Autovelox di Carmagnola

autovelox carmagnola

Circa 30 km a sud di Torino è situato il comune di Carmagnola, la cui amministrazione municipale, sull’ex Statale 20, ha posizionato un autovelox fisso (in particolare un VELOCAR RED&SPEED EVO-R), che fiocca multe di continuo.

Il dispositivo è stato azionato nel mese dicembre 2019, e da allora ha rimpinguato le casse comunali e della Città Metropolitana. Il tratto incriminato si trova tra i due borghi di
Salsasio di Carmagnola e Carignano, ed è presidiato da un apparecchio attivo 24 ore su 24.

Sul rettilineo, il limite di velocità è stato imposto a 70 km/h, come da autorizzazione prefettizia.
In direzione Carignano, la multa scatta al passaggio del km 15+600, mentre in direzione Carmagnola Centro ci troviamo al km 16+600.

Solo nel primo mese di attivazione, l’autovelox ha permesso di incassare ben un milione di euro,
segnalando circa 8mila trasgressioni, le quali spesso, visto il limite davvero basso, sono sanzionate anche con la decurtazione dei punti o la sospensione dalla patente di guida.

Per quanto sia sacrosanto l’utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità per evitare situazioni pericolose, viene da chiedersi quanto sia utile un’apparecchiatura situata su un rettilineo, così lontano dai centri abitati, che concretamente penalizza i residenti del luogo che si recano sul posto di lavoro. Certo è che si prevedono ottimi incassi.

Il verbale

Se fosse un gioco vi chiederemmo di osservare e leggere attentamente il testo del verbale che raffiguriamo nella foto qui a seguire, per individuare l’elemento mancante che ha portato all’accoglimento del nostro ricorso e all’annullamento della multa.

verbale carmagnola

Ai non “addetti ai lavori” probabilmente non sarà balzata all’occhio alcuna omissione…ed è per questo che da circa 20 anni (ovvero da quando esiste ricorsi.net) ci ostiniamo a dire che “valutata da occhi esperti una multa potrà rivelare motivi di nullità altrimenti difficilmente individuabili”.

La norma violata e il nostro ricorso

La norma violata è l’art. 201 del Codice della Strada, nella parte in cui è previsto che, nel caso di omessa contestazione immediata, il verbale notificato al proprietario dell’auto (o altro responsabile in solido) dovrà contenere gli estremi precisi dell’infrazione.

Art. 201 del Codice della Strada: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione  […]

Il dato mancante, nei verbali emessi dal Comando di Polizia Locale di Carmagnola consiste nell’indicazione del Comune in cui sarebbe avvenuta la presunta violazione. Nel verbale si fa riferimento, infatti, alla SP 20 Via Torino in direzione Carignano, ma non si specifica in quale Comune si trovi il tratto della strada in cui sarebbe avvenuta la rilevazione.   Tanto meno si può ritenere che la circostanza che il verbale sia stato emesso dalla Polizia Locale di Carmagnola obblighi a  dare per scontato che anche la rilevazione sia necessariamente avvenuta nell’ambito del territorio del medesimo Comune. Si tratterebbe in questo caso di una presunzione giuridica, che tuttavia non trova riscontro in alcuna norma codicistica e che, anzi, precluderebbe la possibilità di verificare che effettivamente gli agenti di polizia abbiano operato nell’ambito del loro territorio di competenza.

La sentenza del Giudice di Pace di Pace di Alba

Il Giudice di Pace di Alba ha accolto le doglianze sollevate nel nostro ricorso con la sentenza di cui pubblichiamo il testo qui a seguire

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALBA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE ha pronunciato

la seguente

Sentenza

Nella controversia civile assegnata a decisione all’udienza del 04/05/21 promossa da:

###, res.te in ### – in proprio

ricorrente

Comune di Carmagnola – in proprio –

CONVENUTO

Avente per oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione

CONCLUSIONI

La ricorrente chiede e conclude: “Dichiarare la nullità dei verbali nn. 22547VF/20, 22750VF/20, 23161VF/20, 23267VF/20, 23363VF/20, 23467VF/20, 24157VF/20, 24240VF/20 e 24751VF/20; nelle denegata ipotesi di rigetto, confermare l’applicazione della sanzione nel suo originario importo, nella misura del minimo edittale”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso pervenuto a mezzo posta in data 10/09/20 la sig.ra ### proponeva tempestiva opposizione avverso i verbali di contestazione nn. 22547VF/20, 22750VF/20, 23161VF/20, 23267VF/20, 23363VF/20, 23467VF/20, 24157VF/20, 24240VF/20 e 24751VF/20 notificati in data 17/08/20 e 27/08/20 dalla Polizia Locale di Carmagnola, per violazione dell’art. 142 commi 7-8 C.d.S., poiché in data 03/06/20, 05/06/20, 08/06/20, 09/06/20, 10/06/20, 11/06/20, 17/06/20, 18/06/20 e 22/06/20 il conducente dell’autoveicolo ### superava il limite massimo imposto per il tipo di strada, chiedendo previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati. All’udienza del 04/05/21 compariva la ricorrente personalmente. Nessuno era presente per il Comune convenuto che, sussistendone i presupposti veniva dichiarato contumace.

La ricorrente insisteva nella conferma della già disposta sospensione in relazione alla quale il G.d.P. provedeva con alleata ordinanza ed insisteva nell’accoglimento del ricorso per le motivazioni in esso contenute.

Il G.d.P. pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’invocato annullamento merita accoglimento. Tutti i verbali oggetto della presente opposizione sono privi dell’indicazione del Comune nel quale è stata rilevata l’infrazione. Ritiene questo Giudicante che, in assenza di contestazione immediata, come nella fattispecie, il verbale di contestazione debba contenere l’indicazione specifica del luogo in cui la violazione è stata

accertata al fine di consentire al ricorrente di articolare in maniera puntuale la propria difesa.

L’individuazione del Comune in cui la violazione viene accertata è requisito indispensabile per la validità dell’accertamento che non può ritenersi integrato con la sola indicazione della chilometrica come nella fattispecie.

Le spese stante la materia trattata vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Alba nella persona dell’Avv. ###,

definitivamente decidendo,

ACCOGLIE

l’opposizione proposta dal ricorrente e per l’effetto ANNULLA I verbali di accertamento nn. 22547VF/20 del 03/06/2020, 22750VF/20 del 05/06/2020, 23161VF/20 dell’8/06/2020, 23267VF/20 del 09/06/2020, 23363VF/20 del 10/06/2020, 23467VF/20 dell’11/06/2020, 24157VF/20 del 17/06/2020, 24240VF/20 del 18/06/2020 e 24751VF/20 del 22/06/2020 tutti emessi dalla Polizia Municipale di Carmagnola,

Compensa le spese.

Così deciso in Alba lì 04/05/2021

Informazioni sul ricorso

Segnalazioni ricevute negli ultimi 20 giorni: 25

Ricorsi presentati e in attesa di decisione: 11

Prefetto competente per l’opposizione: Torino

Giudice di pace competente per l’opposizione: Alba

Valutazione di opponibilità: ★★


Se hai ricevuto un verbale per eccesso di velocità emesso dal Comando di Polizia Locale di Carmagnola, puoi inviarcene copia via mail ad info@ricorsi.net o compilando il modulo di contatto presente in questa pagina

Estratto dal Verbale

Il giorno gg/mm/aaa alle ore hh:mm, in SP 20 Via Torino KM 16+600 direzione Carmagnola Centro il conducente del veicolo AUTOVETTURA marca XXX targato AB123CD ha violato le norme del Codice della Strada di cui all’Art. 142 comma 7 in relazione all’Art. 142 comma 1 del Codice della Strada (D.L.vo 30/04/92 N. 285), poiché alla guida del veicolo sopra indicato percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazioni di velocità, superando il limite di non oltre 10 km/h. Velocità rilevata 76.17 km/h, velocità consentita 70 km/h, limite superato di 1.17 km/h. La velocità contestata è stata determinata…

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