Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Treviso che ha accolto il nostro ricorso, disponendo l’annullamento della multa per eccesso di velocità rilevata dal comando di polizia dell’Unione dei Comuni Marca Occidentale. In particolare, l’autovelox in questione è il modello Velocar Red & Speed-EVO (matr. 172), collocato nel Comune di Riese Pio X, al Viale Kennedy (S.P. 667) all’altezza del km 5+390 in direzione Altivole verso Castelfranco Veneto.
Il Giudice di Pace di Treviso ha accolto il ricorso unicamente basandosi sull’eccezione relativa alla mancata omologazione del dispositivo, sebbene nel nostro elaborato avessimo evidenziato numerose altre incongruità (in merito alle modalità di notifica e ala visibilità dell’autovelox).
Omologazione e approvazione: differenza
Soffermandoci su questa singola motivazione è appena il caso di specificare che il verbale attesta che l’autovelox utilizzato sia stato regolarmente omologato mediante decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 814 del 24/02/2015 e successivo decreto Prot. 6099 del 18/11/2015. Ma sarà proprio così? No!
Consultando, infatti, i due decreti è possibile rilevare che in realtà in entrambi non si utilizza mai il termine omologazione, ma approvazione (di ben diverso significato giuridico).
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che i due termini (omologazione a approvazione) non possano utilizzarsi come sinonimi, poiché assolutamente differenti sono le procedure a seguito delle quali un determinato dispositivo può essere approvato oppure omologato. Alcun dubbio, inoltre, può sorgere sulla stretta necessità che l’autovelox sia omologato, poiché all’omologazione fa espresso riferimento l’art. 142, comma VI, del Codice della Strada.
In definitiva, quindi, è oggettivamente provato e immediatamente riscontrabile che, lì dove i verbali emessi dal comando di polizia dell’Unione dei Comuni Marca Occidentale affermano che il dispositivo Velocar Red & Speed-EVO (matr. 172), attestano una circostanza semplicemente falsa.
Se hai ricevuto anche tu una multa per eccesso di velocità rilevata con l’autovelox Velocar Red & Speed-EVO inviacene copia ed entro poche ore ti diremo se puoi contestarla.
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Treviso, nella persona del dr. xxx, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1145/21 .G. promossa con atto di opposizione depositato in cancelleria in data 2.3.21da xxx, rappr.e dif. in proprio,
parte opponente
contro
Pres p.t. Unione dei Comuni Marca occ., rappr. e dif, dal v.istr. xxx
parte opposta
In punto: opposizione a due ord ing pref. riferite a verbali irrogati dalla Polizia locale
Conclusioni della parte attrice:
annullarsi il provvedimento opposto o in subordine ridurre la sanzione. Spese di lite rifuse
Conclusioni della parte convenuta
rigettarsi il ricorso confermando il provvedimento opposto. Spese di lite compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
xxx agisce in opposizione avverso due ordinanze ingiunzioni prefettizie
notificatogli ex art.142 c.8° CdS per superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo apparecchio Red&Speed Evo L1 matr.172. Afferma parte opponente che i provvedimenti opposti sono nulli perché manca la prova dell’infrazione, in quanto non è stata effettuata con strumento in regola, debitamente tarato ed omologato, senza contestazione immediata, oltre ad affermare vizi di notifica
Parte convenuta si é costituita, depositando tutti gli atti richiestigli dall’opposizione e quelli necessari in corso di giudizio, chiedendo la conferma dei provvedimenti opposti.
La causa è stata istruita documentalmente.
Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato quanto al motivo della mancanza di regolare omologazione, come richiesto dall’art 142 c.6 CdS: nel caso in esame è presente in atti solo un decreto dirigenziale che si limita ad approvare l’esemplare dell’apparecchio utilizzato per il rilevo delle infrazioni. Non può più accogliersi (come si faceva in passato sulla base del Decreto Min. Trasporti del 13.06.2017 per ragioni transitorie e comunque in illegittima deroga ad una disposizione legislativa ossia di rango superiore) l’interpretazione di parte opposta che vorrebbe che i termini di approvazione ed omologazione siano da considerarsi sinonimi, in quanto l’omologazione richiede che le apparecchiature utilizzate per il rilievo delle infrazioni debbano presentare “caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni” di cui al regolamento CdS, mentre per altre minori infrazioni sarebbe sufficiente la sola approvazione. L’art 142 CdS mira infatti ad un bilanciamento di interessi pubblici e privati estremamente rilevanti: da un lato la sicurezza della circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la preservazione dell’integrità fisica degli individui, e la conservazione dei beni, dall’altro valori altrettanto importanti come la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato, che deve fondarsi sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’apparecchio utilizzato per il rilievo delle infrazioni al limite di velocità, pena l’inutilizzabilità ai fini della contestazione delle violazioni. Tale motivazione assorbe gli altri punti del ricorso in quanto motivazione più fluida.
Le spese di lite si compensano tra le parti stante la novità delle questioni sollevate e la particolarità dell’odierna verifica.
6 risposte
mi scusi ho inviato l’opposizione a dei verbali per eccesso di velocita…ho spedito online ma mi era stato anche evidenziato il numero di protocollo web che però non ho trascritto e ora non so come ritrovarlo. mi può aiutare?
Salve,
ieri ho scritto per avere un Vs. parere in merito ad analogo dispositivo (VELOCAR VRS EVO-R-T12_5-R) che ha rilevato una infrazione al C.d.S. per eccesso di velocità.
Oggi ho fatto una ricerca su GoogleMaps ed ho notato 1) che la segnaletica che avvisa dell’Autovelox è coperta da vegetazione sempreverde (la foto di Google risale a luglio 2023 mentre l’infrazione a dicembre 2023, ma trattasi di cespugli sempreverdi); 2) vi chiedo: è possibile che il segnale di Avviso dell’Autovelox sia posto fuori dal centro abitato ovvero prima del c.d. cartello di inizio di centro abitato? La competenza in quel tratto di strada non dovrebbe poter essere del Comune che poi ha emanato il verbale e il segnale doveva, secondo me, trovarsi dopo l’inizio del Centro abitato.
Grazie ancora per i Vs. sempre utili consigli.
Buongiorno dopo questa sentenza che stabilisce il concetto tra omologazione ed approvazione del controllo laser Red & Speed-Evo-L2 la mia domanda é per i laser messi in posti non fissi ma mobili i laser sono approvati e omologati?
distinti saluti