Multe per divieto di sosta: quando scattano, quanto costano e come fare ricorso

divieto sosta

Trovare parcheggio nei centri urbani, da nord a sud, è spesso un’impresa: per i Comuni, invece, le multe per divieto di sosta rappresentano una delle voci più rilevanti a bilancio. Le sanzioni ammontano generalmente a poche decine di euro e per questo, anche quando sono illegittime, la strada che sembra più semplice è pagare. In questa guida ti spieghiamo invece quando la multa è contestabile — e capita molto più spesso di quanto si creda.

Se hai ricevuto un verbale per divieto di sosta, inviacene copia ad info@ricorsi.net per una valutazione gratuita e non vincolante.

Quando la sosta è vietata: cosa dice l’art. 158 del Codice della Strada

La norma di riferimento in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli è l’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo dettagliato i luoghi in cui sosta e fermata sono vietate:

  • in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie;
  • nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici;
  • in prossimità o in corrispondenza di segnali stradali (in modo da occultarne la vista);
  • sui passaggi e attraversamenti pedonali;
  • sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
  • sulle piste ciclabili;
  • in prossimità delle aree di intersezione;
  • negli spazi per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • allo sbocco dei passi carrabili;
  • nelle zone riservate ai mezzi pubblici o alle persone con disabilità;
  • davanti ai cassonetti dei rifiuti;
  • in doppia fila.

Queste ipotesi hanno carattere generale: dove la segnaletica lo consenta espressamente, la sosta può essere ammessa anche in alcuni di questi luoghi. Vale sempre la regola di controllare la segnaletica: si pensi al lavaggio strade, con giorni e orari in cui la sosta è vietata solo temporaneamente.

Spetta agli enti proprietari delle strade stabilire le aree in cui il parcheggio è vietato o limitato. La sosta può essere vietata anche solo temporaneamente, per esigenze tecniche o di pulizia: in questi casi il divieto deve essere reso pubblico con i prescritti segnali almeno quarantotto ore prima, come conferma la giurisprudenza sul divieto temporaneo di sosta.

Quanto costa: importi e punti patente

La sanzione prevista dall’art. 158 per chi parcheggia in divieto di sosta va da 41 a 168 euro, in base alla gravità dell’infrazione. È previsto un inasprimento — da 85 a 335 euro — quando il veicolo impedisce il transito dei mezzi pubblici o dei veicoli delle persone con disabilità.

Nella maggior parte dei casi la sanzione è solo amministrativa, ma nei casi più gravi si aggiunge la decurtazione di punti dalla patente: 2 punti per la sosta in corrispondenza di segnali (occultandone la vista), lungo le corsie di canalizzazione o sui marciapiedi; 4 punti per la sosta negli spazi riservati alle persone con disabilità e in corrispondenza dei relativi scivoli e raccordi. Trovi il dettaglio completo nella tabella di decurtazione dei punti.

Se ritieni la multa giusta e meritata, conviene pagarla entro 5 giorni dalla notifica per usufruire dello sconto del 30%; oltre i 60 giorni scattano maggiorazioni e interessi. Ma prima di pagare, verifica se rientri in uno dei casi del prossimo paragrafo.

Quando la multa è contestabile

Il ticket era pagato, ma l’ausiliario non l’ha visto

È il caso delle multe emesse in aree a pagamento quando l’agente non ha constatato la presenza della ricevuta — per fretta, disattenzione, o perché il ticket era posizionato in modo insolito. Se il parcheggio era stato effettivamente pagato, basta sollevare l’eccezione nel ricorso allegando la ricevuta come prova documentale: la giurisprudenza si è già espressa favorevolmente (Giudice di Pace di Lecce, sentenza del 22 gennaio 2007). Condizione necessaria: aver conservato il biglietto — cosa rara quando il preavviso non è stato apposto sul parabrezza e la multa arriva per posta dopo mesi. In quel caso, si passa alle eccezioni successive.

Le strisce blu sulla carreggiata

Il Codice della Strada (art. 7, comma VIII) prevede che le aree destinate al parcheggio debbano essere ubicate fuori dalla carreggiata, definita dall’art. 3, comma I, n. 7 come “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli”. Le aree a pagamento delimitate dalle strisce blu sono invece quasi sempre collocate lungo le carreggiate: un contrasto con il Codice che il Giudice di Pace di Roma ha già sanzionato annullando il verbale. In questi casi è utile allegare al ricorso una foto del luogo dell’infrazione.

Mancano i parcheggi liberi nelle vicinanze

Lo stesso art. 7, comma VIII prevede che nelle immediate vicinanze delle aree a pagamento debbano esserci aree a parcheggio libero e gratuito (con le eccezioni di aree pedonali, ZTL e zone di particolare rilevanza urbanistica individuate dalla giunta). Anche questa previsione è puntualmente disattesa dalle amministrazioni, che tinteggiano di blu interi quartieri. E l’onere di dimostrare il contrario grava sull’amministrazione, che in giudizio riveste il ruolo di attrice in senso sostanziale: sul punto si può citare l’autorevole sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 116/2007 del 9 gennaio 2007.

Segnaletica assente, illeggibile o irregolare

Sempre sfruttando il principio sull’onere della prova, in ricorso si può contestare la mancanza di segnaletica che preavverta del divieto, o la mancata apposizione, sul retro del segnale, della delibera che ne ha disposto l’installazione. Sono contestabili anche i casi di cartello deteriorato e poco leggibile, non visibile o girato, e di divieto temporaneo esposto senza il preavviso di 48 ore.

Gli altri vizi del verbale

Completano il quadro i vizi “classici”: targa riportata in modo errato nel verbale, notifica oltre i termini di legge, parcometro fuori servizio nel caso di mancata esposizione del ticket. Infine, la legge ammette la sosta vietata nei casi di urgenza o stato di necessità, quando il conducente non abbia alternative all’arresto del veicolo in un luogo non idoneo.

Come fare ricorso: Giudice di Pace o Prefetto

Se la sanzione è ingiusta, le strade sono due.

Ricorso al Giudice di Pace — entro 30 giorni dalla notifica, con deposito online, di persona o per raccomandata (qui la procedura completa e il calcolo dei giorni utili). Servono il verbale, il ricorso scritto e firmato con la descrizione dei fatti e i motivi, copia del documento d’identità e del codice fiscale, più eventuali foto, testimonianze e prove. Il ricorso ha un costo (contributo unificato da 43 euro) e il Giudice può annullare la sanzione, confermarla o modificarne l’importo.

Ricorso al Prefetto — entro 60 giorni dalla notifica, procedura interamente gratuita, anche via PEC. Il Prefetto ha 120 giorni per rispondere e può annullare o confermare la sanzione; in caso di rigetto, l’ordinanza-ingiunzione può arrivare al doppio dell’importo.

Non sai quale strada conviene nel tuo caso? Inviaci il verbale ad info@ricorsi.net: lo esaminiamo gratuitamente e ti diciamo se ci sono i margini per l’annullamento.