Gli autovelox sulla S.P. 11, direzione Vercelli,sono dispositivi che rilevano il passaggio con il semaforo rosso ed il superamento dei limiti di velocità, modello EnVES MVD 1605. Si sono resi necessari perché, purtroppo, negli anni, questa strada è stato lo sfondo di terribili incidenti stradali, anche mortali. Ma bisogna scoprire di più su questo dispositivo ed il suo funzionamento, per comprendere a quale tipo di regolamentazione deve essere assoggettato. Inoltre, delineeremo quali sono i profili rilevanti a cui fare attenzione, quando si riceve una multa a causa di una rilevazione di questo strumento, tali da legittimare un’opposizione alla sanzione .
Il dispositivo di rilevazione della velocità EnVES MVD 1605
Il dispositivo di cui ci interessa si trova sula S.P. 11, Km 67 + 689, direzione Vercelli ed è il modello EnVES MVD 1605.
Il sistema EnVES EVO MVD 1605 è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 1 Giugno 2020 n. 183, per la rilevazione di infrazioni da superamento dei limiti massimi di velocità e per la rilevazione e documentazione delle infrazioni semaforiche. Le rilevazioni possono essere eseguite sia in modalità automatica che in modalità presidiata.
Il dispositivo è approvato per:
- il rilevamento della velocità in modalità non invasiva;
- il funzionamento diurno e notturno;
- il funzionamento bidirezionale, in avvicinamento e/o in allontanamento;
- il rilevamento frontale con oscuramento automatico del parabrezza;
- classificazione automatica dei veicoli in macro classi di veicoli.
Il sistema acquisisce le immagini analizzando la targa del veicolo ed inquadra il semaforo, per focalizzarsi sul colore della luce. Quando rileva il passaggio di un veicolo, il sistema verifica lo stato della luce semaforica; se la lanterna è rossa salva una sequenza di immagini sia precedenti che successive all’infrazione. Su ogni foto risultano la data e l’ora, l’indicazione dell’incrocio e l’intervallo di tempo trascorso rispetto all’accensione del rosso.
Il sistema risulta omologato ed opera anche per la rilevazione del superamento del limite (striscia d’arresto) prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche.
Profili di illegittimità per il sistema di rilevazione EnVES MVD 1605:
Da quanto abbiamo appena detto, emerge chiaramente che il dispositivo EnVES MVD 1605 è molto simile ad un autovelox. Ne consegue che, a questo tipo di strumento, deve essere applicata la normativa che viene applicata ad un qualunque dispositivo di rilevazione della velocità.
Vediamo insieme, quindi, partendo da alcune sentenze dei giudici di merito, quali sono i motivi più sicuri che legittimano un ricorso avverso la multa presa a causa della rilevazione effettuata da questi dispositivi:
- Segnaletica: in rispetto del principio del legittimo affidamento e della normativa sulla segnaletica, si dispone che gli avvisi sulla presenza di questi strumenti e sui limiti di velocità, siano chiari e ben visibili, ad una debita distanza. Addirittura dovrebbe essere specificato anche se il dispositivo di rilevamento ha postazione fissa o mobile e se è in grado di rilevare la velocità media. Sulla segnaletica, proprio in relazione ad una multa EnVes EVO MVD, il Giudice di Pace di Sanframondi ha avuto modo di ricordare il principio per cui, su strada extraurbana:
“Come riferito e stabilito dall’art.25, co.2 L.120/2010, presupposto necessario per la legittima installazione dell’autovelox è che la segnaletica del limite di velocità sia apposta ad una distanza non inferiore ad un chilometro dalla postazione di controllo”.
Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza 32104/2019, la quale ha stabilito che:
“Il disposto della L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2 – che impone l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità – si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l’accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l’impiego di dispostivi di controllo remoto delle violazioni installati ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., dalla L. 1 agosto 2002, n. 168), e non invece ai casi (come avvenuto nella fattispecie oggetto di causa) nei quali l’accertamento sia stato effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale”.
Dunque, se la polizia stradale non è presente e ci si trova su strada extraurbana, si deve prestare attenzione alla distanza della presegnalazione. Per capire il principio giuridico alla base della regolamentazione di questa materia, riportiamo anche la massima espressa dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 5997/2014:
“In altri termini la “ratio” della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile – come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità – nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.
- Controlli: inoltre, ricordate che i dispositivi di rilevazione della velocità, tutti, devono essere sottoposti all’omologazione, approvazione e taratura. In particolare, ricordiamo che, per i Giudici di merito, è ormai pacifico che un dispositivo sottoposto all’approvazione, necessita anche di essere stato sottoposto all’omologazione per essere legittimamente utilizzato (sul punto può essere utile il nostro articolo su omologazione ed approvazone).
Tra l’altro, proprio il modello di cui si sta trattando è stato oggetto di diverse sentenze dei Giudici di merito che ribadivano la necessità che i dispositivi fossero sottoposti ad omologazione e agli opportuni controlli. Tra tutti, è diventato famoso come “Autovelox della discordia” quello sito in Amelia, non sottoposto secondo i cittadini alle dovute verifiche.
Sul punto, in ogni caso, la stessa Corte di Cassazione ha stabilito che sia gli autovelox che i tutor devono essere sottoposti ai controlli di omologazione e taratura e che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di rilevazione della velocità, il giudice DEVE accertare se effettivamente l’apparecchio è stato sottoposto alle regolari operazioni di verifica di funzionalità e taraturae l’amministrazione deve presentare le relative certificazioni.
Dunque, in caso di multa ricevuta per rilevazione del dispositivo EnVES MVD 1605, può essere opportuno chiedere un parere legale, così da assicurarsi che siano stati rispettati i requisiti della segnaletica e delle certificazioni.