Autovelox approvati ma non omologati

autovelox fisso

L’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada non lascia spazio a dubbi: le apparecchiature utilizzate per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità devono essere omologate.

In molti verbali per infrazioni al Codice della Strada, tuttavia, guardando all’esatto tenore letterale, riscontriamo che le apparecchiature utilizzate sono semplicemente “approvate”. Viene, quindi, da chiedersi se i termini “omologazione” e “approvazione” afferiscano effettivamente a due concetti differenti o siano, viceversa, due sinonimi, sicché l’uno si potrà utilizzare in luogo dell’altro.

La confusione tra i due termini (omologazione e approvazione) in molti casi trae origine dalle norme del Codice della Strada. Chi avrà voglia di approfondire, potrà consultare, ad esempio, gli articoli 45, 193 o 201 del Codice della Strada, ove troverà più volte utilizzati i due termini, come se avessero lo stesso significato.

Tuttavia, in questo panorama così confusionario, ci viene in soccorso l’art. 192 del Regolamento del Codice della Strada. Questa norma, definisce in modo dettagliato, le due diverse procedure da seguire per ottenere l’omologazione e l’approvazione, così seguendo l’una l’apparecchiatura sarà da considerarsi “omologata” e, seguendo l’altra, l’apparecchiatura sarà da considerarsi “approvata”.

Terminata questa digressione, è il caso di tornare all’art. 142, comma 6, da cui siamo partiti, per poter affermare con certezza che una apparecchiatura semplicemente “approvata” (e non anche “omologata”) non può legittimamente essere utilizzata per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità.

La questione non è ovviamente solo terminologica e formale, ma coinvolge aspetti sostanziali. Infatti, se l’art. 142, comma 6, prevede espressamente che le apparecchiature (ovvero gli autovelox) debbano essere omologate, è perché il relativo procedimento di omologazione offre maggiori garanzie ai cittadini, circa l’adeguatezza dello strumento al tipo di misurazione che esso deve effettuare.

Quindi, quando si riceve un verbale per eccesso di velocità è necessario identificare quale sia stata l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento (ovvero l’autovelox) e verificare se la stessa sia stata effettivamente omologata o semplicemente approvata.

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Il nostro ricorso

Ecco la motivazione da poter inserire nel ricorso per sostenere la nullità del verbale, in quanto l’infrazione sarebbe stata rilevata mediante un dispositivo privo di omologazione

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5 risposte
  1. Ringrazio per la vostra gentilezza ed esprimo il mio apprezzamento per la chiarezza con cui il caso è stato esposto. Resto in attesa di cortese risposta. Con i migliori saluti.

  2. Spesso, l’esagerazione aritmetica è propria degli organi di controllo. Mi hanno contestato di aver superato di 43 km/h il limite di 50 km/h su una strada che non richiederebbe tale limite soprattutto in considerazione che l’Autovelox è stato posto su un tratto rettilineo 200 metri circa dopo il segnale di fine del divieto di sorpasso. Quindi per poter superare un ostacolo viaggiando al massimo a 50 km/h significa che l’ostacolo dovrebbe andare almeno a 30 km/h (cosa assurda su una strada extraurbana). Quindi si desume che il sistema architettato dal Comune di Agropoli è stato artatamente installato per elevare inutili multe

  3. VORREI FARE UNA DOMANDA, IL RAPPORTO DI TARATURA AUTOVELOX DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITO ASSIEME AL VERBALE ? GRAZIE

  4. Buongiorno
    come si verifica che l’autovelox sia stato omologato e non semplicemente approvato? Sul mio verbale si fa riferimento al nome del dispositivo, indicandone il numero di matricola, “approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n. 183 del 01/06/2020”. Come faccio a sapere se si tratta di omologazione o di approvazione? Mi pare di capire che la differenza sia sostanziale…
    Grazie

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