stradale interessati all’uso dei medesimi;
SENTITO l’avviso del Ministero dell’interno che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ha il compito di coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque svolti, espresso nella nota n. 300/A/1692/171144/5/20/3, in data 2 marzo 2017, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
SENTITO il parere della Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 19, reso nell’adunanza del 21 aprile 2017;
DECRETA
Articolo 1
Nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell’articolo 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del decreto sopra richiamato.
Articolo 2
Tutti i decreti di approvazione del prototipo, ove non già previsto, devono intendersi modificati con l’aggiunta del seguente periodo : “il presente dispositivo/sistema, per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale“.
Articolo 3
Le procedure per eseguire l’approvazione del prototipo e le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, e le modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale, sono indicate nell’Allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 4
Le disposizioni del presente decreto, inerenti le procedure per l’approvazione dei prototipi, si applicano per le nuove approvazioni le cui domande sono presentate a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
Articolo 5
L’impiego dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, per i quali non sia stata imposta, in sede di approvazione del prototipo ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero non sia stata eseguita volontariamente la procedura di taratura, è subordinato alla esecuzione con esito positivo della medesima, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. I dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono in regola con la verifica di taratura effettuata secondo le previgenti procedure e disposizioni, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto dalla prima taratura successiva e comunque entro un anno dalla sua pubblicazione. Considerato che verifiche di funzionalità sono comunque eseguite ogni volta che si dispone l’impiego di dispositivi, di apparecchiature e di mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, le stesse devono essere eseguite secondo le disposizioni del presente decreto entro il medesimo termine del periodo precede.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica