L’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada non lascia spazio a dubbi: le apparecchiature utilizzate per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità devono essere omologate.
In molti verbali per infrazioni al Codice della Strada, tuttavia, guardando all’esatto tenore letterale, riscontriamo che le apparecchiature utilizzate sono semplicemente “approvate”. Viene, quindi, da chiedersi se i termini “omologazione” e “approvazione” afferiscano effettivamente a due concetti differenti o siano, viceversa, due sinonimi, sicché l’uno si potrà utilizzare in luogo dell’altro.
La confusione tra i due termini (omologazione e approvazione) in molti casi trae origine dalle norme del Codice della Strada. Chi avrà voglia di approfondire, potrà consultare, ad esempio, gli articoli 45, 193 o 201 del Codice della Strada, ove troverà più volte utilizzati i due termini, come se avessero lo stesso significato.
Tuttavia, in questo panorama così confusionario, ci viene in soccorso l’art. 192 del Regolamento del Codice della Strada. Questa norma, definisce in modo dettagliato, le due diverse procedure da seguire per ottenere l’omologazione e l’approvazione, così seguendo l’una l’apparecchiatura sarà da considerarsi “omologata” e, seguendo l’altra, l’apparecchiatura sarà da considerarsi “approvata”.
Terminata questa digressione, è il caso di tornare all’art. 142, comma 6, da cui siamo partiti, per poter affermare con certezza che una apparecchiatura semplicemente “approvata” (e non anche “omologata”) non può legittimamente essere utilizzata per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità.
La questione non è ovviamente solo terminologica e formale, ma coinvolge aspetti sostanziali. Infatti, se l’art. 142, comma 6, prevede espressamente che le apparecchiature (ovvero gli autovelox) debbano essere omologate, è perché il relativo procedimento di omologazione offre maggiori garanzie ai cittadini, circa l’adeguatezza dello strumento al tipo di misurazione che esso deve effettuare.
Quindi, quando si riceve un verbale per eccesso di velocità è necessario identificare quale sia stata l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento (ovvero l’autovelox) e verificare se la stessa sia stata effettivamente omologata o semplicemente approvata.
Per ogni altra informazione, ti raccomandiamo di seguire la guida che abbiamo pubblicato in questa pagina: come contestare le multe per eccesso di velocità.
Il nostro ricorso
Ecco la motivazione da poter inserire nel ricorso per sostenere la nullità del verbale, in quanto l’infrazione sarebbe stata rilevata mediante un dispositivo privo di omologazione
§ Illegittimità dell’accertamento avvenuto mediante dispositivo approvato ma non omologato: Il verbale oggetto dell’odierna contestazione reca l’attestazione secondo cui il dispositivo utilizzato per la rilevazione dell’infrazione sarebbe stato approvato mediante decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Viceversa, il verbale non reca traccia alcuna dell’avvenuta omologazione del dispositivo, in violazione di quanto prescritto dall’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, il quale testualmente prevede che: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.
Ove, sulla scorta della solo apparente promiscuità con cui il legislatore sembra utilizzare talvolta il termine “omologazione” e talaltra il termine “approvazione”, come se si trattasse di sinonimi, e si volesse, quindi, sostenere la legittimità del verbale in virtù della equiparabilità della omologazione alla approvazione, giova ricordare che l’art. 192 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, ai commi 2 e 3, specifica la netta distinzione che separa i due differenti istituti giuridici.
I particolare, l’omologazione consegue al positivo accertamento (da parte del Ministero dei Lavori Pubblici), che il dispositivo per il quale l’omologazione è richiesta sia conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento medesimo. Viceversa, l’approvazione consegue ad una richiesta per la quale il Regolamento non prevede che siano rispettate caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.
Da tutto quanto appena detto ed esaminato, ne consegue l’assoluta nullità del verbale impugnato, in quanto riferito ad una presunta violazione rilevata mediante dispositivo non omologato, in dispregio a quanto previsto dall’art. 142, comma 6, del Codice della Strada.
Sul punto si susseguono da tempo numerose sentenze dei giudici di merito (ex multis Sentenza del Giudice di Pace di Milano del 11.02.2019, Sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 64/2019, Sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 341/2019), alle quali di recente si è aggiunta la pronuncia di legittimità con cui la Corte di Cassazione ha ribadito, tutto quanto appena sostenuto (Ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024).
È facile prevedere che l’amministrazione opposta nelle proprie eventuali controdeduzioni, nell’intento di smentire quanto fino ad ora sostenuto, citi un il parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere distinto da prot. n. 34505/2010) secondo cui vi sarebbe equivalenza sostanziale tra omologazione e approvazione. Citando testualmente il suddetto parere, l’art. 142 comma 6 del C.d.S. andrebbe “letto in connessione con l’art. 45 comma 6 del C.d.S., ove si fa riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell’approvazione ovvero dell’omologazione, secondo le modalità indicate dall’art. 192 del regolamento di esecuzione e Attuazione”. Al di là del tentativo di mistificazione, è evidente che il citato art. 45 comma 6 del C.d.S. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, così come meritevoli di essere appunto distinti, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere omologati (i dispositivi per il controllo della velocità, appunto) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione. Se, sotto il punto di vista sostanziale, il parare ministeriale si richiama ad una norma che non fa che rafforzare l’eccezione di nullità di cui si discute, sotto il punto di vista formale occorre osservare che i pareri ministeriali, in quanto tali, non sono annoverati tra le fonti del diritto e non hanno alcuna valenza normative, men che meno hanno, pertanto, facoltà di derogare o abrogare leggi dello Stato (quale appunto il Codice della Strada e il relativo, già citato art. 142, comma 6).
5 risposte
Ringrazio per la vostra gentilezza ed esprimo il mio apprezzamento per la chiarezza con cui il caso è stato esposto. Resto in attesa di cortese risposta. Con i migliori saluti.
Spesso, l’esagerazione aritmetica è propria degli organi di controllo. Mi hanno contestato di aver superato di 43 km/h il limite di 50 km/h su una strada che non richiederebbe tale limite soprattutto in considerazione che l’Autovelox è stato posto su un tratto rettilineo 200 metri circa dopo il segnale di fine del divieto di sorpasso. Quindi per poter superare un ostacolo viaggiando al massimo a 50 km/h significa che l’ostacolo dovrebbe andare almeno a 30 km/h (cosa assurda su una strada extraurbana). Quindi si desume che il sistema architettato dal Comune di Agropoli è stato artatamente installato per elevare inutili multe
VORREI FARE UNA DOMANDA, IL RAPPORTO DI TARATURA AUTOVELOX DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITO ASSIEME AL VERBALE ? GRAZIE
Buongiorno
come si verifica che l’autovelox sia stato omologato e non semplicemente approvato? Sul mio verbale si fa riferimento al nome del dispositivo, indicandone il numero di matricola, “approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n. 183 del 01/06/2020”. Come faccio a sapere se si tratta di omologazione o di approvazione? Mi pare di capire che la differenza sia sostanziale…
Grazie