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Fatta eccezione per le infrazioni commesse da veicoli appartenenti a categorie speciali, le sanzioni conseguenti la violazione dei limiti di velocità variano in base all’entità della violazione. L’art. 142 del Codice della Strada prevede quattro diversi scaglioni, attribuendo per ciascuno di essi una diversa sanzione in base alla misura del limite violato. I quattro scaglioni corrispondono ai commi 7, 8, 9 e 9bis dell’ art. 142 del Codice della Strada, che testualmente prevedono:
- Comma 7: Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.
- Comma 8: Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
- Comma 9: Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
- Comma 9-bis: Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.