Autovelox di Bagnolo di Po

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L’autovelox di Bagnolo di Po è situato in Via Stradone Runzi, più precisamente sulla ex strada provinciale 12, al kilometro 8 per chi procede in direzione Stienta. Il dispositivo utilizzato dal Comando di Polizia Locale Centro Polesine è il T-Exspeed v. 2.0 (matr. 2097).

Il tratto di strada in cui è collocato l’autovelox si presta ad essere percorso ad alte velocità, visto il lungo rettilineo e la scarsa densità di traffico ed è per questo, non a caso, che l’autovelox di Bagnolo di Po è tra quelli per i quali riceviamo il maggior numero di segnalazioni.

Le multe rilevate con l’autovelox di Bagnolo di Po sono legittime?  

La doverosa premessa è che nessuna multa può dirsi nulla o illegittima in astratto. Per poter esprimere una valutazione sarà sempre prima necessario esaminare il singolo verbale e ragionare in concreto sui possibili vizi che sarà dato riscontrare.

Se desideri sottoporre gratuitamente il tuo verbale al nostro ufficio legale, puoi inviarcene copia via mail a info@ricorsi.net o compilare il modulo di contatto.

Tornando ora alla domanda iniziale, possiamo suggerire alcuni elementi su cui sarà necessario prestare particolare attenzione.

L’omologazione dell’autovelox

I verbali emessi dal Comando di Polizia Locale Centro Polesine attestano che la rilevazione dell’infrazione sarebbe avvenuta mediante l’utilizzo del dispositivo denominato T-Exspeed v. 2.0 e che tale apparecchiatura sarebbe stata omologata mediante D. D. (Decreto Dirigenziale) Prot. 5298 del 27/10/2011 – Prot. 4910 del 16/10/2014 – Prot. 5072 del 27/10/2014.

In realtà, consultando ciascuno di questi tre provvedimenti, possiamo verificare che essi  non decretano realmente l’omologazione, ma l’approvazione del dispositivo T-Exspeed v. 2.0.

È, quindi, necessario domandarsi  se omologazione a approvazione siano termini diversi utilizzati per indicare il medesimo concetto e, in caso negativo, se per la rilevazione delle multe per eccesso di velocità sia indispensabile utilizzare esattamente dei dispositivi omologati e non semplicemente approvati.

Approvazione e omologazione

Approvazione e omologazione non sono sinonimi, sebbene in diverse occasioni il Codice della Strada sembra riferirsi all’una o all’altra in modo assolutamente generico. L’art. 192 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, infatti, non lascia spazio a dubbi, lì dove disciplina le diverse procedure volte all’omologazione o all’approvazione dei dispositivi concessi in dotazione alle forze dell’ordine.

Art. 192. Regolamento di Attuazione
Omologazione ed approvazione
Ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant’altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l’interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza dell’oggetto di cui si chiede l’omologazione o l’approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell’articolo 405.
L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiterazione dell’istanza.
La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal ministero dei Lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all’articolo 45, comma 9, del Codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.
Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato generale per circolazione e la sicurezza stradale.



Chiarito questo punto è il caso di domandarsi se il Comando di Polizia Locale centro Polesine potesse utilizzare per la rilevazione degli eccessi di velocità un’apparecchiatura approvata, anziché omologata. La risposta è nell’art. 142, comma VI, del Codice della Strada, ove a chiare lettere viene indicata la necessità di utilizzare apparecchiature omologate.

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