Autovelox approvati ma non omologati

L’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada non lascia spazio a dubbi: le apparecchiature utilizzate per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità devono essere omologate.

In molti verbali per infrazioni al Codice della Strada, tuttavia, guardando all’esatto tenore letterale, riscontriamo che le apparecchiature utilizzate sono semplicemente “approvate”. Viene, quindi, da chiedersi se i termini “omologazione” e “approvazione” afferiscano effettivamente a due concetti differenti o siano, viceversa, due sinonimi, sicché l’uno si potrà utilizzare in luogo dell’altro.

La confusione tra i due termini (omologazione e approvazione) in molti casi trae origine dalle norme del Codice della Strada. Chi avrà voglia di approfondire, potrà consultare, ad esempio, gli articoli 45, 193 o 201 del Codice della Strada, ove troverà più volte utilizzati i due termini, come se avessero lo stesso significato.

Tuttavia, in questo panorama così confusionario, ci viene in soccorso l’art. 192 del Regolamento del Codice della Strada. Questa norma, definisce in modo dettagliato, le due diverse procedure da seguire per ottenere l’omologazione e l’approvazione, così seguendo l’una l’apparecchiatura sarà da considerarsi “omologata” e, seguendo l’altra, l’apparecchiatura sarà da considerarsi “approvata”.

Terminata questa digressione, è il caso di tornare all’art. 142, comma 6, da cui siamo partiti, per poter affermare con certezza che una apparecchiatura semplicemente “approvata” (e non anche “omologata”) non può legittimamente essere utilizzata per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità.

La questione non è ovviamente solo terminologica e formale, ma coinvolge aspetti sostanziali. Infatti, se l’art. 142, comma 6, prevede espressamente che le apparecchiature (ovvero gli autovelox) debbano essere omologate, è perché il relativo procedimento di omologazione offre maggiori garanzie ai cittadini, circa l’adeguatezza dello strumento al tipo di misurazione che esso deve effettuare.

Quindi, quando si riceve un verbale per eccesso di velocità è necessario identificare quale sia stata l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento (ovvero l’autovelox) e verificare se la stessa sia stata effettivamente omologata o semplicemente approvata.

Per ogni altra informazione, ti raccomandiamo di seguire la guida che abbiamo pubblicato in questa pagina: come contestare le multe per eccesso di velocità.

Il nostro ricorso

Ecco la motivazione da poter inserire nel ricorso per sostenere la nullità del verbale, in quanto l’infrazione sarebbe stata rilevata mediante un dispositivo privo di omologazione

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