Come capire dalla foto se la multa è nulla

autovelox

Dopo aver ricevuto una multa per eccesso di velocità accertata con l’autovelox, hai mai visionato il fotogramma? Se non lo hai mai fatto prima, sappi che in realtà è molto importante, poiché ti permette di risalire ad eventuali irregolarità. Difatti, può accadere che all’interno del fotogramma vi siano più vetture. In questo caso, non è possibile stabilire con assoluta certezza chi abbia commesso l’effettiva infrazione e si può richiedere l’annullamento del verbale.

Talvolta, sono gli agenti accertatori a scartare i fotogrammi che ritraggono più veicoli, poiché sanno che non possono essere considerati idonei.Tuttavia, nella maggioranza dei casi, invece, l’amministrazione emette il verbale nella speranza che uno dei due conducenti non richieda la visione del fotogramma, pagando direttamente la sanzione.

La giurisprudenza del Giudice di Pace

Per quanto riguarda questa irregolarità, si è espresso il Giudice di Pace di Bari nel corso della sentenza n. 4344 del 17 giugno 2008, in merito al caso in cui in un fotogramma risultavano due vetture che procedevano in senso inverso l’una dall’altra. Stando a quanto dichiarato dal Giudice, “la presenza di due oggetti in movimento rende assolutamente incerto il rilevamento effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica”. Pertanto, il verbale è da considerarsi nullo poiché una delle due vetture “potrebbe transitare a velocità ridottissima, oppure potrebbe verificarsi che le due velocità si sommino”. Dunque, non è possibile dimostrare quale delle due abbia effettivamente commesso l’infrazione.

Invece, in un’altra sentenza, la 389/2016, il Giudice di Pace di Oristano ha annullato l’ordinanza di ingiunzione, con la quale il Prefetto aveva rigettato il ricorso di un automobilista, poiché nelle foto effettuate dall’autovelox erano ritratte due vetture: una nella corsia di sorpasso e l’altra in quella ordinaria. In questo caso, il Giudice ha dichiarato che non è possibile capire a quale delle due vetture è attribuibile la velocità illeggittima dichiarata.

Tuttavia, con la sentenza n. 2854/2018, il Giudice di Pace di Catania, si è pronunciato in merito ad un altro caso di presenza di due veicoli all’interno di un fotogramma, dichiarando: “La presenza di due oggetti in movimento rende assolutamente incerto il rilevamento elettronico, in quanto non è certo che l’apparecchio abbia la facoltà di escludere uno dei due veicoli in movimento mentre effettua la rilevazione della velocità”. Inoltre, in questo caso specifico, il Giudice ha annullato un verbale accertato con un dispositivo in grado di effettuare la rilevazione della velocità di veicoli su più corsie contemporaneamente (Autovelox 106). Nonostante la precisione dell’apparecchiatura elettronica in questione, è possibile che la velocità delle due vetture si sommi, rendendo inattendibile la rilevazione effettuata.

Anche di recente, con la sentenza n. 38 del 25 marzo 2019, il Giudice di Pace di Fano ha annullato un verbale accertato con Autovelox 106, in seguito ad un ricorso effettuato da Soluzione Multa. In tal caso, il fotogramma riportava ben tre veicoli. In base a quanto dichiarato dal Giudice, in queste situazioni “può sussistere incertezza fra quale dei veicoli inquadrati sia quello che ha violato la norma contestata”.

Pertanto, è bene prestare particolare attenzione ai verbali, poiché qualora risultassero più veicoli all’interno del fotogramma, ai sensi dell’articolo 7, comma 10, d.lgs. n. 150/2011, il giudice nel dubbio è tenuto ad accogliere il ricorso ed annullare il verbale.

Come fare a visionare il fotogramma

Quando si riceve un verbale, per motivi di privacy non viene mai allegata la foto della vettura. Tuttavia, il conducente ha tutto il diritto di richiedere la visione dell’immagine per valutare eventuali irregolarità, quali errata lettura della targa, presenza di più veicoli, o molto altro ancora.

All’interno del verbale sono riportate le modalità per richiedere la visione del fotogramma:

  • recandosi personalmente all’ufficio atti della polizia municipale;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato sul sito del Comune o dell’organo accertatore;
  • alcuni comuni permettono di inviare una mail con posta elettronica semplice all’indirizzo indicato sul sito del Comune, allegando il modulo di richiesta firmato e compilato e la fotocopia del documento;
  • tramite raccomandata o fax all’organo che ha elevato il verbale, allegando la fotocopia del documento firmata.

La motivazione da inserire nel ricorso

Ecco la motivazione da inserire nel ricorso per richiedere l’annullamento della multa nel caso in cui dai rilievi fotografici emergano situazioni di incertezza, tali da porre in dubbio che il dispositivo elettronico abbia potuto correttamente eseguire la propria rilevazione

§ Preventiva contestazione dei rilievi fotografici eventualmente prodotti dall’organo accertatore: Lì dove, nell’assolvimento del proprio onere probatorio, l’amministrazione opposta offrisse prova dei riscontri fotografici in suo presunto possesso, se ne contesta preventivamente ogni risultanza per il caso in cui, da tali riscontri, emergesse che la rilevazione dell’infrazione sia avvenuta nel mentre l’autoveicolo sanzionato si trovava a distanza ravvicinata rispetto ad altri veicoli, la cui presenza avrebbe potuto “inquinare” l’attendibilità della rilevazione. Le ragioni tecniche in ordine all’inattendibilità della rilevazione, per il caso in cui la foto scattata dall’autovelox ritragga più autoveicoli ravvicinati, sono state già ampiamente approfondite nel corso di numerosi giudizi di merito che, per pressoché unanime orientamento giurisprudenziale, si sono conclusi con declaratoria di nullità del verbale di contestazione. Ex multis si citano: sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 4344/2008 (“la presenza di due oggetti in movimento rende assolutamente incerto il rilevamento effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica in quanto non è certo che l’apparecchio abbia la facoltà di escludere uno dei veicoli in movimento mentre effettua la rilevazione della velocità, questa particolare circostanza, priva l’apparecchio dei parametri che permettono l’esatta rilevazione”); Giudice di Pace di Oristano, sentenza n. 389/2016 (“La velocità illegittima rilevata non è dato capire a quale auto è attribuibile, ovvero se ad entrambe”); Giudice di Pace di Catania, sentenza n. 2854/2018 (“L’esame del rilievo fotografico evidenzia la presenza contemporanea di due mezzi auto e moto che procedono vicini nello stesso senso di marcia e che sono stati fotografati entrambi. La presenza di due oggetti in movimento rende assolutamente incerto il rilevamento elettronico, in quanto non è certo che l’apparecchio abbia la facoltà di escludere uno dei due veicoli in movimento mentre effettua la rilevazione della velocità”); Giudice di Pace di Fano sentenza n. 38/2019 (“Può sussistere incertezza fra quale dei veicoli inquadrati sia quello che ha violato la norma contestata“).

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